I rapporti tra art. 28 St. lav. e art. 19 St. lav. in Cass. 10.9.2026, n. 25184

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Mariella Magnani

La Cassazione chiarisce i requisiti della legittimazione ad agire ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, distinguendoli da quelli previsti per la costituzione delle RSA. La dimensione nazionale dell’organizzazione sindacale resta requisito necessario e sufficiente, senza che rilevi il criterio della maggiore rappresentatività comparativa, mentre resta aperto il più ampio tema della definizione della rappresentatività sindacale.

Lungamente attesa dai commentatori, la sentenza della Corte di Cassazione 10 settembre 2026, n. 25184, non compie quell’ampio intervento nomofilattico in tema di rappresentatività sindacale che molti si aspettavano.

Essa resta incentrata sulla legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav., ribadendo quel che era in verità consolidato, ovvero l’essere i requisiti per la legittimazione ad agire nell’art. 28 diversi e, sebbene selettivi, più larghi rispetto ai requisiti per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 St. lav.

Nel caso di specie il Tribunale aveva ritenuto che il sindacato ricorrente possedesse il requisito della “nazionalità” ai fini della legittimazione ad agire ex art. 28 (sulla base di quali indici qui non interessa) ma non avesse i requisiti per la costituzione di r.s.a. avendo sottoscritto solo contratti collettivi gestionali e non normativi.

La Corte d’appello si pronunciava invece per il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente e, dunque, per l’inammissibilità del ricorso. E ciò perché, essendo il sindacato in questione un sindacato intercategoriale, la legittimazione attiva ex art. 28 St. lav. va riconosciuta solo a quelle OO.SS. che “effettivamente operano a livello nazionale per tutelare una o più categorie di quel livello” (ciò che non era stato dimostrato nel caso di specie).

La Corte di Cassazione ha occasione di sgomberare il campo da una tesi prospettata, a quanto si legge nella decisione, da entrambe le parti, vale a dire che, a seguito di Corte Cost. 156/2025, l’art. 28 andrebbe interpretato nel senso che legittimato ad agire sia solo il sindacato comparativamente più rappresentativo su base nazionale «ossia quel sindacato che soddisfi lo stesso criterio selettivo introdotto nell’art. 19 L. n. 300 dalla sentenza “additiva” della Consulta». Essa precisa che, ai sensi dell’art. 28 St. lav., la dimensione “nazionale” è certo necessaria, ma anche sufficiente, non essendo richiesta “la sua combinazione con un ulteriore criterio selettivo, in termini comparativi, come invece accade nell’art. 19 a seguito della … sentenza costituzionale n. 156/2025”.

    Stante l’oggetto del giudizio, la Cassazione non ha occasione di compiere affermazioni particolarmente pregnanti sull’interpretazione della formula “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” di cui alla addizione operata dalla sentenza della Corte costituzionale.

    Essa si limita ad osservare in proposito che, in base alla norma, «si tratta … di **individuare soggetti sindacali che non solo abbiano una dimensione nazionale, ma altresì siano particolarmente “affidabili” in considerazione dell’alto tasso di rappresentatività sindacale posseduto».

    Dal differente grado di selettività dell’art. 19 e dell’art. 28 consegue, conclude giustamente la Corte, che quello che la Consulta definisce, in modo invero equivoco, “allineamento dei titoli” delle due norme (artt. 28 e 19 St. lav.) riguarda solo la dimensione necessariamente nazionale del sindacato.

    Semmai la sentenza contiene qualche precisazione interpretativa in merito alla nozione di “interesse” (possono agire in giudizio gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali “che vi abbiano interesse”) presente nell’art. 28, requisito invero mai letto in senso particolarmente limitativo. Qui la Cassazione precisa che la valutazione della “nazionalità” deve essere compiuta in relazione al settore produttivo cui appartiene l’azienda, visto che il sindacato deve essere portatore di un interesse qualificato alla repressione della condotta antisindacale.

    Insomma, il carico interpretativo che porta con sé la nuova porta d’ingresso alla costituzione di r.s.a. privilegiate costruita dalla Corte costituzionale, resta intatto.

      Nel frattempo, apparentemente (v. la bozza di Memorandum del 20 luglio 2026) continua lo sforzo delle parti sociali di puntellare il nostro sistema sindacale anche attraverso la definizione di criteri per la verifica della rappresentatività sindacale sia ai fini della contrattazione collettiva sia ai fini della fruizione dei diritti sindacali; uno sforzo che, se coronato da successo, condurrebbe a un passo in avanti, sia pure con tutti i limiti che una regolazione meramente convenzionale comporta.

      Bollettino ADAPT 14 settembre 2026 n. 32

      Mariella Magnani

      Professoressa emerita di Diritto del lavoro

      Università di Pavia