Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/315 – Il nuovo Contratto Integrativo Aziendale e il nuovo Protocollo di Relazioni Sindacali firmati da IKEA

Interventi ADAPT, Relazioni industriali

| di Vittorio Di Vaio

IKEA Italia firma due accordi nazionali che aggiornano il Contratto Integrativo Aziendale e le relazioni industriali. Rafforzati informazione e consultazione con due livelli di confronto sindacale. Previsti 150 euro annui di welfare e un premio di risultato legato agli obiettivi aziendali, convertibile in welfare. Miglioramenti su malattia, congedi e inquadramenti. L’intesa accompagna l’espansione dei punti vendita PAOP e rafforza la partecipazione dei lavoratori.

Oggetto e tipologia di accordo

Il 1° aprile 2026 IKEA Italia Retail Srl ha firmato contestualmente due accordi di rilevanza nazionale per temi trattati e parti coinvolte. Un nuovo Contatto Integrativo Aziendale (CIA) finalizzato a ridefinire quegli istituti già delineati dal CIA del 2016, il quale viene richiamato come parte integrante dell’accordo del 2026 relativamente a quegli istituti non oggetto di modifica o revisione. Allo stesso tempo è stato firmato un nuovo protocollo di relazioni sindacali alla luce del piano di espansione illustrato da IKEA, il quale prevede l’apertura di ulteriori unità produttive di tipo Plan and Order Point (PAOP) nel corso del 2026, i quali si differenziano dagli Store, unità produttive di maggiori dimensioni già in larga parte presenti sul territorio italiano.

Parti firmatarie e contesto

Entrambi gli accordi sono firmati da IKEA Italia Srl e le organizzazioni sindacali nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, alla presenza dei rappresentanti sindacali competenti a livello territoriale e delle RSA/RSU delle unità produttive IKEA. Il Contratto Integrativo Aziendale, nello specifico, si muove in raccordo con il CCNL di riferimento (DMO), realizzando maggiori benefici nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, assorbendo tutti i precedenti Contratti Integrativi Aziendali. Entrata in vigore che è però subordinata all’approvazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, tramite modalità che individueranno le organizzazioni sindacali stipulanti.

Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità

Nel ridefinire il sistema di relazioni industriali vengono individuati due distinti livelli, quello aziendale e quello di unità produttiva, con distinti compiti e funzioni, richiamando a tal fine le definizioni di informazione e consultazione previste dalla Direttiva Comunitaria 2002/14/06. Ai fini di un’interpretazione “autentica” dell’accordo in esame l’informazione è definita come la trasmissione di dati inerenti all’azienda da parte del datore di lavoro, mentre la consultazione consiste nello scambio di opinioni, tale da assicurare ai rappresentanti dei lavoratori una risposta motivata da parte del datore di lavoro in merito a determinate tematiche.

Il punto 3 e il punto 5 disciplinano rispettivamente le relazioni industriali a livello aziendale ed a livello di unità produttiva. Nel primo caso l’interlocuzione avverrà con le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto Integrativo Aziendale in esame, specificando i casi in cui sarà prevista una condivisione di informazioni preventiva, uno scambio di informazioni a consuntivo o una vera e propria contrattazione (come nel caso del ONE IKEA BONUS).

A livello di unità organizzativa, invece, l’interlocuzione sindacale è affidata alle RSA o ai componenti delle RSU che siano espressione diretta delle organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo, oppure le organizzazioni sindacali, sempre stipulanti, competenti a livello territoriale. Anche in questo caso vengono individuate le casistiche per le quali è previsto il ricorso all’informazione preventiva, con o senza confronto finalizzato alla ricerca di intese, oppure allo scambio di informazioni a consuntivo.

Tema centrale, invece, del Protocollo di Relazioni sindacali è la partecipazione telematica dei lavoratori dei PAOP alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali stipulanti il detto protocollo, a livello di Store.

Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare (se si tratta di una intesa su salari o welfare indicare il tipo di misure contenute)

Intento delle parti è quello di migliorare il sistema di welfare esistente, mettendo a disposizione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) su un Conto Welfare Individuale, un importo pari a 150 euro annui, da usufruire in base alle proprie esigenze personali tra servizi quali a livello non esaustivo, trasporti, educazione, salute e assistenza sanitaria, oltre alla possibilità di destinare tale cifra al fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL (Fon.Te).

Il Contratto Integrativo Aziendale disciplina, inoltre, il premio di partecipazione, facendo esplicito riferimento alla legge 208 del 2015, richiamandone obiettivi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione, oltre alla tassazione agevolata prevista. Il premio ONE IKEA BONUS (OIB) si articola in obiettivi raggiungibili a livello di unità produttiva o a livello di area, entro il periodo congruo individuato (1 anno: 1° settembre – 31 agosto). La somma derivante dal raggiungimento di ciascun obiettivo determinerà un goal achievement, il quale corrisponderà ad una percentuale di pay out, ovvero un valore percentuale tramite cui ricavare l’ammontare specifico del premio, il quale sarà convertibile in tutto o in parte in welfare.

Valutazione di aspetti di innovazione rispetto al nazionale (es. introduzione in una azienda meccanica di un sistema di inquadramento dei lavoratori alternativo al CCNL)

Il Contratto Integrativo Aziendale in esame intende riconoscere, come trattamento di miglior favore rispetto alla disciplina del CCNL di riferimento, un’integrazione complessiva dell’85% per il terzo evento di malattia e del 66% per il quarto evento di malattia, integrazione che smetterà di essere corrisposta dal quinto evento di malattia. In materia di congedi parentali, allo stesso modo, le parti intendono riconoscere 12 giorni per il padre ad integrazione di quelli previsti dalla legge e 22 giorni per il genitore non partoriente che non goda degli specifici congedi per la genitorialità riconosciuti dalla legge. Al contempo estrema attenzione è rivolta alla procreazione medicalmente assistita e ai percorsi di transizione di genere, nei quali casi sono riconosciuti rispettivamente 3 giorni continuativi di congedo retribuito e 6 settimane di permessi fruibili.

Altro elemento di originalità rispetto al CCNL si incontra in materia di inquadramento professionale, ove vengono previsti casi particolari di “specialisti area vendita” o “specialista servizio clienti” collocabili al III livello (rispetto al IV previsto dal CCNL), in presenza di determinate condizioni individuate e sottoscritte dalle parti.

Non mancano delle modifiche anche alla disciplina delle maggiorazioni, prevedendo una maggiorazione del lavoro domenicale pari al 65% in aggiunta alla normale retribuzione, elevata fino al 75% nei casi delle “domeniche di picco”, mentre le maggiorazioni festive toccano l’80% per la prima e la seconda festività lavorata, fino all’85% dalla terza in poi.

Valutazione d’insieme

Gli accordi firmati contestualmente da IKEA dimostrano una crescente attenzione verso le istanze dei lavoratori, cercando di alimentare un sistema di relazioni industriali sempre più costruttivo e florido, ancorato ai principi di buona fede e correttezza, più volte citati dalle parti all’interno dell’accordo (punto II). Il protocollo, a sua volta, mostra un’attenzione verso le istanze sindacali anche di quelle unità produttive non corpose come gli Store, ma comunque meritevoli di partecipazione.

Bollettino ADAPT 27 aprile 2026, n. 16

Vittorio di Vaio

Borsista di ricerca ADAPT presso Fondazione Ezio Tarantelli

X@diVaioVittorio