La nozione di piattaforma di lavoro digitale nello schema di decreto legislativo: tra traduzioni imprecise e rischi di una attuazione in contrasto con la Direttiva

Interventi ADAPT

| di Emanuele Dagnino

Lo schema di decreto legislativo sul lavoro mediante piattaforme rischia di restringere l’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2024/2831, a causa di alcune criticità nella definizione di “piattaforma di lavoro digitale”.

Al fine di rispettare la scadenza per il recepimento prescritta dalla Direttiva (UE) 2024/2831 relativa al lavoro da piattaforma, nello scorso mese di luglio il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo, attualmente al vaglio di Camera e Senato per il necessario parere parlamentare (v. Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 433).

Se una lettura generale del testo è già stata offerta da diversi commentatori (in q. Bollettino si veda G. Benincasa, Lavoro mediante piattaforma digitale: uno schema di decreto carente sul ruolo della contrattazione collettiva), questa fase intermedia nell’iter che porterà all’approvazione del testo definitivo può essere sfruttata per una lettura più puntuale del testo normativo, così da offrire elementi utili alla discussione.

È con tale finalità che chi scrive intende segnalare una criticità presente nella parte di definizioni dello schema di decreto, che riferendosi ad elementi costitutivi dell’ambito applicativo della disciplina in parola, può comportare rischi di un certo rilievo rispetto alla corretta attuazione della Direttiva. Ci si riferisce, in particolare, alla nozione di “piattaforma di lavoro digitale” che, ai sensi dell’art. 2, co. 1, dello schema di Decreto definisce l’ambito applicativo oggettivo dell’articolato normativo. Tale nozione si ricava tramite gli elementi costitutivi (requisiti necessari) definiti dall’art. 3, co. 1, lett. a) e tramite il regime di esclusioni esplicite delineato dal successivo co. 2 dell’articolo.

Mentre i quattro requisiti della nozione di piattaforma – ossia, in sintesi, una persona fisica o giuridica che provvede all’erogazione di un servizio “fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, programmi e procedure informatiche” (a), “su richiesta di un destinatario” (b), che “comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione della prestazione di lavoro svolta da individui a titolo oneroso […]” (c) e che “comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati” (d) –  sono ricalcati in maniera pressoché testuale dalla Direttiva e non paiono prima facie presentare criticità (ma si vedano, infra, le implicazioni dell’uso dell’espressione “organizzazione della prestazione di lavoro”, in luogo della più generale “organizzazione del lavoro” della Direttiva), la rielaborazione del regime di eccezioni esplicite solleva in maniera più evidente alcuni dubbi in termini di piena corrispondenza rispetto a quanto previsto dal testo euro-unitario.

In questo secondo caso, infatti, la scelta è stata quella di accorpare la previsione contenuta all’art. 2, § 2, della Direttiva e alcuni passaggi del considerando 20 della Direttiva stessa che, coerentemente con la funzione esplicativa, contiene alcune specificazioni relativamente alla nozione che, pur non avendo una portata normativa, possono aiutare nell’interpretazione della norma.

L’esito di tale rielaborazione è un testo che, complice anche una imprecisione nella versione italiana della Direttiva, rischia di generare dubbi interpretativi e problematiche rispetto alla corretta implementazione della stessa.

Il testo recita come segue:

2. Non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale di cui al comma 1, lettera a), quelle piattaforme che si limitano a fornire i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l’utente finale, senza organizzare il lavoro svolto dagli individui, tra cui:

a) i prestatori di un servizio il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, mobili o immobili;

b) le piattaforme digitali mediante le quali soggetti non professionisti possono rivendere beni;

c) i prestatori di servizi che organizzano le attività di volontariato;

d) i prestatori di servizi, compresi i servizi di trasporto di persone o merci o i servizi di pulizia, per i quali l’organizzazione del lavoro svolto dagli individui costituisce una componente secondaria e puramente accessoria.

In primo luogo, si deve segnalare che con tale previsione lo schema di decreto finisce per sovrapporre (forse, meglio, mischiare) profili di esclusione distinti: un conto è l’esclusione relativa a piattaforme che si limitano a mettere in contatto utenti finali e prestatori di servizi (es. una piattaforma che si limita ad aggregare per zona chi offre servizi di giardinaggio), altra cosa è escludere le piattaforme che offrono un servizio il cui scopo è lo sfruttamento o la condivisione di beni (es. piattaforme per affittare alloggi) o la rivendita di beni da parte di non professionisti (le uniche esplicitamente escluse dall’articolato normativo della Direttiva, v. art. 2, § 2) o quelle che offrono un servizio per l’organizzazione di attività di volontariato, altro ancora è l’esclusione relativa a situazioni in cui l’organizzazione del lavoro svolto dagli individui è componente secondaria e accessoria. Come reso evidente dal considerando 20, che giustappone le diverse ipotesi, ma ancora prima dalla incompatibilità logica tra le stesse, le lettere da a) a d) non sono ipotesi più puntuali della eccezione generale prevista al comma 2.

Da ciò potranno discendere alcune difficoltà di applicazione delle eccezioni previste, superabili al prezzo di qualche forzatura interpretativa.

Ancora più problematica sembra, d’altro canto, una ulteriore imprecisione che riguarda l’uso confusionario delle espressioni “prestatori di servizi” e “prestatori di un servizio” che il testo dello schema riprende dalle scelte terminologiche presenti nella versione italiana della Direttiva. Nella versione inglese – così come in altre versioni nazionali – si può apprezzare come il legislatore europeo abbia utilizzato due espressioni diverse per riferirsi a due fattispecie diverse: “services providers” per riferirsi a individui che offrono un servizio per il tramite delle piattaforme, da cui la traduzione “prestatori di servizi”; “providers of a service” per riferirsi alle piattaforme che offrono un determinato servizio, da cui l’inappagante traduzione “prestatori di un servizio”, che avrebbe trovato un equivalente più chiaro in fornitori di un servizio (in francese l’espressione è “fournisseurs d’un service”, in alternativa a “prestataires de services”).

Nella versione italiana questa differenziazione si perde in ragione di un errore di traduzione e tale errore si ripercuote sullo schema di decreto, che, dal canto suo, aggiunge ulteriori elementi di deviazione dalla Direttiva. Il testo del considerando 20 recita, infatti:

L’organizzazione del lavoro svolto dagli individui dovrebbe comportare almeno un ruolo significativo nell’abbinare la domanda di servizi all’offerta di lavoro da parte di un individuo che ha un rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario, indipendentemente dalla relativa qualificazione formale data dalle parti o dalla relativa natura, e che è disponibile a svolgere un compito specifico. L’organizzazione di tale lavoro può includere altre attività, quali il trattamento dei pagamenti. Le piattaforme online che non organizzano il lavoro svolto dagli individui ma forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l’utente finale, senza ulteriore coinvolgimento della piattaforma, ad esempio pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un’area specifica, non dovrebbero essere considerate piattaforme di lavoro digitali. La definizione di piattaforme di lavoro digitali non dovrebbe includere i prestatori di un servizio il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, come nel caso della locazione di alloggi a breve termine, o mediante cui individui che non sono professionisti possono rivendere beni, né i prestatori che organizzano le attività di volontari. La definizione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi per i quali l’organizzazione del lavoro svolto dagli individui, ad esempio il trasporto di persone o merci o la pulizia, costituisce una componente necessaria ed essenziale e non solo una componente secondaria e puramente accessoria.

Nell’ultima ricorrenza, quello che nel testo inglese è il riferimento a una piattaforma che fornisce un servizio (“providers of a service”), si utilizza l’espressione che riguarda gli individui che offrono il servizio sulla piattaforma, creando una confusione sull’esatto significato di tale specificazione.

A partire da questa imprecisione, si può ora comprendere il secondo livello di criticità della disposizione proposta nello schema di decreto. Se, infatti, le lettere a) e b) si riferiscono correttamente rispettivamente ai prestatori di un servizio e direttamente alle piattaforme, la lettera c) e d) utilizzano l’espressione “prestatori di servizi” in luogo di un riferimento che richiami in maniera inequivoca la piattaforma. Questo, a maggior ragione, se si considera il testo della disposizione che introduce l’elencazione, dove il “tra cui” può riferirsi tanto alle piattaforme quanto, stante il dato testuale, ai prestatori di servizi.

La questione emerge in tutta la sua importanza nel momento in cui si analizza il testo della lettera d), dove – oltre ad utilizzare l’espressione “prestatori di servizi” – lo schema di decreto ribalta la forma dell’eccezione e il senso dell’esemplificazione. In luogo della specificazione della Direttiva secondo cui le piattaforme rilevanti sono quelle che hanno nell’organizzazione del lavoro un elemento necessario ed essenziale, riportando come caso tipico quello del trasporto di persone o merci o i servizi di pulizia, lo schema di decreto si riferisce ai prestatori di servizi, compresi i servizi appena richiamati, con lo scopo di ricondurli all’eccezione determinata da una organizzazione del lavoro che è secondaria e puramente accessoria.

L’effetto è quello di delineare un ambito di applicazione oggettivo più ristretto di quello definito dalla Direttiva e, anzi, di rischiare di escludere alcuni settori che sono specifico oggetto di attenzione dell’azione euro-unitaria. Se la direttiva stabilisce che la funzione di organizzazione del lavoro è componente essenziale dell’attività della piattaforma rilevante ai fini della normativa, lo schema sposta il focus dell’organizzazione del lavoro sull’attività lavorativa fornita dai prestatori di servizi, rispetto alla quale nella fase esecutiva la funzione organizzativa potrebbe in alcuni casi risultare secondaria (si pensi ai servizi di pulizia). E questo rischio è reso quanto più attuale se si considera che l’unica parte del considerando 20 che il legislatore delegato non ha recepito nel testo è il periodo iniziale in cui si definisce quale sia il livello minimo di organizzazione del lavoro. che, evidentemente, non si riferisce alla prestazione di lavoro, ma si attesta su un livello compatibile con una nozione di intermediazione riferendosi al “ruolo significativo nell’abbinare la domanda di servizi all’offerta di lavoro”. Acquisisce, quindi, un diverso senso con la relativa problematicità, la scelta compiuta in sede di definizione dei requisiti della piattaforma ai sensi della lett. a dell’art. 3: come anticipato, la disposizione modifica la nozione di riferimento della direttiva, che è la generica “organizzazione del lavoro”, con un riferimento più limitato alla “organizzazione della prestazione di lavoro”.

Emergono, in tutta chiarezza, i rischi di una attuazione in contrasto con la Direttiva, il cui ambito applicativo è volutamente esteso – come specificato dallo stesso considerando 20 – ad ogni “individuo che ha un rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario, indipendentemente dalla relativa qualificazione formale data dalle parti o dalla relativa natura” (ma si veda, a maggior ragione, la nozione di “persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali” di cui all’art. 2, § 1, lett. c)). E, d’altronde, richiedere che vi sia una “organizzazione della prestazione di lavoro” o calibrare la nozione di piattaforma sull’organizzazione del servizio offerto dall’individuo rappresenta un elemento di incoerenza anche all’interno dello stesso schema di decreto, se si considera che la nozione di “organizzazione della prestazione di lavoro” è richiamata nell’ambito della presunzione di subordinazione (art. 5) e che nella definizione dell’ambito applicativo soggettivo rientrano, giustamente, i lavoratori autonomi o i collaboratori coordinati e continuativi per cui ipotizzare una organizzazione che riguardi l’attività lavorativa da parte della piattaforma vorrebbe dire escluderne la genuinità (con conseguente riconduzione verso le forme di lavoro subordinato o etero-organizzato).

A fronte di quanto ricostruito, sarebbe opportuno che – a seguito dei pareri acquisiti in sede parlamentare – il legislatore delegato riprendesse in mano il testo dell’art. 3 per fornire agli operatori un quadro normativo inequivoco e coerente con la volontà del legislatore euro-unitario.

Bollettino ADAPT 31 agosto 2026, n. 30

Emanuele Dagnino

Ricercatore tenure track di diritto del lavoro,
Università degli Studi di Milano

X@EmanueleDagnino