Sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa

Interventi ADAPT

| di Angelo Vitale

La Raccomandazione UE 2026/720 definisce criteri comuni per imprese innovative, start-up e scale-up, assicurando coerenza tra istituzioni e Stati membri. Impresa innovativa: elevati costi R&S o prodotti/servizi nuovi con rischio. Start-up: innovativa, autonoma, <100 dipendenti, <10 anni. Scale-up: innovativa, autonoma, fatturato >10 milioni, crescita >20%, <750 dipendenti o non quotata. Definizioni valide per politiche, sostegni e raccolta dati sulle imprese.

Una recente raccomandazione della Commissione Europea, Raccomandazione (UE) 2026/720 del 18 marzo 2026, interviene sulla definizione di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative utilizzata nelle politiche dell’Unione applicate all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo. Una definizione – che si aggiunge a quella dimensionale di PMI, media impresa e grande impresa – omogenea, utile in quanto intende garantire che le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri possano basarsi su un riferimento coerente, così da garantire condizioni di parità nel trattamento delle imprese in tutta l’Unione (Considerando n, 6). Meglio l’applicazione di una stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) migliorerebbe l’allineamento, la coerenza e l’efficacia delle politiche rivolte a imprese, start-up e scale-up innovative (Considerando n. 7).

Nell’allegato alla Raccomandazione in argomento si declinano una serie di definizioni.

In particolare, la definizione di impresa innovativa (2. dell’allegato) la quale deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

a) in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10 % del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5 % del totale delle sue vendite nette;
b) avendo come obiettivo la commercializzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

A tal fine si precisa che i costi di ricerca dovrebbe tener conto di una serie di costi (degli strumenti e delle attrezzature, costi degli edifici e dei terreni, osti della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza) compreso spese di personale, incluse quelle relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo.

Segue la definizione di Start-up innovative (3. dell’allegato) la quale deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

a) è un’impresa innovativa ai sensi del punto 2;
b) è un’impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;
c) occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR;
d) è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione.

Per impresa autonoma si deve intendere qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata (non identificabile come impresa collegata) oppure come impresa collegata (impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa ovvero impresa che ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa ovvero ancora impresa che ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto o atto costitutivo di quest’ultima ovvero, infine, impresa azionista o socia di un’altra impresa che controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima). Viene però precisato che in ogni modo un’impresa può essere definita autonoma, e dunque priva di imprese associate, anche se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto da alcuni investitori (società pubbliche di partecipazione, fondi di capitale di rischio o di private equity, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels»), che investono capitale di rischio in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da detti business angels in una stessa impresa non superi 5 000 000 EUR; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti) a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa in questione (5 dell’Allegato).

Infine, vengono definite le Scale-up innovative (4. dell’allegato) la quale deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

a) è un’impresa innovativa ai sensi del punto 2;
b) è un’impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;
c) ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR;
d) nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %;
e) soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti:
– occupa meno di 750 persone;
– non è quotata in borsa.

L’allegato alla Raccomandazione chiude con le indicazioni per la determinazione dei dati da utilizzare da parte dell’impresa e sul calcolo degli effettivi (7. dell’allegato) tali intesi:

a) I dipendenti;
b) le persone che lavorano per l’impresa hanno con essa un rapporto di lavoro subordinato e, per la legislazione nazionale,
c) sono considerate come dipendenti dell’impresa;
d) i proprietari gestori; i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa dalla quale traggono vantaggi finanziari.

Sul calcolo viene precisato che gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi così come non deve essere computata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Dai superiori appunti la conferma sulle indicazioni della Raccomandazione: utilizzare le definizioni di cui all’allegato quando adottano misure legislative, politiche o di sostegno finanziario o attuano programmi rivolti a imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative e conseguenzialmente utilizzare le definizioni di cui all’allegato ai fini della raccolta di dati sulle imprese innovative, le start-up innovative e le scale-up innovative.

Bollettino ADAPT 30 marzo 2026, n. 12

Angelo Vitale

ADAPT Professional Fellow

X@VitaleAngelo