Un ulteriore passo verso l’universalizzazione delle tutele: il fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali

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Bollettino ADAPT 9 marzo 2020, n. 10

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di comune accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

 

Il Decreto rende operativo il precedente accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, con il quale è stato convenuto di costituire presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali. Il decreto legislativo n. 148 del 2015, all’articolo 26, affida infatti alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

 

Scopo del fondo è quello di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Viene stabilito inoltre che, ai fini del raggiungimento dei requisiti dimensionali, vengano computati anche gli apprendisti (come d’altronde già previsto dall’articolo 26, comma 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015).

 

Amministrazione del Fondo e compiti del comitato di gestione

 

La gestione del fondo è affidata ad un comitato amministratore composto da 6 esperti in possesso di determinati requisiti di professionalità ed onorabilità, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell’Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali 3 di nomina di Confprofessioni, tre di nomina da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie e due rappresentati con qualifica di dirigente disegnati rispettivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La carica dei componenti del comitato, ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese, dura quattro anni e non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

 

Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità delle votazioni prevale il voto del presidente che è eletto dal comitato stesso tra i suoi componenti. Il Fondo, oltre ad avere obbligo di pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:

 

a) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo della gestione;

b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il DEF più recente;

c) proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate;

d) fare proposte in materia di contributi o interventi;

e) vigilare sull’affluenza dei contributi e all’ammissione agli interventi in relazione alle disponibilità finanziarie del Fondo.

 

Finanziamento del Fondo

 

Per il finanziamento del Fondo vengono stabilite diverse tipologie di contribuzione:

1) un contributo ordinario dello 0.45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori che occupano mediamente più di tre dipendenti;

2) un contributo ordinario dello 0.65% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori che occupano mediamente più di quindici dipendenti;

3) un contributo addizionale, a carico esclusivo del datore di lavoro, in caso della fruizione della prestazione pari al 4% calcolato in proporzione alle retribuzioni perse.

Tutti e tre le modalità di finanziamento soggiacciono alle disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. È il Fondo stesso a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione.

 

Criteri e misure delle prestazioni

 

Il Fondo, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, eroga ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti un assegno ordinario. Tra i destinatari dell’assegno sono ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

L’importo dell’assegno è pari alla prestazione dell’integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, con i relativi massimali e viene erogato in presenza del requisito minimo di anzianità contributiva presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 90 giorni. Durante il periodo di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea del lavoro, l’erogazione dell’assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore non svolga altra attività lavorativa e si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

Viene stabilita una durata massima dell’assegno ordinario pari a:

a) dodici mesi nel biennio mobile per coloro che occupano in media sino a 15 dipendenti;

b) ulteriori 26 settimane, aggiuntive ai 12 mesi, per coloro che occupano in media più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali connesse con gli interventi straordinari di integrazione salariale (articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015). In ogni caso la durata massima delle prestazioni non può superare i 24 mesi nel quinquennio mobile.

 

Procedura di accesso ed esame congiunto

 

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.  Segue un esame congiunto (obbligatorio e non facoltativo su richiesta di una delle parti come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data della comunicazione ridotti a 20 per i datori che occupano più di 15 dipendenti.

 

Per dare seguito a percorsi effettivi di riqualificazione viene previsto che, a seguito della fase di comunicazione, le parti contattino attraverso le strutture della bilateralità di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del fondo per proporre percorsi di politica attiva.

 

Nei casi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore è tenuto a comunicare ai medesimi soggetti la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell’Accordo del 3 dicembre 2017, a un nuovo esame congiunto in ordine alla ripresa normale dell’attività produttiva. Tale procedura deve esaurirsi entro 5 giorni successivi a quello della richiesta.

 

L’accesso all’assegno ordinario avviene secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione. Le domande di accesso alla prestazione sono prese in esame dal comitato amministratore secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del fondo.

 

Istruzioni operative finali

 

Il decreto istitutivo, tra le disposizioni finali all’articolo 11, chiarisce che dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, coincidente con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il 2 marzo 2020, i datori di lavoro con più di 5 dipendenti non rientrano più nell’ambito di applicazione del FIS (Fondo Integrazione Salariale) ad esclusione delle prestazioni già deliberate; per quanto riguarda i contributi eventualmente già versati al vecchio fondo questi restano acquisiti dal medesimo ferma restando la possibilità per il comitato amministratore, di concerto con l’INPS, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e Finanze di obbligare i datori di lavoro a corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

 

Affinché il Fondo sia reso operativo e possa iniziare ad erogare prestazioni, è necessaria però la costituzione del comitato amministratore (cfr. nota n. 29/530 del 28 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro) e che, come accaduto a seguito della costituzione di altri Fondi bilaterali, venga emanata una circolare INPS che chiarisca i diversi aspetti procedurali e le specifiche modalità di versamento dei contributi tramite il flusso Uniemens.

 

Le parti sociali coinvolte, tramite l’istituzione del nuovo fondo, hanno voluto quindi perseguire la prospettiva dell’universalizzazione delle tutele già tracciata dalla legge n. 92 del 2012: abbassando la soglia dimensionale media da 5 a 3 dipendenti si è, infatti, allargata la platea di riferimento dei destinatari del nuovo assegno ordinario ad un numero notevole di attività (appartenenti ad un settore produttivo caratterizzato da frammentarietà e parcellizzazione) prima escluse da forme di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro.

 

 Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

Un ulteriore passo verso l’universalizzazione delle tutele: il fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali
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