Le competenze dei Sindaci in materia di lavoro

Difficilmente si pensa al Comune come ad un soggetto giuridico con un ruolo importante nell’ambito del mercato del lavoro e delle relazioni industriali. In effetti, sulla carta, le funzioni e le competenze ad esso riconosciute da parte del legislatore nazionale sono poche e limitate alle politiche attive del lavoro. In particolare, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, i Comuni possono esercitare attività di intermediazione, semplicemente iscrivendosi nell’apposita sezione dell’Albo nazionale delle agenzie per il lavoro che, a seguito delle recenti novità introdotte dal d.lgs. n. 150/2015, comporta automaticamente anche la possibilità di svolgere attività di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale.

 

Inoltre, i Comuni, purché iscritti all’Albo delle agenzie per il lavoro, partecipano alla Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, istituita con il d.lgs. n. 150/2015, che è chiamata a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale, nonché il diritto di accedere a servizi di collocamento gratuito, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro.

 

A parte quanto appena riportato, non esistono altre funzioni, attribuite ai Comuni, a livello nazionale. Tuttavia – dal momento che, ai sensi dell’art. 117 Cost., la “tutela e la sicurezza del lavoro” è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni – ciò non esclude che le Regioni possano delegare agli stessi apposite funzioni.

 

Da una ricognizione delle leggi regionali inerenti il mercato del lavoro, è infatti possibile riscontrare tre tipologie di interventi con cui si riconosce a questi enti locali una certa competenza in materia.

  

 

Il coinvolgimento negli organismi locali per le politiche del lavoro

 

Innanzitutto i Comuni possono essere chiamati a far parte di speciali organismi pubblici a cui sono devoluti compiti di coordinamento delle politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali (es. Conferenze provinciali di coordinamento in Emilia Romagna), nonché con le politiche dell’educazione, dell’istruzione e della formazione professionale (es. Comitato di coordinamento istituzionale in Toscana e Comitato istituzionale di coordinamento in Lombardia). In altri casi i Comuni fanno parte di commissioni a cui sono attribuite funzioni di indirizzo ed espressione di pareri sulle politiche regionali del lavoro (es. Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro in Sardegna), oppure funzioni di valutazione e verifica delle stesse (es. Commissione regionale per il lavoro nelle Marche).

 

A volte, tramite la partecipazione a questi organismi, i Comuni sono deputati anche a gestire risorse economiche finalizzate all’occupazione lavorativa. In tal senso, in Valle d’Aosta esiste un fondo per l’occupazione dei disabili, amministrato da un Comitato, tra i cui membri figura un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d’Aosta, designato dal Consiglio stesso.

 

Ai predetti organismi istituzionali, i Comuni partecipano, individualmente o in forma associata (es. Conferenze provinciali di coordinamento in Emilia Romagna), altre volte solo i sindaci, o gli assessori delegati, dei Comuni dei capoluoghi di Provincia sono membri di diritto di questi organismi (es. Conferenza regionale sulle dinamiche dell’occupazione e per la qualità del lavoro in Campania). Ci sono casi invece, dove i Comuni siedono, indirettamente, a queste commissioni attraverso uno o più rappresentanti regionali dell’ANCI (es. Commissione regionale per il lavoro in Friuli Venezia Giulia) e anche dell’UNCEM (es. Commissione regionale per il lavoro nelle Marche e Comitato istituzionale di coordinamento in Lombardia).

 

 

Le forme di collaborazione con gli altri enti locali

 

Un secondo ordine di interventi prevede poi che il Comune sia chiamato a collaborare con la Regione e la Provincia, al fine di realizzare, ad esempio, misure volte a promuovere le pari opportunità lavorative tra uomo e donna (es. Friuli Venezia Giulia, Liguria), l’inserimento ed il reinserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate (es. Liguria) oppure a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro (es. Friuli Venezia Giulia).

 

Interessante risulta anche la normativa regionale dell’Emilia Romagna che stabilisce, tra i vari compiti della Regione e delle Province quello di promuovere, attraverso accordi con i Comuni, un’adeguata offerta formativa e la messa a disposizione di tirocini formativi e di orientamento, oppure, sempre mediante intese con i Comuni, quello di facilitare l’integrazione sociale dei lavoratori e delle loro famiglie.

 

 

Le funzioni svolte autonomamente

 

Non mancano poi ipotesi, in cui i Comuni possono svolgere autonomamente funzioni in materia di mercato del lavoro e relazioni industriali.

 

Nell’ambito delle politiche attive del lavoro, i Comuni sono autorizzati ad erogare sull’intero territorio regionale – oppure esclusivamente verso le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul proprio territorio (es. Emilia Romagna) – servizi di intermediazione (es. Piemonte), oppure anche di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla ricollocazione professionale (es. Lombardia, Veneto), attraverso l’iscrizione all’Albo regionale delle agenzie per il lavoro.

 

Con specifico riferimento alla normativa regionale dell’Emilia Romagna, i Comuni possono pure favorire processi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine di valorizzarne competenze professionali, tramite misure di accoglienza ed integrazione sociale, e di sostegno all’inserimento lavorativo.

 

Sul versante delle politiche passive del lavoro, invece, si prenda ancora a paradigma la normativa regionale dell’Emilia Romagna che riconosce ai Comuni, in concorso con le parti sociali, la possibilità di realizzare interventi volti a prevenire situazioni di crisi occupazionale oppure interventi volti  ad attenuarne gli effetti negativi sui lavoratori, sul sistema produttivo e sul territorio.

Ancora, non bisogna dimenticare, che i Comuni, oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, ai sensi dell’art. 118 Cost., possono esercitare funzioni amministrative proprie, nel rispetto delle loro competenze.

 

A riguardo è significativo che diversi statuti delle principali città italiane, per quanto non prevedano funzioni specifiche nell’ambito del mercato del lavoro e delle relazioni industriali, stabiliscano tra gli obiettivi comunali da perseguire quello di promuovere azioni per il sostegno dell’occupazione in generale (es. Trieste, Catanzaro), anche attraverso il sostegno allo sviluppo imprenditoriale (es. Brescia, Cuneo, Napoli), oppure per il sostegno occupazionale di specifiche categorie deboli, come i giovani (es. Genova, Bari) o i disabili (es. Torino, Palermo, Trento, Ancona).

 

Altri statuti inseriscono poi tra le finalità del Comune quella di favorire l’accrescimento delle capacità professionali, ai fini lavorativi (es. Roma, Firenze, Varese) oppure quella di realizzare misure a favore delle pari opportunità sul lavoro tra uomo e donna (es. Venezia, Bolzano, Sondrio).

 

 

Le funzioni in materia di relazioni industriali

 

Infine, da un punto di vista delle relazioni industriali, non mancano statuti, anche se molto rari, in cui si caldeggia lo strumento della concertazione tra ente locale e parti sociali, come quello del Comune di Pavia che promuove il più ampio confronto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali per concordare iniziative volte alla salvaguardia ed al consolidamento dell’economia e dell’occupazione cittadina.

 

Per un esempio concreto di dialogo sociale comunale, è invece doveroso citare la vicenda, anche travagliata dal punto di vista sindacale, del Patto di Milano che, tra la fine degli anni Novanta e il 2002, ha portato alla sottoscrizione di 4 intese tra il Comune e le associazioni di rappresentanza per la regolazione del mercato del lavoro nel capoluogo Lombardo in chiave di modernizzazione, flessibilità ed efficienza. Sulla scorta di questa esperienza, il 20 febbraio 2007 il Comune di Milano e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una nuova intesa stabilendo da un lato una consultazione sindacale preventiva su determinate tematiche comunali (welfare municipale, ambiente e qualità della vita, politiche di sviluppo economico e bilancio annuale di previsione) e promuovendo dall’altra la costituzione di quattro tavoli permanenti di confronto sulle seguenti materie: politiche del lavoro, sviluppo-innovazione-infrastrutture, welfare cittadino e aziende di pubblico interesse controllate o partecipate dal Comune di Milano.

 

Da ultimo, si segnalano i casi, seppur rari, di coinvolgimento dei Sindaci nell’ambito di contrattazioni aziendali di tipo gestionale, riguardanti ad esempio le ristrutturazioni, i passaggi di proprietà e le procedure di mobilità o cassa integrazione. È il caso ad esempio del trasferimento d’azienda che alla fine del 2012 ha interessato la IMAR e la Rexnova nel Comune di Calcinato (Brescia) e che ha visto il Sindaco svolgere, in appoggio alle organizzazioni sindacali, un ruolo di mediazione tra le due aziende.

 

 

 

Davide Lucini Paioni

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

 

@Davide Lucini

 

Scarica il PDF pdf_icon

 

 

Le competenze dei Sindaci in materia di lavoro
Tagged on: