La qualificazione dell’impresa come condizione di accesso al mercato nell’ultimo miglio: il caso di New York

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Giada Benincasa

Il Delivery Protection Act di New York propone un sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso al mercato dell’ultimo miglio, intervenendo anche sull’esternalizzazione del lavoro e sulla tutela dei lavoratori.

Si discute da tempo, in Italia, di come evitare che i fenomeni di esternalizzazione del lavoro possano pregiudicare la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Le cronache della logistica e della consegna a domicilio, tra interventi della magistratura e forme anomale di sciopero, mostrano come le soluzioni legislative sin qui introdotte non abbiano ancora trovato un assetto consolidato e capace di governare efficacemente il fenomeno.

Il Delivery Protection Act di New York interviene su questo assetto con una tecnica regolatoria che merita attenzione soprattutto in prospettiva comparata. Il tratto più significativo della proposta è la costruzione di un sistema di qualificazione dell’impresa come condizione per accedere e permanere in questo specifico segmento di mercato. A questa scelta si affiancano poi disposizioni che incidono più direttamente sull’organizzazione della filiera, limitando per alcune attività il ricorso all’esternalizzazione, tutelando i lavoratori coinvolti nella transizione e introducendo specifici obblighi formativi. La proposta attualmente pendente – che riprende il precedente Int. 1396-2025, archiviato alla fine della precedente sessione – è l’Int. 518-2026, presentata il 12 febbraio 2026 al New York City Council e assegnata al Committee on Consumer and Worker Protection. Dopo l’audizione del 9 aprile 2026, il progetto è stato rinviato in Commissione e non è stato, allo stato, approvato.

Il progetto individua anzitutto il soggetto sul quale concentrare il sistema di qualificazione. Si tratta dell’operatore che possiede, prende in locazione o gestisce una struttura destinata all’ultimo miglio e che esercita il controllo sulle attività essenziali del servizio. La definizione non guarda, quindi, soltanto alla titolarità formale del magazzino o dei rapporti di lavoro, ma al soggetto che governa concretamente le attività centrali dell’organizzazione: lo smistamento e la movimentazione dei pacchi all’interno della struttura, nonché il trasporto e la consegna dei beni ai consumatori finali.

Per poter operare, ciascun soggetto dovrebbe ottenere dal Department of Consumer and Worker Protection (DCWP) una licenza distinta per ogni struttura, di durata biennale, riferita tanto all’operatore quanto allo specifico luogo di esercizio e non cedibile. Operare senza licenza sarebbe vietato, così come consentire a un altro soggetto di utilizzare un immobile sottoposto al proprio controllo per esercitare senza autorizzazione l’attività regolata. Ma la licenza non si esaurisce in un adempimento amministrativo: il suo rilascio e il suo rinnovo dipendono dalla verifica dell’affidabilità dell’impresa. Il richiedente deve dichiarare eventuali accertamenti giudiziari, provvedimenti amministrativi definitivi o decisioni arbitrali relativi alla violazione di norme federali, statali o cittadine in materia, tra l’altro, di sicurezza sul lavoro e stradale, tutela ambientale, pratiche commerciali scorrette e tutela dei lavoratori, nonché certificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina. La storia di irregolarità dell’impresa assume così rilievo direttamente ai fini dell’accesso e della permanenza nel mercato. In presenza di violazioni reiterate o sistematiche, l’autorità può negare il rilascio o il rinnovo della licenza oppure sospenderla o revocarla. La proposta individua anche specifiche soglie quantitative – almeno tre violazioni nell’arco di due anni durante i cinque anni precedenti oppure almeno quattro violazioni complessive nello stesso quinquennio – e consente, a determinate condizioni, di considerare anche violazioni riferibili a società controllanti o controllate. La regolarità dell’impresa non rileva dunque soltanto quale presupposto di una sanzione successiva alla singola violazione, ma diventa requisito per essere ammessi a operare e per continuare a farlo.

Definito questo sistema di qualificazione, la proposta interviene anche sulle modalità attraverso le quali l’attività può essere organizzata. Per le attività essenziali di magazzino e di consegna è infatti previsto, come regola, l’impiego diretto dei lavoratori da parte dell’operatore della struttura, con una conseguente limitazione del ricorso a soggetti terzi. È una scelta particolarmente incisiva perché interviene proprio sulla possibile separazione tra il soggetto che controlla l’organizzazione del servizio e quello formalmente titolare dei rapporti di lavoro. Per le attività considerate essenziali, il progetto tende quindi a ricongiungere controllo dell’organizzazione e responsabilità datoriale.

A questa previsione si accompagnano misure volte a governarne gli effetti sull’occupazione. Se l’adeguamento alla nuova disciplina determina la cessazione dei rapporti contrattuali con imprese terze e la conseguente perdita del posto per i lavoratori già impiegati nelle attività interessate, questi devono essere considerati in via prioritaria nelle nuove assunzioni prima che l’operatore possa ricorrere a nuovo personale. L’obiettivo è evitare che la riorganizzazione imposta dal nuovo modello si traduca automaticamente nella dispersione dell’occupazione esistente.

Completa il quadro la disciplina della vigilanza e della formazione. Il mancato rispetto delle condizioni previste può incidere sulla licenza, anche se, in occasione della prima contestazione di non conformità, l’autorità può concedere un periodo non superiore a novanta giorni per consentire all’operatore di adeguarsi. I lavoratori addetti alle attività essenziali dovrebbero inoltre ricevere una formazione iniziale e periodica relativa non soltanto ai rischi tradizionali, ma anche alla guida sicura, all’ergonomia, allo stress termico, ai mezzi industriali e automatizzati e alla gestione di ritmi e percorsi di consegna particolarmente intensi. La proposta mostra così attenzione anche alle modalità concrete con cui viene organizzata la prestazione lavorativa.

Da una prospettiva italiana, l’esperienza newyorkese è interessante soprattutto per la diversa collocazione dell’intervento regolatorio. Nel nostro ordinamento la frammentazione produttiva viene prevalentemente governata attraverso regole che intervengono una volta ammessa l’esternalizzazione: distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro, verifica dell’autonomia dell’appaltatore, responsabilità solidale, obblighi di sicurezza. Non sono, peraltro, estranee al nostro ordinamento forme di qualificazione legale che condizionano l’operatività in specifici settori, come quella prevista dal d.P.R. n. 177/2011 per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in particolare all’art. 2, o la patente a crediti disciplinata dall’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Nel settore della logistica, invece, la qualificazione degli operatori trova oggi espressione soprattutto attraverso strumenti definiti dalla contrattazione collettiva, come nel caso dell’art. 42 del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione (codice CNEL I100), o attraverso strumenti informativi diretti ad accertare l’affidabilità dell’operatore. Un esempio, in questa prospettiva, è il CIGAL – Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto tra privati nel settore della logistica, istituito dall’art. 1-quater del d.l. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 luglio 2025, n. 105, con la finalità di mettere a disposizione informazioni funzionali alla verifica della conformità fiscale, contributiva e lavoristica degli appaltatori.

L’Int. 518-2026 pone invece, per questo specifico segmento, una questione preliminare, definendo a quali condizioni un’impresa possa entrare e restare nel mercato dell’ultimo miglio. La differenza non risiede, dunque, nella presenza o meno di strumenti di qualificazione, già conosciuti anche dall’ordinamento italiano, quanto nella scelta di utilizzare la qualificazione, in questo settore, come condizione pubblicistica di accesso e permanenza nel mercato, collegando al possesso e al mantenimento della licenza anche il rispetto delle regole che presidiano l’organizzazione del lavoro e della filiera. Ed è proprio questo spostamento a rendere particolarmente significativo il progetto: nel giudizio sull’operatore confluiscono la sua precedente condotta, il rispetto della normativa lavoristica e di sicurezza e, attraverso ulteriori disposizioni, alcune caratteristiche della stessa organizzazione produttiva. Il punto più delicato emerge però proprio qui. Se la qualificazione serve a selezionare operatori affidabili, la previsione dell’assunzione diretta mostra come essa possa spingersi sino a conformare alcune scelte organizzative dell’impresa. Il difficile bilanciamento è quindi tra la definizione di condizioni di accesso a un mercato caratterizzato da forte frammentazione e l’incidenza pubblica sull’autonomia organizzativa degli operatori.

Si tratta, peraltro, di una proposta ancora pendente e il suo contenuto potrà cambiare nel corso dell’iter. Al di là dell’esito finale, il Delivery Protection Act offre comunque un caso interessante di regolazione dell’ultimo miglio: accanto agli strumenti che distribuiscono obblighi e responsabilità lungo una filiera già esistente, sperimenta una tecnica che interviene più a monte, facendo della qualificazione dell’impresa e delle condizioni di accesso e permanenza nel mercato il punto di partenza per governare un settore produttivo frammentato.

Bollettino ADAPT 31 agosto 2026, n. 30

Giada Benincasa

Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia

X@BenincasaGiada