Trasparenza retributiva, Atto III: dal confronto con le parti sociali ai pareri del Parlamento
| di Giada Benincasa
Il recepimento italiano della direttiva UE sulla trasparenza retributiva entra nella fase del confronto parlamentare. I pareri delle Commissioni evidenziano divergenze non sugli obiettivi – ridurre il gender pay gap – ma sulle modalità di attuazione. Al centro del dibattito restano l’ambito di applicazione della norma, la definizione di “livello retributivo” e il ruolo della contrattazione collettiva nel garantire trasparenza ed effettiva parità salariale.
Il recepimento italiano della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva entra ora in quello che potremmo definire il terzo atto del confronto pubblico e istituzionale. Dopo l’approvazione in via preliminare dello schema di decreto da parte del Consiglio dei ministri (cfr. G. Benincasa, M. Menegotto e M. Tiraboschi, Salari trasparenti: prima valutazione dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, in Bollettino ADAPT, 9 febbraio 2026) e dopo il confronto con le parti sociali (cfr. G. Benincasa, Dalle celebrazioni dell’8 marzo alla realtà dell’occupazione femminile. La questione salariale e le posizioni delle parti sociali sul recepimento della direttiva UE in Italia WP ADAPT, 3/2026), il dibattito si sposta ora sul terreno dei pareri delle Commissioni parlamentari: è qui infatti che le posizioni emerse nel dibattito tecnico, sindacale e imprenditoriale vengono filtrate e rielaborate nel confronto parlamentare, facendo emergere con maggiore chiarezza le diverse idee di attuazione della direttiva nel contesto italiano.
Le audizioni avevano già mostrato una dinamica piuttosto netta: a una sostanziale convergenza sugli obiettivi generali della direttiva, diretta a rafforzare gli strumenti di contrasto al gender pay gap e accrescere la trasparenza dei sistemi retributivi, si accompagnavano significative divergenze sulle modalità di recepimento e di attuazione della stessa. Si tratta di rilievi che riflettono in larga parte la posizione espressa dal fronte sindacale e, in particolare, dalla CGIL, che nel corso delle audizioni aveva segnalato il rischio di un recepimento eccessivamente restrittivo della direttiva. In particolare, il confronto si era concentrato su tre grandi snodi: l’ambito di applicazione della disciplina, la definizione di “livello retributivo” e il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione dello “stesso lavoro” e del lavoro di “pari valore”. Temi centrali che riemergono, infatti, nei pareri parlamentari.
Il primo parere reso disponibile, approvato l’11 marzo 2026, è quello della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera che, nonostante non giunga a una valutazione critica dell’impianto complessivo dello schema di decreto, invita a valutare l’opportunità di riallineare il testo alla direttiva su questi punti. Esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto, infatti, individua alcuni possibili disallineamenti rispetto alla direttiva europea. I profili segnalati riguardano in particolare tre aspetti. In primo luogo l’ambito di applicazione della disciplina, dal momento che lo schema di decreto esclude dagli obblighi di trasparenza sulla parità retributiva i rapporti di lavoro che interessano i contratti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente a fronte della una nozione più ampia di “lavoratore” utilizzata dalla direttiva. In secondo luogo rileva la definizione di “livello retributivo”, che nella direttiva appare tendenzialmente onnicomprensiva mentre nello schema di decreto esclude alcune componenti individuali e discrezionali, sebbene non strutturali. In terzo luogo, la Commissione richiama l’attenzione sul fatto che lo schema di decreto non recepisce espressamente la previsione della direttiva relativa alla verifica dei dati sul divario retributivo con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori.
Nella stessa data, la X Commissione permanente del Senato ha approvato il proprio parere sullo schema di decreto, collocandosi in una linea di sostanziale conferma dell’impianto dello schema di decreto, pur accompagnata da alcune osservazioni correttive. La Commissione sottolinea innanzitutto la centralità della nozione di “livello retributivo” ai fini del corretto recepimento della direttiva e propone di chiarirne la definizione, individuandola nella retribuzione annua lorda e nella corrispondente retribuzione oraria lorda, comprensive degli elementi continuativi e fissi derivanti dal contratto collettivo e dal contratto individuale, con esclusione delle indennità legate a specifiche condizioni della prestazione.
Al tempo stesso viene posta particolare enfasi sul ruolo della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” vengono infatti ricondotte ai sistemi di classificazione previsti dai CCNL comparativamente più rappresentativi, mentre eventuali sistemi aziendali di valutazione del lavoro sono concepiti come strumenti integrativi e non alternativi.
