Scissioni e accordi separati nelle relazioni industriali del settore giornalistico: l’intesa della FNSI per le testate online

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Bollettino ADAPT 9 novembre 2020, n. 41

 

Il 29 ottobre 2020 è stato siglato tra ANSO (Associazione Nazionale  della Stampa Online), FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) un “Accordo contrattuale collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura giornalistica nelle testate on line a carattere locale e nelle testate giornalistiche dei periodici cattolici”, propedeutico alla sottoscrizione di un contratto di settore che le parti si sono impegnate a definire entro il 30 giugno 2021. L’accordo è risultato necessario per non lasciare senza regolamentazione lavoratori e aziende che applicavano il contratto collettivo firmato precedentemente da FNSI e USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), inefficace dallo scorso 31 maggio poiché disdettato da FNSI ai sensi del relativo art. 31 del contratto.

 

Per comprendere che ruolo possa giocare questa intesa e quali cambiamenti potrebbe comportare, è necessario fare un breve passo indietro, al fine di capire anche come i sistemi contrattuali si evolvano di pari passo con la realtà economica sottostante.  Del resto, libere dinamiche di scissioni, accordi separati, disdette e firme con interlocutori diversi hanno caratterizzato, soprattutto nel corso degli ultimi decenni, tutto il sistema di relazioni industriali italiano. E il mondo dell’editoria e le relative rappresentanze non sono rimasti immuni da questo fenomeno.

 

Il contratto collettivo principale del settore è quello firmato dalla FNSI con la FIEG (Federazione Italiana Editori di Giornale), il quale ha come area di applicazione quella della grande stampa quotidiana diffusa su tutto il territorio nazionale e ha rappresentato per anni, sostanzialmente, l’unico contratto insistente sul comparto.

 

A partire dagli anni 2000 la nascita di testate locali o territoriali, dell’informazione di nicchia e soprattutto dell’editoria digitale ha avuto un forte impatto su un settore un tempo florido e considerato fiore all’occhiello dell’economia italiana. I cambiamenti strutturali hanno reso necessario un adeguamento della struttura normativa, regolamentare ed economica in modo tale che fosse compatibile anche con diverse forme di giornalismo afferenti all’area dei medio-piccoli editori delle radio e TV.

 

È sulla base di queste sintetiche considerazioni che le relazioni industriali di comparto hanno subito una importante evoluzione, tanto che a partire dal 2000, accanto al tradizionale contratto collettivo sottoscritto con FIEG, FNSI ha firmato con l’associazione AERANTI-CORALLO (aderente alla Confcommercio e nata dall’unione di tre sigle sindacali quali AER (Associazione Editori Radiotelevisivi), ANTI (Associazione nazionale teleradio indipendenti) e CORALLO (Consorzio Radiotelevisioni Libere Locali), il primo contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, nonché un regolamento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale rinnovati entrambi sino al 2018.

 

Ai due contratti collettivi di settore stipulati dalla FNSI, nel 2010, si è aggiunto un altro accordo, firmato con USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) che ha regolamentato, sia in forma di lavoro subordinato che autonomo, alcune specifiche figure giornalistiche che trovano la loro applicazione in testate periodiche di informazione a diffusione locale purché non collegate ad aziende che editano quotidiani o periodici nazionali (ai quali si applica il contratto FIEG) o a gruppi editoriali nazionali, quando siano no profit. Quest’ultimo accordo nasce per andare incontro alle esigenze di un settore fortemente stressato dalla crisi della stampa tradizionale e dall’irruzione del web.

 

Sulla base dell’embrionale accordo stipulato nel 2010, nel 2018 nasce il CCNL FNSI-USPI, il cui campo di applicazione è stato esteso ai rapporti di lavoro di natura giornalistica svolti in testate online che “pubblichino notizie prevalentemente locali ed edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicano quotidiani o periodici nazionali cartacei, né agenzie di stampa e che non siano comunque controllate o collegate con aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo Fieg-Fnsi”. Allargato così il campo di applicazione, per scongiurare eventuali sovrapposizioni contrattuali, si è resa necessaria l’istituzione di una apposita commissione, disciplinata dall’art. 27 del contratto, alla quale è demandata la gestione applicativa dei diversi rapporti di lavoro. L’art. 1 specifica inoltre la volontà di escludere dal campo di applicazione del contratto le piattaforme digitali delle OTP (over the top).

 

Sia nel 2000, con la firma del CCNL AERANTI-CORALLO, ma soprattutto nel 2010 con la firma del con la firma CCNL USPI, le nuove iniziative contrattuali vennero interpretate dalle rispettive rappresentanze come un fatto storico nel panorama della carta stampata dominato dall’unico CCNL del lavoro giornalistico FIEG. Infatti, la crescita dirompente dell’editoria digitale presentava caratteristiche settoriali e una struttura economica che mal si attagliavano ad essere disciplinate dal novecentesco contratto di lavoro giornalistico. Basti pensare che, come testimoniato dal Rapporto del 2018 dell’Osservatorio sulle testate online  dell’AGCOM, che effettua un censimento ed un’analisi economica di queste realtà emergenti, il 68% di queste nuove testate non raggiunge i 100.000 euro di fatturato annui, pur essendo in costante crescita lettori e relativi introiti pubblicitari. Le parti hanno quindi dovuto necessariamente addivenire ad una soluzione contrattuale adattiva alle specificità dell’emergente mercato per far sì che le piccole testate e i giornali digitali potessero, da un lato assumere personale giornalistico qualificato e, dall’altro, salvaguardare i diritti dei giornalisti.

 

L’ulteriore passo in avanti compiuto dal contratto del 2018 è quello di aver riconosciuto per primo a livello contrattuale una serie di profili professionali emergenti quali il web editor, il videomaker, il web imagine editor, il web designer e il social media e community manager. Le parti hanno inteso estendere e dare una regolamentazione ad un settore che in precedenza ne era di fatto privo. Le trattative contrattuali hanno portato ad un contratto ritagliato per questo specifico settore ma al tempo stesso le parti, nella loro autonomia, hanno voluto allargare al comparto le tutele classiche proprie del tradizionale mondo giornalistico quali l’INPGI, la CASAGIT e il fondo di previdenza complementare dei giornalisti.

 

Il CCNL del 2018 firmato con l’USPI è stato disdettato dall’FNSI in data 29 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 31, sulla base di diverse motivazioni tra cui l’indebolimento e la destrutturazione del CCNL FIEG-FNSI e, come si apprende dalle diverse associazioni sindacali territoriali dei giornalisti, sulla base del fatto che l’USPI non abbia dato fattiva implementazione e applicazione del CCNL soprattutto nelle testate online. Allo stesso modo l’USPI ha espresso forti preoccupazioni per la disdetta del contratto poiché metterebbe a rischio molti posti di lavoro e stabilizzazioni in un periodo già caratterizzato da fragilità e incertezze.

 

La disdetta ha inoltre creato forti problemi applicativi soprattutto sull’inquadramento ai fini previdenziali dei lavoratori: l’INPGI, con Circolare n. 8 del 10 agosto 2020, ha comunicato che, a seguito della cessazione del CCNL USPI, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi” e, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria (come prescrive l’ art. 2, comma 25 della legge n. 549/1995). Pertanto, l’Ente di previdenza ha stabilito che, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta per il personale giornalistico, hanno valenza il CCNL FIEG FNSI e, limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale il CCNL FNSI-AERANTI CORALLO.

 

È seguita una comunicazione da parte di USPI in cui viene contestata l’impostazione dell’ente di previdenza che, a parere dell’associazione, metterebbe in ginocchio le aziende del settore che già si trovano in una situazione assai complicata e che la rideterminazione e il ricalcolo dei contributi aggraverebbe ulteriormente.

 

E’ all’esito di tali eventi che, per sbloccare la situazione di impasse e quindi tentare di cercare di coprire il vuoto contrattuale che si sarebbe venuto a creare, è giunta in data 15 ottobre 2020 la sottoscrizione del Protocollo di intesa per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e online e nazionale no profit tra l’USPI e la CISAL, la cui applicazione è riservata agli associati USPI. Il contratto presenta molte similarità con il precedente, sottoscritto nel 2018 tra USPI e FNSI, sia sul fronte delle qualifiche professionali che su altri istituti; differenti invece le previsioni in materia di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa: gli associati USPI non potranno accedere né a CASAGIT (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei Giornalisti Italiani), né al fondo complementare dal momento in cui sono venute meno le rispettive convenzioni.

 

Sempre in data 15 ottobre 2020, è stato sottoscritto tra CISAL e USPI un verbale di accordo sul lavoro autonomo ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 2222 c.c. applicabile ai lavoratori che collaborano con soggetti operanti nei settori dell’informazione e della comunicazione associati ad USPI. Il protocollo, piuttosto scarno, stabilisce un trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi in base al numero di articoli annui, al numero di battute, all’eventuale corredo di video o foto e stabilisce una clausola di garanzia che obbliga l’azienda a pagare secondo il criterio della proporzionalità, anche nel caso in cui il numero di prestazioni richieste risulti inferiore al minimo annuale indicato.

 

Inoltre, in data 23 settembre 2020, USPI ha sottoscritto con ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL Terziario e CIU un ulteriore protocollo per concordare l’applicazione del CCNL “Terziario Avanzato” ai rapporti di lavoro dipendenti dagli associati USPI ritenendone “particolarmente adatta all’editoria l’applicazione” e impegnandosi alla regolamentazione delle figure redazionali. Con tale sottoscrizione, pertanto, si supera il tradizionale assetto contrattuale del sistema di relazioni industriali dell’editoria basato su una logica di categoria e di settore merceologico, dando così la stura ad una serie di atipicità nell’azione contrattuale tradizionalmente intesa.

 

Lo storico e tradizionale sindacato dei giornalisti, FNSI, in data 29 ottobre 2020, ha sottoscritto con ANSO (Associazione Nazionale della Stampa Online) e FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), un accordo contrattuale transitorio per il lavoro giornalistico nelle testate online a carattere locale e nelle testate giornalistiche dei periodici cattolici, propedeutico alla sottoscrizione di un CCNL di settore che le parti si sono impegnate a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021. Anche questo accordo è stato reso necessario per non lasciare prive di regolamentazione le aziende che in precedenza applicavano il CCNL FNSI-USPI inefficace, a seguito di disdetta da parte sindacale, dal 30 giugno 2020. Nelle premesse del contratto si evince come il confronto con la precedente controparte datoriale (l’USPI), sia stato dichiarato cessato con delibera unanime assunta in ragione della nuova iniziativa contrattuale assunta separatamente da USPI e CISAL.

 

L’accordo transitorio FNSI-FISC-ANSO dovrebbe traghettare la regolamentazione delle testate online e dei periodici cattolici al futuro contratto collettivo di lavoro giornalistico che si affiancherà a quello dell’editoria tradizionale sottoscritto da FIEG. Anche in tal caso viene riconfermata la scelta di escludere dal campo di applicazione del futuro contratto le piattaforme digitali OTT (over the top) e le aziende ad esse collegate.

 

Alla luce di queste nuove dinamiche, sarà interessante comprendere se riuscirà a crearsi un nuovo equilibrio tra le parti in un settore come quello giornalistico dove l’impatto destrutturante della tecnologia ha messo a dura prova il tradizionale sistema di contrattazione collettiva. Ruolo cruciale potrebbe avere il sindacato, l’FNSI, il quale rivendica l’unitarietà della rappresentatività e tuttavia dovrà cercare di trovare un diverso assetto a campi di applicazione dei diversi contratti sottoscritti, che inevitabilmente si compenetrano e concorrono vicendevolmente.

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

 

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