Certificazione delle competenze: arrivano i Centri DU-NA

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Matteo Colombo

Il nuovo sistema per la validazione delle competenze compie un passo avanti, ma restano criticità sull’operatività dei Centri DU-NA e sul riconoscimento delle competenze nel mercato del lavoro.

Il 30 luglio 2026 Sviluppo Lavoro Italia (già ANPAL Servizi) ha pubblicato il Regolamento e il relativo Protocollo metodologico riguardanti i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze affidatile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Due documenti particolarmente tecnici, che si inseriscono nel lento e macchinoso processo di costruzione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC).

Si tratta di un piccolo passo avanti, a oltre tredici anni dall’approvazione del d.lgs. n. 13/2013. Da allora il sistema si è sviluppato soprattutto attraverso la stratificazione di norme, linee guida, repertori, classificazioni e infrastrutture informative, senza però diventare (ancora) pienamente operativo e, soprattutto, efficace nel favorire migliori transizioni sul mercato del lavoro. Già nel 2013 ci si chiedeva se la certificazione delle competenze non rischiasse di trasformarsi in un «castello di carta» (vedi M. Tiraboschi, Certificazione delle competenze: un castello di carta). La questione, oggi, non è negare l’utilità, almeno potenziale, di questi strumenti, ma chiedersi se la crescente complessità del sistema sia davvero funzionale al riconoscimento degli apprendimenti maturati dalle persone.

Per comprendere la portata dei due documenti occorre tornare al decreto del Ministero del lavoro 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra gli enti titolari delegati, il decreto individuava Sviluppo Lavoro Italia per due ambiti: le competenze acquisite negli interventi promossi dal Ministero o dai suoi enti vigilati e convenzionati, comprese le iniziative di mobilità transnazionale e di inclusione sociale e lavorativa degli stranieri; e i servizi collegati alle professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla legge n. 4/2013. Lo stesso decreto aveva assegnato agli enti titolari delegati nove mesi per adottare un proprio quadro regolamentare. Regolamento e Protocollo in commento arrivano quindi quasi due anni dopo, per provare a concretizzare previsioni rimaste fino ad ora sulla carta.

In coerenza con quanto disposto dal decreto del 2024, il Regolamento individua i Centri Duale Nazionale (DU-NA) quali soggetti titolati da Sviluppo Lavoro Italia per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione. Questi Centri – ad oggi non ancora operativi – dovranno assumere la forma di partenariati nazionali composti da soggetti provenienti dai sistemi della formazione, dell’istruzione, del lavoro e della rappresentanza, articolati per settori economico-professionali. Dovranno comprendere una rete di enti di formazione attiva in almeno cinque regioni e province autonome, tra cui una del Mezzogiorno, oppure un soggetto nazionale di coordinamento degli enti formativi; almeno un’istituzione di IeFP, un CPIA e una Fondazione ITS Academy; imprese, loro associazioni, enti bilaterali od organismi paritetici; infine, un’agenzia per il lavoro o un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro. La costituzione dei Centri DU-NA richiederà quindi un notevole sforzo progettuale, necessario per coordinare un numero elevato di partner, spesso privi di precedenti esperienze di collaborazione. Il Regolamento, peraltro, non specifica a quale soggetto spetterà concretamente questa funzione. Il rischio è che l’ambizione di costruire partenariati così ampi si scontri con un deficit di capacità di coordinamento e coprogettazione, riducendo i Centri ad accordi formali tra soggetti destinati a continuare a operare secondo logiche proprie.

Particolarmente interessante è la disciplina prevista per i servizi collegati alla legge n. 4/2013. In questo caso, al partenariato devono aggiungersi un’associazione professionale in forma aggregata e, ove previsto, un organismo di certificazione accreditato da Accredia. Il decreto sembra così voler costruire un raccordo tra il sistema pubblico di individuazione, validazione e certificazione e l’architettura volontaria prevista per le professioni non organizzate in ordini o collegi, fondata su associazioni professionali, norme tecniche UNI e organismi di certificazione accreditati.

È proprio questo raccordo a sollevare alcune domande. Il repertorio di titolarità ministeriale è costituito da micro-qualificazioni riferite ai singoli risultati attesi presenti nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni. Anche i Centri DU-NA potranno agire soltanto sulle micro-qualificazioni corrispondenti ai settori per i quali saranno iscritti nell’apposito elenco. Come saranno quindi collegate le norme tecniche e gli standard utilizzati per le professioni non organizzate in ordini o collegi con i risultati attesi dell’Atlante? Queste professioni saranno progressivamente ricondotte all’Atlante, verranno definiti meccanismi di equivalenza tra sistemi differenti, oppure i due processi continueranno a correre tra loro paralleli, senza punti di contatto? I documenti appena pubblicati non offrono ancora una risposta.

Il Protocollo metodologico si concentra, infatti, esclusivamente sui servizi di individuazione e validazione. Il decreto n. 115/2024 rende operativi, in prima applicazione, soltanto questi due servizi, rinviando la certificazione ad appositi schemi che dovranno essere adottati dal Ministero con il supporto tecnico-scientifico di INAPP.

La distinzione è importante: l’individuazione serve a ricostruire e mettere in trasparenza gli apprendimenti maturati dalla persona, raccogliendo le evidenze disponibili e collegandole agli standard di riferimento, la validazione comporta invece una valutazione tecnica di tali evidenze, infine la certificazione rappresenta il passaggio ulteriore attraverso cui viene formalmente riconosciuto il possesso di una qualificazione o di una sua componente: ed è proprio questa parte del processo a rimanere, per ora, incompleta. Il Protocollo descrive dettagliatamente le diverse fasi: progettazione dell’apprendimento e della valutazione, realizzazione della valutazione, redazione del Documento di trasparenza e del Documento di validazione. Il primo non comprova l’effettivo conseguimento delle competenze, ma ricostruisce gli apprendimenti dichiarati e le evidenze raccolte; il secondo attesta invece gli esiti della valutazione.

La progettazione deve assumere come riferimento le Aree di attività e i risultati attesi presenti nell’Atlante. Ogni intervento dovrebbe comprendere almeno un’unità di apprendimento associata a un risultato atteso, mentre ulteriori unità possono essere collegate a quadri europei e internazionali, come LifeComp, EntreComp o gli standard OCSE-PIAAC. Questi ultimi svolgono però una funzione aggiuntiva e possono essere utilizzati soltanto per l’individuazione e la messa in trasparenza: non sostituiscono, quindi, gli standard nazionali.

Si delinea così una procedura rigidamente formalizzata. Ciò può garantire tracciabilità e comparabilità, ma rischia anche di rendere il modello meno capace di intercettare apprendimenti non formali e informali maturati nel lavoro, spesso non intenzionali, non lineari e difficilmente riconducibili ai repertori pubblici.

Il Regolamento prevede inoltre che le attestazioni siano prodotte in formato digitale, firmate e conservate nel sistema informativo di Sviluppo Lavoro Italia, per essere poi trasmesse al Ministero e alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore. Il tema si collega alla recente istituzione del Sistema informativo della formazione e registro attestazioni – SFeRA (vedi M. Colombo, Arriva il sistema informativo SFeRA: un passo avanti verso la portabilità delle competenze?, in Bollettino ADAPT, 20 luglio 2026, n. 28). Il richiamo al consenso informato e al GDPR non esaurisce però i problemi relativi alla qualità, all’aggiornamento, all’accessibilità e al possibile utilizzo di informazioni destinate a rappresentare il profilo professionale delle persone.

Nonostante il livello di dettaglio raggiunto, il sistema non può quindi dirsi ancora a regime. Mancano gli schemi relativi alla certificazione, la procedura per la costituzione e l’iscrizione dei Centri, l’elenco dei partenariati e ulteriori linee guida operative.

Regolamento e Protocollo rappresentano un avanzamento, che conferma alcune tendenze già in atto nei processi di costruzione del SNCC. Il problema decisivo rimane quello della spendibilità delle competenze individuate, validate e, in prospettiva, certificate: rendere trasparente, validare o certificare una competenza non significa automaticamente attribuirle valore nel mercato del lavoro. Tale valore dipende dal riconoscimento che essa riceve nei processi di assunzione, così come nella definizione dei profili professionali, grazie ai sistemi di classificazione e inquadramento ideati dai CCNL, e quindi anche nei percorsi di carriera e nelle transizioni tra formazione e lavoro.

È qui che emerge una delle principali fragilità del Sistema nazionale di certificazione delle competenze: il debole raccordo con la contrattazione collettiva e con i sistemi attraverso cui vengono definiti, riconosciuti e remunerati i mestieri. L’Atlante del lavoro offre una grammatica comune, ma non può sostituire i processi sociali e contrattuali che attribuiscono valore alle competenze nei contesti produttivi e professionali.

Senza questi raccordi, i Centri DU-NA rischiano di produrre nuove credenziali formalmente corrette, in esito a procedure di progettazione formativa e di validazione complete (e complesse), ma prive di conseguenze concrete per le persone coinvolte. Il castello di carta evocato nel 2013 potrebbe allora diventare più articolato e più digitale, senza per questo risultare più solido. La sfida, in conclusione, non è soltanto certificare un numero crescente di competenze (o micro-qualificazioni), ma costruire le condizioni istituzionali, pedagogiche, sociali ed economiche perché esse siano effettivamente comprese, utilizzate e riconosciute.

Bollettino ADAPT 31 agosto 2026, n. 30

Matteo Colombo

Presidente Fondazione ADAPT

ADAPT Senior Fellow

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