Bollettino ADAPT 3 marzo 2025, n. 9
Il tema dei tirocini, nonostante la rinnovata attenzione sul tema a livello sovranazionale legata alle recenti proposte delle istituzioni europee (su cui si veda M. Corti, F. Simonini, La โdirettiva tirociniโ in gestazione: oggetto di un procedimento legislativo complesso e dallโepilogo incerto, in Bollettino ADAPT 2 dicembre 2024, n. 43) fatica a entrare nel vivo nel dibattito pubblico nazionale. Totalmente assente, in particolare, รจ qualsiasi cenno di riflessione sulle connessioni (finora quasi del tutto inesplorate) tra tali strumenti e i processi di certificazione delle competenze che si stanno sviluppando, con grandi ritardi e enormi difficoltร , nel nostro sistema nazionale.
Si tratta di una disattenzione rilevante, considerata la natura dellโistituto del tirocinio, che รจ sempre stato espressamente orientato (almeno sulla carta) verso una finalitร formativa, e considerate le potenzialitร , in questโottica, dei meccanismi pubblici ex D. Lgs. n. 13/2013, finalizzati a individuare, validare e riconoscere le competenze maturate nei vari contesti di apprendimento (formali, informali e non formali). In ogni caso, al di lร dei generici impegni programmatici da parte del legislatore nazionale[1], sia le ultime linee guida nazionali del 2017 sia la prassi normativa regionale – che costituisce il principale riferimento operativo per definire e regolamentare lโistituto nei vari contesti locali – non hanno finora fornito particolari spunti di interesse e operativitร . Attualmente infatti, se si guarda alle varie legislazioni regionali in materia di tirocini, non si riscontrano – fatta eccezione per una prima sperimentazione avviata nella regione Lazio con la DGR n. 376/2022 โ meccanismi di accertamento sostanziale degli apprendimenti raggiunti in esito ai percorsi di tirocinio.
Alcuni interessanti segnali di novitร sono giunti tuttavia nellโultimo periodo, se si guarda in particolare agli ultimi sviluppi intercorsi a livello regionale in Lombardia.
Il quadro di riferimento
Il โcaso lombardoโ prende le mosse da una deliberazione della giunta regionale, la DGR 3880/2025, approvata nella seduta del 3 febbraio 2025, e avente ad oggetto la โProcedura di individuazione relativamente alla messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito ai tirocini extracurriculariโ.
Tale atto si inserisce nel quadro di azioni previste dal Piano Nazionale Nuove Competenze โ Transizione, approvato con il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2024, che aggiorna il Piano Nuove Competenze valorizzando, tra i principali elementi di novitร , proprio i tirocini extra-curricolari, considerati come percorsi formativi di alternanza tra studio e lavoro che uniscono obiettivi formativi e occupazionali, e che possono quindi contribuire al raggiungimento dellโindicatore comune PNRR n. 10, relativo al โnumero di partecipanti ad un percorso di istruzione o formazioneโ.
In questโottica, ampia attenzione viene posta sulla necessitร di garantire, in connessione a questi strumenti e ai fini del conseguimento del target dei soggetti formati, adeguate procedure di attestazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. n. 13/2013. In altri termini, si punta a valorizzare quel processo di certificazione pubblica delle competenze, introdotto con la c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) e giร oggetto di regolamentazione organica, a livello regionale, con la delibera regionale n. XI/7721 del 28 dicembre 2022[2], consentendo alcune possibilitร ulteriori agli enti titolati di tali processi (che sono, secondo quanto precisato nella stessa DGR del 2022, i centri per lโimpiego e gli operatori con accreditamento definitivo per i servizi al lavoro, che garantiscano specifici requisiti aggiuntivi ulteriori e funยญzionali allโattivitร certificatoria) con specifico riferimento ai tirocini.
Il richiamo diretto ai tirocini, inoltre, si spiegaโ come viene evidenziato nelle motivazioni della DGR โ alla luce del fatto che tali strumenti rivestono un ruolo centrale nellโambito del piano di attuazione regionale del programma GOL (Garanzia Occupabilitร Lavoratori), come meccanismo per accrescere lโesperienza professionale e le competenze dei destinatari dei percorsi 4 (lavoro e inclusione), che si rivolgono in maniera specifica a soggetti in condizioni di particolare disagio o fragilitร . Per tali figure, il programma GOL prevede il pagamento dei costi di attivazione sostenuti dallโente promotore in favore dei partecipanti al completamento del quarto mese, previo rilascio di unโattestazione di messa in evidenza dei risultati di apprendimento conseguiti.
Le novitร della DGR 3880/2025
Nel dettaglio, sulla scia delle innovazioni che possono essere apportate a livello regionale, con la DGR 3880/2025 viene consentito agli Enti accreditati al lavoro e ai centri per lโimpiego che siano sprovvisti della figura del โResponsabile della Certificazione delle competenzeโ[3] di assicurare, in esito ai tirocini, servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC), quantomeno nella prima fase, ossia quella relativa allโindividuazione delle competenze. Tale fase, che รจ volta alla ricostruzione e alla codifica delle esperienze di apprendimento della persona richiedente, nonchรฉ alla messa in trasparenza delle attivitร svolte (con riferimento ai descrittori dellโAtlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e delle competenze acquisite (con riferimento al Repertorio di Qualificazioni regionali), si conclude con lโerogazione del documento di trasparenza, che costituisce la sintesi di tale processo. La previsione punta cosรฌ a far fronte, in maniera concreta, a una criticitร rilevata da vari monitoraggi regionali, ossia lโassenza del responsabile di certificazione delle competenze nei vari enti titolati a svolgere tale procedura. Il richiamo alla (sola) parte di individuazione delle competenze viene operato โ come precisato nelle stesse premesse dellโatto regionale โ poichรฉ in tale fase (e quindi ai fini del rilascio del documento di trasparenza) tale figura non รจ necessaria.
Per favorire questo percorso alternativo di individuazione delle competenze, viene altresรฌ approvato uno specifico modello di autocertificazione, ossia il modulo 3bis, che potrร essere utilizzato – in alternativa al tradizionale modello 3 previsto in caso di presenza del responsabile โ per consentire comunque la possibilitร di attestare i risultati di apprendimento sui tirocini anche in assenza di tale figura e nelle more del suo percorso di formazione.
Proprio alla formazione di tale figura รจ infine dedicato lโultimo passaggio di rilievo della deliberazione, visto che nel punto 4 รจ contenuto lโimpegno della regione a promuovere ยซunโazione di sistemaยป, rivolta direttamente agli enti titolati, per promuovere specifici percorsi formativi, promossi attraverso la piattaforma INAPP (nello specifico, mediante il perCorso VALI.CO) destinati alle figure dei responsabili di certificazione delle competenze.
Prime conclusioni
Le novitร promosse in regione Lombardia consentono di dare conto, con prospettive future di particolare interesse, del possibile sviluppo a livello locale dei tirocini, strumenti spesso accusati di camuffare la propria dimensione formativa per lasciare spazio, con un uso distorto e concorrenziale rispetto ai rapporti di lavoro standard, a un (semplice e illusorio) fine di promozione temporanea dellโoccupazione.
La DGR 3880/2025, da questo punto di vista, ha il merito di riaccendere i fari sugli aspetti legati alla โspendibilitร โ delle competenze acquisite dai lavoratori nellโambito di tali esperienze, anche se โ รจ bene evidenziarlo โ lo fa (anche) per porre rimedio a una specifica criticitร , ossia lโassenza dei responsabili di certificazione delle competenze nellโambito dei soggetti accreditati al lavoro e (conseguentemente) anche ai processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Occorre inoltre rimarcare, in questa prospettiva, che tali procedure si arresteranno nella loro prima fase, ossia quella dellโidentificazione delle competenze, con il rilascio del documento di trasparenza.
ร ancora presto per valutare la portata complessiva di questa novitร , considerato che andrร verificato lโeffettivo esito di questi processi e, soprattutto, in attesa di vedere se la misura saprร svilupparsi al di lร del primo obiettivo del raggiungimento dei target del PNRR. In ogni caso, andrร seguita con attenzione questa possibile svolta in chiave di tutela transizionale dello strumento del tirocinio, derivante da unโesperienza regionale. ร infatti dalle diverse iniziative locali che, in assenza (e nellโattesa) di una nuova disciplina nazionale, che colmi il vuoto derivante dallโabrogazione da parte della Corte Costituzionale della riforma del 2021, si possono individuare spunti utili per uno sviluppo virtuoso di questo strumento.
Assegnista di ricerca
Universitร degli Studi di Modena e Reggio Emilia
ADAPT Senior Fellow
@Michele_ds95
[1] Da ultimo, con lโart. 1, comma 721, della L. n. 231/2021 (poi abrogato dallโintervento della Corte Costituzionale) che menzionava, tra i criteri che avrebbero dovuto ispirare le nuove linee guida Stato-regioni, anche la โdefinizione di livelli essenziali della formazione che prevedano (โฆ) una certificazione delle competenze alla sua conclusioneโ.
[2] Invero, a livello regionale e prima dellโentrata in vigore del D. Lgs. n. 13/2013, era stata giร introdotta nel 2012 una prima disciplina di riferimento, con la D.d.u.o. 22 ottobre 2012 – n. 9380, dedicata alla โApprovazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardiaโ.
[3] Con tale termine si identifica la figura che, come precisato nel Decreto n. 17595 del 30 novembre 2022, รจ il garante del processo di riconoscimento e attestazione delle abilitร e conoscenze che fanno parte del Quadro Regionale di Standard Professionali, firmando lโattestato finale rivolto ai soggetti interessati.