Apprendistato: la Cassazione interviene sul tema delle agevolazioni contributive in caso di inadempimento formativo
| di Nicoletta Serrani
La Cassazione, ordinanza n. 2558/2026, stabilisce che la decadenza dalle agevolazioni contributive nell’apprendistato scatta solo per inadempimenti di reale rilevanza, capaci di compromettere l’obiettivo formativo. Non basta la mancata partecipazione a singoli corsi: va valutato l’intero percorso, inclusa formazione interna e sicurezza. La pronuncia privilegia un approccio sostanziale, tutelando la funzione sociale dell’apprendistato e prevenendo sanzioni per violazioni formali o isolate.
Nel contratto di apprendistato professionalizzante la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel piano formativo e quindi trasfusi nel contratto.
Questa la motivazione con cui la Corte di Cassazione, con ordinanza 5 febbraio 2026, n. 2558, è tornata ad affrontare il tema della decadenza dalle agevolazioni contributive nell’apprendistato, stigmatizzando l’approccio meramente formalistico adottato dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio.
La decisione arriva all’esito di una lunga vicenda processuale che vedeva l’INPS contestare a una società di impianti la decadenza dalle agevolazioni contributive in relazione a tre rapporti di apprendistato. Con verbale del 27 dicembre 2007 era stata rilevata la mancata partecipazione dei tre apprendisti alle iniziative di formazione esterna organizzate dalla Provincia di Arezzo per l’anno 2007. La Corte d’appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio dopo la cassazione della prima sentenza, aveva dichiarato che nulla era dovuto per la posizione di un apprendista, ma aveva confermato la decadenza per gli altri due lavoratori, limitandosi a rimarcare il dato di fatto della mancata partecipazione ai corsi del 2007.
Di contrario avviso sono stati i giudici di legittimità i quali, cassando nuovamente la pronuncia, hanno accolto le doglianze della ricorrente circa la mancata applicazione del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente. Nel 2018, infatti, la Cassazione con l’ordinanza n. 8564 aveva stabilito che non si può applicare una logica rigorosamente oggettiva nell’escludere il beneficio contributivo, mentre la decadenza scatta soltanto per inadempimenti di obiettiva rilevanza che compromettono l’intero obiettivo formativo. Non basta, insomma, che i due apprendisti abbiano omesso di seguire il corso organizzato dalla Provincia relativo a un’annualità, tanto più che uno dei due l’ha frequentato l’anno successivo all’accertamento.
Le argomentazioni degli Ermellini prendono le mosse dalla necessità di superare una logica formalistica foriera di irragionevoli conseguenze, come nel caso in cui si desse rilievo a una minima mancata frequenza, non preclusiva del raggiungimento dell’obiettivo formativo. L’obiettivo formativo costituisce l’elemento essenziale che caratterizza il contratto di apprendistato, anche in considerazione del fatto che, per la stessa legge n. 196 del 1997 (normativa applicata, e oggi superata, al caso in oggetto), tale rapporto può arrivare a durare fino a quattro anni, che diventano sei per le persone con disabilità.
Secondo la Corte Suprema, bisogna valutare se il singolo inadempimento comprometta o meno la qualificazione professionale, tenendo conto degli obiettivi indicati nel piano formativo e trasfusi nel contratto (nel caso specifico, si trattava di prestazioni professionali ad alto contenuto tecnico su impianti elettrici).
La valutazione della decadenza dalle agevolazioni contributive postula una valutazione concreta della vicenda e un vaglio dell’obiettiva rilevanza degli inadempimenti, in quanto idonei a pregiudicare gli obiettivi formativi.
La Corte individua una serie di elementi che non possono essere trascurati nella valutazione complessiva. In primo luogo, la puntuale erogazione della formazione interna, che la stessa Corte di Appello aveva rammentato valorizzandola però solo per la posizione di un apprendista. In secondo luogo, tutti gli elementi, sia anteriori che sopravvenuti al verbale, che connotano il complessivo svolgimento del rapporto per quel che riguarda la formazione impartita. In terzo luogo, la partecipazione a corsi di sicurezza sul lavoro, che non può essere ritenuta irrilevante sul presupposto che la materia sia trasversale: difatti, anche la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere ricondotta all’obbligo formativo, per espressa previsione dell’art. 16, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Già con l’ordinanza n. 8564 del 2018 la Suprema Corte aveva affermato che la decadenza dalle agevolazioni può ritenersi realizzata solo nel caso in cui l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza. Tale orientamento è stato poi ribadito da numerose pronunce, tra cui Cass. n. 4416/2021 e Cass. n. 5987/2022, che hanno sottolineato la necessità di valutare la gravità dell’inadempimento. Inoltre, il principio trova applicazione anche quando l’inadempimento formativo determina la trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come affermato da Cass. n. 21294/2023 e Cass. n. 2991/2026.
Di particolare rilievo è la precisazione contenuta in Cass. n. 2991 del 2026, secondo cui costituisce grave inadempimento l’attività formativa che si risolva in un mero affiancamento alla persona più esperta, quando tale modalità presenti un’apprezzabile divergenza rispetto alle prescrizioni del piano formativo individuale.
Inoltre, l’approccio adottato dalla Corte di cassazione risulta particolarmente significativo laddove si consideri l’allineamento tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di apprendistato. In primo luogo, la giurisprudenza sulla qualificazione del rapporto: la trasformazione in contratto a tempo indeterminato opera quando l’inadempimento formativo sia grave e tale da snaturare la causa del contratto. In secondo luogo, la giurisprudenza sulla decadenza dalle agevolazioni contributive, qui in esame, che richiede anch’essa un inadempimento di obiettiva rilevanza. In terzo luogo, la stessa disciplina delle sanzioni prevista dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. 81/2015 che, applicando il principio di proporzionalità, consente l’adempimento tardivo laddove il personale ispettivo rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Una lettura questa che esclude che da violazioni meramente formali possa derivare l’irrogazione di gravi sanzioni.
Sul piano normativo, il caso in esame si colloca nel regime della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu), dove la formazione era sostanzialmente «appaltata» all’esterno. L’art. 16, comma 2, prevedeva che le agevolazioni contributive non trovavano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente.
La disciplina vigente è profondamente diversa. L’art. 47 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 prevede che in caso di inadempimento formativo di cui il datore sia esclusivamente responsabile e tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto, è tenuto a versare la differenza contributiva maggiorata del 100 per cento. Elemento qualificante della disciplina attuale è che la formazione esterna è obbligatoria solo nella misura in cui è finanziata, salvo eccezioni previste da regioni o contrattazione. Come chiarisce l’art. 44, comma 3, del d.lgs. 81/2015, la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
Se una componente formativa è vincolata dalla disponibilità di risorse pubbliche, peraltro in costante calo, il suo valore relativo è inevitabilmente diverso: che ci sia o non ci sia formazione esterna finanziata, il traguardo formativo dell’apprendistato, rappresentato dall’acquisizione della qualificazione professionale, può comunque essere raggiunto attraverso la formazione interna e on the job.
Ben diverso era il caso della legge Treu, dove la formazione esterna assumeva un rilievo normativo più marcato, anche perché la perdita del beneficio era espressamente collegata alla mancata partecipazione alle iniziative proposte dall’amministrazione competente.
Tuttavia, appare opportuno evidenziare come la decisione assuma rilevanza non solo con riferimento alla formazione esterna prevista dalla normativa sopra richiamata, tra l’altro non più in vigore, ma soprattutto perché conserva ancora piena attualità nell’attuale cornice legislativa del d.lgs. n. 81/2015. Difatti, la pronuncia valorizza un principio più generale: la decadenza dai benefici contributivi non può discendere automaticamente da una violazione formale o isolata, ma richiede una valutazione sostanziale dell’inadempimento e della sua effettiva incidenza sulla finalità formativa dell’apprendistato.
La Cassazione ribadisce dunque che la valutazione dell’inadempimento formativo nell’apprendistato non può limitarsi a una mera constatazione formalistica della mancata partecipazione a singole iniziative di formazione esterna, ma richiede un’analisi complessiva della concreta vicenda, alla luce degli obiettivi indicati nel Piano Formativo Individuale. Tale valutazione deve tener conto dell’integrazione tra formazione interna ed esterna, della partecipazione a corsi di sicurezza, delle eventuali iniziative di recupero e, più in generale, di tutti gli elementi che consentano di accertare se il singolo inadempimento abbia effettivamente compromesso l’obiettivo formativo unitariamente considerato.
Solo una disamina così articolata consente di evitare che inadempimenti meramente formali o di scarsa rilevanza possano determinare la decadenza dalle agevolazioni per l’intero rapporto, svuotando di significato la funzione dell’apprendistato quale strumento privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
L’approccio sostanzialistico adottato dalla Cassazione si rivela particolarmente appropriato per un istituto caratterizzato da una causa complessa nella quale la componente formativa si integra indissolubilmente con quella lavorativa. La valorizzazione dell’obiettivo formativo come elemento causale essenziale richiede infatti che il giudice non si limiti a verifiche formalistiche, ma proceda a un’indagine approfondita sulla concreta idoneità del percorso svolto a realizzare le finalità del contratto.
In questa prospettiva, la decisione in commento si conferma attenta custode dell’equilibrio tra rigore nell’accertamento degli inadempimenti e valorizzazione della funzione sociale dell’apprendistato, impedendo che interpretazioni eccessivamente rigide possano scoraggiare il ricorso a uno strumento fondamentale per l’occupazione giovanile e il trasferimento di competenze professionali.
Appare in effetti condivisibile la circostanza che la sanzione della decadenza dalle agevolazioni debba colpire solo gli inadempimenti che effettivamente compromettano la causa formativa del contratto, non ogni minima difformità rispetto al percorso programmato. Quanto affermato dalla Corte di Cassazione, valorizzando la dimensione complessiva del percorso formativo e scoraggiando letture frammentate, contribuisce a consolidare il contratto di apprendistato come utile ed efficace strumento di transizione dal mondo della scuola al mondo del mercato del lavoro.
Bollettino ADAPT 11 maggio 2025 n. 18
Nicoletta Serrani
ADAPT Labour Lawyers associate
Condividi su:
