In caso di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un’altra, il lavoratore non può far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione al CCNL originariamente applicato

Corte di Cassazione, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 311148

In caso di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un’altra, il lavoratore non può far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione al CCNL originariamente applicato
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