Il buono benzina vale anche per il gasolio?

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Bollettino ADAPT 4 aprile 2022, n. 13

 

Il buono benzina previsto dal c.d. “Decreto Ucraina” (d.l. 21 marzo 2022, n. 21), vale anche per il diesel? E può essere assegnato anche ad personam? Peraltro, se il decreto in questione non fosse convertito in legge, che “fine” faranno i buoni benzina? Senza pretesa di esaustività, proviamo a fare un po’ di chiarezza.

 

Comincio con il rileggere l’articolo 2 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina): “1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38.

 

Il testo del decreto fa riferimento all’ “…importo del valore di buoni benzina…”: la prima domanda che sorge spontanea è di carattere pratico, ossia perché è stato preferito il sostantivo “benzina” a quello più generico di “carburante”. Senza fare troppi ragionamenti raffinati e soprattutto assumendo un atteggiamento realistico, rispetto alle probabili intenzioni del nostro attento legislatore, mi sento di affermare, con una cauta tranquillità, che il bonus vale anche per le altre forme di idrocarburi utilizzati dai moderni mezzi di locomozione, quindi anche gasolio, gas di petrolio liquefatto (detto Gpl) e metano. Questa relativa tranquillità interpretativa deriva, anche e soprattutto, da quanto affermato nella restante parte dell’articolo, laddove si fa riferimento agli “analoghi titoli ceduti”.

 

Il testo dell’articolo 2 prosegue con queste parole: “…nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. E qui i molti “esegeti” hanno abbassato notevolmente il numero di ottani del consueto spirito interpretativo italico.

A tal proposito riporto, riporto una sintesi di alcune considerazioni in merito, lette sui social e sulle riviste che trattano la materia della gestione del personale:

1) “…la corresponsione dei predetti buoni carburante deve riguardare la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi e non può essere quindi ad personam…”;

2) “…la norma non lo specifica ma l’orientamento dell’amministrazione finanziaria […] in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto […] è richiesto che i buoni benzina siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori…”.

 

Io non riesco a leggere in modo così restrittivo questo articolo, così limitato nel numero di parole ma così complicato dal punto di vista interpretativo. Io leggo che l’importo di 200 euro “non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e di conseguenza ritengo, umilmente, che tale importo vada ad aggiungersi ai 258,23 euro previsti dal terzo comma del citato articolo 51.

 

E poi siamo talmente sicuri del futuro che abbiamo “paura” di applicare un decreto-legge. In particolare, qualcuno suggerisce “di portare pazienza, di attendere la legge di conversione del decreto perché in caso di mancata conversione in legge (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione – 21/03/2022), il Decreto perderà efficacia fin dall’inizio”. Mi chiedo quale sia l’utilità di questa attesa. In caso di mancata conversione del decreto, la quota massima di fringe benefits attribuibile al singolo lavoratore tornerebbe quella “classica” di 258,23 euro con la conseguenza che eventuali buoni carburante erogati in aggiunta a tale predetta soglia, determinerebbe lo sforamento della stessa con conseguente esposizione a tassazione di tutti i buoni spesa erogati nel 2022.

 

Personalmente, sento di dire che:

a) il nuovo buono carburante, targato 2022, di 200 euro, non deve essere considerato ai fini del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 euro annui per i beni e servizi prestati (art. 51, comma 3, D.P.R. 917/1986);

b) lo stesso buono può andare ad aggiungersi agli ulteriori buoni carburante/spesa erogati, questi ultimi nei limiti di 258,23 euro annui;

c) da come scritto l’articolo 2, non ci sono elementi per affermare che il bonus vada erogato dal datore di lavoro a tutti o a categorie di lavoratori; quindi può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore.

 

Ma questa sono solo mie supposizioni, pronto ad essere smentito dalla grande madre di tutte le Agenzie.

 

Si ricorda, infine, che il superamento dei 258,23 euro per beni e servizi ex art. 51, comma 3, nello stesso periodo d’imposta, comporta il concorso integrale dell’importo alla formazione del reddito in quanto non si tratta di una franchigia (sono da considerare anche eventuali beni e servizi erogati in ottemperanza a quanto previsti da alcuni CCNL o CCAL applicati).

 

Non resta che fornire alcuni suggerimenti conclusivi. Occorre annotare, infatti, nel Libro Unico del Lavoro i buoni benzina ex art. 2 del d.l. n. 21/2022 separatamente rispetto ai buoni carburante (o buoni acquisto di altro tipo) erogati ai sensi del TUIR. Ad esempio:

a) buoni benzina erogati ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 21/2022;

b) buoni carburante erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3, DPR n. 917/1986.

 

Che dire? Quanta benzina (infiammabile) cosparsa su poche righe di un decreto emanato in un tempo “belligerante”! Ma anche questo è il bello di questo mondo del lavoro e d’intorni, senza tregua e senza pace (sempre con il massimo rispetto di chi la Pace, quella vera, l’attende con tanta trepidazione).

 

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

@NicolaPorelli

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