Per una storia della contrattazione collettiva in Italia /316– Il rinnovo del CCNL Vetro: tra aggiornamento salariale e nuove direttrici regolative (clima, organizzazione, professionalità)
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Giorgio Impellizzieri, Michele Tiraboschi
Il rinnovo del CCNL Vetro 2026-2028 interessa oltre 28.000 lavoratori, aggiornando salari e previdenza, valorizzando competenze e polifunzionalità. Il contratto recepisce il Protocollo Clima, rafforza salute, sicurezza e inclusione, e disciplina lavoro a termine e stagionale. L’accordo mira a conciliare sostenibilità economica, ambientale e sociale, rispondendo alle sfide del settore e migliorando qualità del lavoro e potere d’acquisto.
Il 9 aprile 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle aziende industriali del vetro, comprese le aziende produttrici di lampade e display (cod. Cnel B132), tra Assovetro e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil.
Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2025, interessa oltre 28.000 lavoratori e avrà vigenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, subordinatamente allo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali entro il 15 maggio 2026.
Il rinnovo arriva in un contesto non semplice. Da un lato, le pressioni inflazionistiche degli ultimi anni hanno riaperto con forza il tema del potere d’acquisto dei salari. Dall’altro lato, il settore deve confrontarsi con difficoltà di attrazione e ricambio della forza lavoro, oltre che con trasformazioni produttive legate alla transizione energetica e ambientale. Non si tratta quindi di un rinnovo meramente “difensivo”, ma di un accordo che prova a tenere insieme esigenze diverse: sostenibilità economica, aggiornamento dei trattamenti e adattamento dell’impianto contrattuale a un contesto che sta cambiando.
Parte economica
Sul piano economico, il rinnovo introduce un incremento del trattamento economico minimo (TEM) pari a 195 euro lordi a regime, con un trattamento economico complessivo (TEC) pari a circa 206 euro nel triennio. L’aumento è distribuito in più tranche nel periodo di vigenza contrattuale, secondo una logica ormai ricorrente nella contrattazione recente volta ad evitare impatti immediati troppo elevati per le imprese e accompagnare nel tempo l’adeguamento salariale.
Accanto ai minimi tabellari, il contratto interviene anche sulla previdenza complementare, con un incremento della contribuzione al fondo Fonchim pari allo 0,5% a carico azienda, quantificabile in circa 11 euro mensili.
Il dato rilevante non è tanto l’entità dell’aumento, in linea con i rinnovi del 2025, quanto la sua composizione. Anche in questo rinnovo si conferma infatti una tendenza chiara: il salario contrattuale non coincide più con il minimo tabellare, ma ne rappresenta solo una componente. Una parte crescente della dinamica retributiva si sposta su elementi indiretti o differiti, come la previdenza integrativa. Questo rende più complessa la lettura degli effetti reali dei rinnovi contrattuali, soprattutto in termini di reddito disponibile.
Parte normativa
Se la parte economica si colloca in continuità con altri rinnovi recenti, è nella parte normativa che emergono gli elementi più interessanti. Gli interventi possono essere ricondotti a cinque direttrici principali: organizzazione del lavoro e professionalità, sostenibilità ambientale, salute e sicurezza, tipologie contrattuali, inclusione e diritti.
Organizzazione del lavoro e professionalità
Uno degli interventi più significativi riguarda la revisione dei profili professionali. Il contratto introduce un aggiornamento del sistema di classificazione, valorizzando la polifunzionalità e l’evoluzione delle competenze richieste. Si tratta di un passaggio importante, che segnala, in linea con gli avanzamenti dei sistemi di contrattazione più avanzati, un parziale spostamento dell’asse regolativo dalla mansione alla competenza, dal compito al ruolo organizzativo.
Da un lato, sono portati a compimento i lavori della Commissione paritetica costituita nelle precedenti tornate di rinnovo, con la manutenzione di alcuni profili professionali (con specifico riferimento al comparto dei vetri per auto), la riforma di alcune declaratorie (p.e. il possesso di un titolo di studio diventa “preferibile” ma non più necessario per l’inquadramento in certe categorie) e l’adeguamento delle mansioni agli avanzamenti tecnologici e sociali (p.e. compare l’«impiegato di segreteria» in luogo della «segretaria»). Dall’altro lato, alle figure professionali «caratterizzate in modo sistematico e continuativo dalla polifunzionalità», che le parti definiscono come l’«esercizio di mansioni relative a più posizioni organizzative (anche nell’ambito di diverse categorie»), è riconosciuto l’inquadramento nella posizione organizzativa superiore ogni qualvolta lo svolgimento delle mansioni altre e superiori avvenga con un «carattere di equivalenza di tempo» e comunque per almeno sei mesi.
Protocollo Clima e sostenibilità
Particolarmente rilevante è il recepimento del Protocollo Clima, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 2025. Per la prima volta in modo strutturato, il contratto collettivo incorpora il tema della sostenibilità ambientale, collegandolo ai processi produttivi e alle condizioni di lavoro. In particolare, sono affrontati in modo sistematico e non solo simbolico i rischi alla salute derivanti dalle “ondate di calore” e in generale da condizioni climatiche che espongano i lavoratori del settore del vetro, tipicamente caratterizzato da ambienti chiusi e operazioni a ciclo continuo, a un basso livello di benessere. Sono dunque promossi non solo iniziative di informazione e formazione dei lavoratori, vincoli di idratazione e l’adozione di indumenti refrigerati ma anche assunti impegni circa la possibilità di modificare anche la stessa organizzazione del lavoro: collocando le attività più onerose nei momenti più freschi della giornata, riorganizzazione dei turni di lavoro e predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per favorire il recupero delle energie durante le pause.
Inoltre, da tutt’altra prospettiva, la questione climatico-ambientale assume rilievo anche con riguardo alla contrattazione di produttività, rispetto alla quale sono ridefinite le linee guida sul premio di partecipazione con la specificazione che «rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività» tutti quei programmi ed azioni che «migliorino l’efficienza e gli indici di sostenibilità», quali la riduzione dei consumi energetici, gestione dei rifiuti, riduzione emissione CO2, ore di formazione, ecc.
Salute e sicurezza
Il rinnovo interviene anche sul versante della salute e sicurezza, rafforzando alcuni strumenti già presenti e introducendo maggiore attenzione ai rischi legati all’organizzazione del lavoro. In particolare: viene valorizzato il ruolo del preposto; si amplia l’attenzione allo stress lavoro-correlato; si rafforzano gli strumenti di monitoraggio attraverso organismi paritetici e, più in generale, il coinvolgimento di RLSSA e rappresentanze sindacali nella rilevazione e nell’analisi dei diversi rischi e pericoli “quasi avverati” e già oggetto di specifica osservazione in precedenti sperimentazioni (c.d. near miss e alert hazard)
Tipologie contrattuali
Un ulteriore terreno di intervento riguarda le tipologie contrattuali, con particolare riferimento al lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione e al lavoro stagionale. Anche in questo caso il rinnovo si colloca dentro una traiettoria più ampia della contrattazione collettiva recente: non una liberalizzazione indistinta del ricorso alla flessibilità, ma il tentativo di tipizzare, a livello settoriale, le esigenze produttive che possono giustificare l’utilizzo del termine oltre la soglia ordinaria dei dodici mesi.
In attuazione dell’art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2015, le parti individuano una serie di causali contrattuali idonee a consentire la stipulazione, la proroga o il rinnovo di contratti a termine di durata superiore a dodici mesi (realizzazione di progetti temporanei connessi alla modifica o modernizzazione degli impianti produttivi; avvio di nuove attività, ecc.). Rilevante è anche l’estensione della disciplina alla somministrazione a tempo determinato: le causali individuate dal contratto costituiscono infatti riferimento anche per l’agenzia di somministrazione, confermando la volontà delle parti di governare in modo unitario le diverse forme di lavoro temporaneo impiegate nel settore.
Il rinnovo interviene inoltre sulla durata massima in caso di successione di contratti, consentendo l’utilizzo del contratto a termine per rapporti fino a 36 mesi, e non più 54, come previsto nel testo previgente.
Accanto al lavoro a termine, le parti intervengono anche sul lavoro stagionale, recependo le più recenti novità di legge (art. 11, legge n. 203/2024, c.d. collegato lavoro). La nuova disciplina identifica come stagionali, oltre alle attività individuate dalla legge, quelle che devono essere svolte temporaneamente e che si ripetono a intervalli regolari o costanti, in quanto connesse alle stagioni climatiche oppure – e pare qui la novità principale rispetto alla precedente disciplina – alle stagionalità dei settori clienti, dei mercati serviti o dei cicli produttivi dell’impresa. Il riferimento, esemplificativo, alle attività dipendenti da esigenze agricole mostra come la stagionalità del settore del vetro possa non derivare soltanto dal ciclo produttivo interno, ma anche dalla domanda proveniente dalle filiere a valle.
Inclusione, diritti e conciliazione
Un altro filone rilevante riguarda le misure in materia di inclusione e tutela dei lavoratori.
Il contratto interviene, tra misure precettive e dichiarazioni programmatiche, su:
– tutele per lavoratori affetti da patologie gravi o oncologiche, recependo le previsioni di congedi e aspettative già disposte dalla legge n. 106/2025;
– riconoscimento dei diritti per unioni civili e convivenze;
– attenzione ai disturbi specifici dell’apprendimento, con l’agevolazione dell’attività di assistenza dei familiari interessati da parte dei lavoratori-genitori, tramite forme di flessibilità oraria;
– valorizzazione dell’occupazione giovanile e femminile, con una dichiarazione di intenti.
Si tratta di interventi che confermano una tendenza già visibile in altri rinnovi in cui la contrattazione collettiva si estende progressivamente a dimensioni sociali del lavoro che non erano tradizionalmente oggetto di regolazione.
Valutazione d’insieme
Il rinnovo del CCNL Vetro 2026-2028 si colloca nel solco della contrattazione recente, ma presenta al tempo stesso alcuni elementi di discontinuità che meritano attenzione.
Sul piano economico, l’accordo conferma una dinamica ormai consolidata: l’aumento dei minimi resta contenuto e distribuito nel tempo, mentre cresce il peso delle componenti indirette del salario. Non è solo una questione di equilibrio negoziale, ma il riflesso di una trasformazione più profonda del modo in cui viene costruito il trattamento economico.
Sul piano normativo, il contratto si spinge oltre. La revisione dei profili professionali, il recepimento del Protocollo Clima e l’attenzione a inclusione e qualità del lavoro indicano una progressiva estensione del perimetro della contrattazione. L’accordo di rinnovo prova a governare alcune transizioni che attraversano il settore, da quella ambientale a quella organizzativa e professionale. Resta naturalmente da verificare quanto queste previsioni troveranno effettiva attuazione nei luoghi di lavoro e nella contrattazione aziendale.
Bollettino ADAPT 27 aprile 2026, n. 16
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Professore Ordinario di diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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