Il parere interviene inoltre su alcuni profili applicativi, proponendo di limitare a una volta l’anno l’esercizio del diritto del lavoratore di richiedere informazioni retributive, invitando a chiarire i criteri di computo dei lavoratori e suggerendo di accompagnare l’attuazione della riforma con indicazioni interpretative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa impostazione appare coerente con una parte significativa delle posizioni emerse nel corso delle audizioni: da un lato, con quelle di CISL e UIL, che hanno chiesto di rafforzare il riferimento ai CCNL comparativamente più rappresentativi; dall’altro, con quelle di diverse organizzazioni datoriali, che hanno insistito sulla centralità della contrattazione collettiva e sulla necessità di un recepimento proporzionato e applicativamente sostenibile.
Per quanto riguarda la XI Commissione della Camera – alla quale l’Atto del Governo n. 379 è stato assegnato il 6 febbraio 2026 con termine il 18 marzo 2026 – dal confronto tra la proposta di parere della relatrice e dalla proposta alternativa presentata dai gruppi PD-IDP, M5S e AVS emergono diverse impostazioni maturate sul recepimento della direttiva. La proposta di parere della relatrice si colloca in sostanziale continuità con il parere del Senato. Anche qui l’accento cade sulla necessità di chiarire la definizione di “livello retributivo”, sul ruolo della contrattazione collettiva riconducibile alle organizzazioni comparativamente più rappresentative – quale parametro principale per la definizione dello “stesso lavoro” e del lavoro di “pari valore” evitando che possano assumere rilievo, ai fini della comparazione retributiva, contratti collettivi poco rappresentativi o utilizzati in contesti di dumping contrattuale (sul punto si veda anche M. Tiraboschi, Trasparenza salariale e contrattazione pirata: un falso problema nel decreto di attuazione della direttiva UE, in questo numero) nonché sulla esigenza di rendere più governabili gli obblighi informativi previsti dal decreto, in una chiara ottica di semplificazione. Accanto a questo rafforzamento del ruolo dei CCNL, la proposta della relatrice introduce anche alcuni elementi di flessibilità applicativa, come la possibilità di integrare i sistemi di classificazione professionale attraverso modelli di job levelling diffusi a livello internazionale, basati sulla valutazione delle posizioni di lavoro secondo criteri oggettivi quali competenze, responsabilità e autonomia decisionale.
Di segno opposto è invece la proposta alternativa di parere presentata dai gruppi PD-IDP, M5S e AVS, che giunge a formulare un parere contrario. Secondo questa impostazione, lo schema di decreto ridurrebbe la portata innovativa della direttiva attraverso una serie di scelte normative che finirebbero per limitarne l’efficacia. Nello specifico, le critiche si concentrano sull’ambito di applicazione della disciplina, sulla definizione di “livello retributivo” – ritenuta troppo restrittiva perché escluderebbe bonus discrezionali, superminimi e premi individuali – e sulle soglie dimensionali e temporali degli obblighi di reporting, considerate eccessivamente dilatate.
Dal confronto tra audizioni e pareri parlamentari emerge con chiarezza che il dibattito sul recepimento della direttiva non riguarda tanto gli obiettivi della trasparenza retributiva, quanto il grado di incisività delle soluzioni normative adottate. Da un lato emergono posizioni orientate a integrare la direttiva nel sistema nazionale delle relazioni industriali, valorizzando il ruolo dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e introducendo correttivi volti a rendere più sostenibile l’attuazione degli obblighi per le imprese. Dall’altro lato si collocano letture più critiche, secondo cui alcune scelte contenute nello schema di decreto rischiano di ridurre la portata innovativa ed effettiva della direttiva, limitando la capacità degli strumenti di trasparenza di far emergere differenziali retributivi “opachi”.
In questa prospettiva, il nodo del “livello retributivo” sembra restare il punto di maggiore tensione, perché è proprio nella definizione di ciò che deve essere reso trasparente che si decide se la direttiva potrà incidere sulle componenti più opache e discrezionali della retribuzione. La capacità del recepimento italiano di risultare non solo formalmente conforme alla direttiva, ma anche coerente con la sua finalità – rendere effettivo il principio della parità retributiva tra lavoratrici e lavoratori – dipenderà in larga misura da come il testo finale del decreto saprà affrontare queste tensioni.
Bollettino ADAPT 16 marzo 2026, n. 10
Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada
Condividi su:
