Suicidio e lavoro: un nesso non più “eccezionale”
Interventi ADAPT, Salute e sicurezza
| di Giovanni Piglialarmi
Una sentenza del Tribunale di Torino riconosce la responsabilità penale datoriale per il suicidio di un lavoratore sottoposto a vessazioni e condizioni insostenibili. Il caso conferma che il suicidio connesso al lavoro non è più eccezionale, ma un rischio da prevenire attraverso valutazioni adeguate, vigilanza effettiva, formazione, segnalazioni protette e modelli organizzativi realmente applicati.
Sono sempre più frequenti le notizie di cronaca che ci narrano di persone che hanno scelto di ricorrere ad un gesto eclatante per manifestare un profondo disagio lavorativo: stiamo parlando del suicidio. Per quanto le condizioni lavorative non siano sempre le uniche motivazioni poste alla base di questi tragici eventi, non si può però negare che spesso l’assenza di benessere (anche organizzativo) nei contesti di lavoro amplifichi una vulnerabilità già presente nella persona.
Anche turni estenuanti, pause negate, umiliazioni e minacce possono compromettere profondamente la salute di chi lavora, fino al punto da provocare la scelta di porre fine alla propria esistenza, come accaduto recentemente ad un autista di mezzi pesanti occupato presso un’azienda di Rivalta di Torino. A questo proposito, il Tribunale Penale di Torino (sentenza 20 luglio 2026, n. 1363, depositata il 19 ottobre 2026) ha riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro per il suicidio del lavoratore, avvenuto in un contesto di condizioni lavorative particolarmente stressanti e gravi vessazioni.
Come accertato dal giudice, l’autista ha incominciato a soffrire di un grave disturbo dell’adattamento (caratterizzato anche dalla presenza di ansia e umore depresso) causato dalle insostenibili condizioni lavorative e dalle condotte vessatorie subite sul posto di lavoro. Il ripetersi di episodi durante i quali l’autista è stato insultato dal coordinatore innanzi ai suoi colleghi con epiteti denigratori (quali “rincoglionito”) e finanche percorso con degli schiaffi in presenza di terzi, unito alla negazione di alcuni diritti (diniego di permessi, diniego di pause, imposizione di tragitti di gran lunga superiori a quelli consentiti dalla normativa etc.), hanno consentito al giudice di configurare non solo la fattispecie di reato di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) ma anche di imputare ai soggetti direttamente responsabili (sia per le condotte materiali che per la mancata sorveglianza) l’evento del suicidio dell’autista, come conseguenza della commissione di altri delitti (è la fattispecie di reato di cui all’art. 586 c.p.).
La sentenza torinese, per l’ennesima volta, riporta al centro del dibattito la necessità non solo di organizzare un ambiente di lavoro orientato al benessere della persona ma anche l’importanza di vigilare sullo stesso modello organizzativo. In altri termini, non basta prendere atto nella documentazione apposita (in questo caso il DVR) che il datore di lavoro avrebbe assunto tutte le misure per contrastare il rischio da stress lavoro-correlato (che, peraltro, nel caso di specie pure è mancato), occorrendo invece verificare che quelle misure vengano poi effettivamente applicate, soprattutto dai preposti al controllo, che devono essere adeguatamente formati per lo svolgimento di tale funzione.
Ricorda il giudice, infatti, che «l’impresa», nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2001, dal d.lgs. n. 81/2008 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 24/2023 «dovrebbe integrare nel modello organizzativo […] una specifica valutazione del rischio di commissione di reati ai danni dei lavoratori, con particolare riguardo a violenze, molestie, condotte vessatorie e discriminazioni, da sottoporre a periodico aggiornamento, accompagnandola con un codice etico recante divieti espressi e con un sistema disciplinare coerente […] Il modello dovrebbe altresì contemplare un canale di whistleblowing conforme […] procedure operative che definiscano tempi e modalità di presa in carico, istruttoria e risposta documentata, la formazione specifica dei soggetti apicali e di quanti esercitino poteri direttivi, nonché il coinvolgimento dell’organismo di vigilanza nell’esame delle segnalazioni […] Dovrebbero essere garantite la tracciabilità documentale degli eventi, dei carichi di lavoro, delle turnazioni e delle violazioni riscontrate, ai fini della dimostrazione dell’adempimento […]» (così al punto 9.2.2. della sentenza). Aspetti procedurali e sostanziali che, nel caso di specie, sono risultati totalmente assenti.
Che il suicidio sia entrato “di diritto” nel novero dei rischi da lavoro – e che debba essere trattato e contrastato come tale – è testimoniato anche da una rilevante casistica giurisprudenziale, spesso rimasta negletta, attraverso la quale è possibile apprezzare non solo come questo fenomeno possa presentare diverse qualificazioni giuridiche(talvolta come infortunio, talaltra come vera e propria malattia professionale; sul punto cfr. G. Piglialarmi, L. Serrani, El suicidio del trabajador entre accidente y enfermedad profesional: un itinerario en la jurisprudencia italiana, in Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del empleo, 2023, n. 3, pp. 123-139) ma anche che il legame tra ambiente di lavoro e suicidio ha perso ogni carattere di “eccezionalità”, potendo ora essere inteso come un vero e proprio rischio lavorativo e giuridico. Tant’è che l’assenza di adeguati presìdi organizzativi efficaci possono tradursi, sotto diversi profili, in dirette e significative responsabilità penali e risarcitorie per il datore di lavoro.
Peraltro, la casistica giurisprudenziale dimostra anche la trasversalità di questo fenomeno, non più confinato ad alcuni settori: basti pensare che dopo l’ambito medico-infermieristico, costante e preoccupante è l’incremento in Italia dei c.d. “suicidi in divisa”, dove le peculiarità operative, i ritmi pressanti e l’assenza di adeguati supporti psicologici nel contesto delle Forze dell’Ordine e dei corpi armati dello Stato rappresentano oggi una elevata fonte di rischio.
La vicenda torinese, dunque, non può essere intesa come il “primo caso di condanna per morte da stress lavorativo”, come molti giornali hanno cercato di raccontare, a ridosso della pubblicazione del dispositivo di condanna avvenuta nel mese di luglio (di questo ne ha già dato correttamente atto A. Tarzia, Il suicidio da stress lavorativo nella sentenza del Tribunale penale di Torino del 20 luglio 2026, in Bollettino ADAPT 27 luglio 2026, n. 29). I tribunali del lavoro, infatti, già da tempo hanno dovuto fare i conti con questo problematica, dovendo fronteggiare peraltro uno dei nodi più complessi, che riguarda la ricostruzione del nesso causale tra l’evento e il contesto lavorativo ai fini dell’attribuzione delle dovute responsabilità.
Bollettino ADAPT 2 novembre 2026, n. 39
Ricercatore in diritto del lavoro
Università eCampus
Condividi su:
