La riforma dell’artigianato e la responsabilità del sistema di relazioni industriali
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Michele Tiraboschi
La bozza di decreto legislativo aggiorna la disciplina dell’artigianato in materia di requisiti professionali, assetti societari e organizzazione su più sedi, mentre l’aumento delle soglie occupazionali sarà affidato a un provvedimento distinto. La riforma apre nuove opportunità di crescita e innovazione, ma richiede un raccordo tra perimetri contrattuali e rappresentanza per evitare fenomeni di concorrenza al ribasso e valorizzare una forza-lavoro più qualificata e meglio retribuita.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato in esame preliminare – su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione della delega contenuta nella legge annuale sulle piccole e medie imprese (art. 15, comma 1, legge 11 marzo 2026, n. 34) – uno schema di decreto legislativo di riforma della legge quadro sull’artigianato del lontano 1985 (legge 8 agosto 1985, n. 443). Il provvedimento deve ancora completare il percorso previsto dalla delega, che comprende il passaggio in Conferenza Stato-Regioni per l’intesa e i pareri delle commissioni parlamentari, prima della approvazione definitiva.
Il decreto, come si desume dalla bozza in circolazione, interviene sui requisiti tecnico-professionali, consentendone il possesso anche a un collaboratore responsabile tecnico, e sui criteri per il riconoscimento delle società artigiane. La regola generale valorizza la maggioranza del capitale detenuta dai soci che lavorano prevalentemente nel processo produttivo, mantenendo la preminenza del lavoro sul capitale; sono previste disposizioni specifiche per cooperative e società in accomandita semplice. Si consente inoltre l’organizzazione su un massimo di tre unità locali, anche fuori dalla circoscrizione camerale, alle condizioni stabilite per la direzione e il lavoro dell’imprenditore. Completano l’intervento la semplificazione degli adempimenti, l’aggiornamento della disciplina dei consorzi, il riconoscimento regionale della figura di maestro artigiano e della bottega-scuola, anche attraverso la bilateralità, e una Commissione consultiva presso il MIMIT.
È invece destinata a un provvedimento distinto, contenuto nella legge di bilancio per il 2027, la misura più discussa della riforma e cioè l’aumento dei limiti occupazionali per mantenere la qualifica artigiana. La misura è stata annunciata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Assemblea di Confartigianato (qui): per le imprese artigiane costituite da almeno sette anni si prospetta un incremento del 20 per cento delle attuali soglie occupazionali, con particolare attenzione alle maestranze specializzate e agli apprendisti. L’incremento annunciato appare del resto quantitativamente contenuto e va rapportato alle diverse soglie settoriali: non equivale a una generalizzata eliminazione dei limiti dimensionali. Gli artigiani edili, ad esempio, passerebbero da 10 a 12 dipendenti, mentre gli autotrasportatori da 8 a 10. Contenuti, condizioni ed effetti della riforma dovranno in ogni caso essere verificati sulla disposizione che sarà approvata in via definitiva dal Governo.
Confindustria e Confapi, in particolare, hanno frontalmente criticato il provvedimento perché temono che l’allargamento del perimetro artigiano consenta a imprese sostanzialmente industriali di beneficiare di condizioni contrattuali e contributive meno onerose. Entrambe hanno indicato differenziali retributivi del 20-25 per cento rispetto ai corrispondenti settori industriali. Confindustria ha anche prospettato platee potenzialmente interessate da drastici cambiamenti contrattuali e conseguenze rilevanti anche sulle entrate pubbliche.
Sono argomenti da approfondire, con dati oggi confrontabili, alla luce del testo ufficiale del decreto. Una distanza tra retribuzioni medie non misura infatti, da sola, l’effetto della riforma sui contratti collettivi, le retribuzioni e le entrate per le casse dello Stato: occorre considerare mansioni, livelli, orari, anzianità, tipologie di lavoratori (apprendisti, in particolare) e componenti del trattamento complessivo. Né la platea delle imprese potenzialmente coinvolte coincide necessariamente con quella che cambierà contratto. Il rischio di dumping va cioè verificato ricostruendo i comportamenti possibili e le regole applicabili. Anche gli eventuali vantaggi contributivi devono essere identificati puntualmente, distinguendo quelli collegati alla qualifica artigiana da quelli fondati su altri requisiti.
Degna di nota è la risposta dei vertici di Confartigianato a queste critiche, perché dotata di un fondamento che merita di essere riconosciuto e discusso con apertura mentale, che è poi coincidente con il criterio principale contenuto nella legge delega: adeguare cioè la disciplina alle mutate esigenze di mercato e alla evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell’imprenditore artigiano, anche in una prospettiva di sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli non più adeguati alle trasformazioni in corso della economia e della società. Come ha sostenuto Giorgia Meloni, nel discorso tenuto assemblea di Confartigianato, una impresa può in effetti adottare tecnologie avanzate, assumere personale specializzato ed esportare conservando caratteristiche e metodologie di lavoro artigiane.
La partecipazione personale dell’imprenditore, il patrimonio professionale e l’organizzazione della produzione non si lasciano descrivere soltanto dal numero degli addetti. Da tenere in considerazione è anche la distinzione tra qualifica legale della impresa, contratto collettivo applicato e appartenenza associativa. È una precisazione importante contro l’idea di un travaso automatico dei lavoratori da un sistema contrattuale all’altro. Occorre pertanto distinguere la portata effettiva della misura dalla questione, più ampia e preesistente, dei confini tra sistemi contrattuali, evitando di attribuire alla prima tutte le tensioni che attraversano, da tempo, la seconda.
Ovviamente tutto questo ancora non basta, però, a escludere ogni conseguenza indiretta su costo del lavoro e salari. La verifica deve infatti riguardare i campi di applicazione dei contratti e il rilievo che essi attribuiscono alla qualifica della impresa posto che non si rado contratti collettivi del settore artigiano aprono alla loro applicazione da parte di imprese non artigiane.
Piuttosto che arenarsi in un deleterio muro contro muro, che non porta da nessuna parte e complica soltanto il confronto in atto tra le parti sociali sulla riforma degli assetti contrattuali, resta allora da costruire, con pragmatismo e buon senso, il raccordo tra questa riforma e quella del sistema di contrattazione collettiva il cui vero obiettivo è quello di contrastare i contratti pirata e non certo avviare un non controllabile regolamento di conti tra sigle storiche del mondo dell’impresa, tutte dotate di ampia e dimostrata rappresentatività, che potrebbe alla fine danneggiare tutte le parti oggetto del contendere.
La misurazione della rappresentatività e l’individuazione del trattamento economico complessivo (TEC) richiedono, del resto, una delimitazione condivisa degli ambiti contrattuali e delle relative tipologie di impresa. Il problema precede la riforma dell’artigianato: alcuni contratti del sistema artigiano hanno infatti esteso, nel tempo, il proprio campo di applicazione alle imprese non artigiane. È il caso, a titolo esemplificativo, del CCNL Alimentazione-Panificazione, che comprende anche aziende alimentari non artigiane fino a quindici dipendenti e aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti nella ristorazione. Questa espansione orizzontale determina possibili sovrapposizioni con altri sistemi contrattuali, coinvolgendo non solo Confindustria e Confapi ma anche il rapporto con Confcommercio.
È proprio qui che, però, che può prendere forma un compromesso onorevole e soprattutto sostenibile anche alla luce dei TEC applicabili che sono chiaramente ancorati alla tipologia di impresa e non al campo di applicazione dei CCNL.
Alla crescita verticale delle imprese che conservano i requisiti sostanziali dell’artigianato può infatti ora accompagnarsi una revisione concordata delle sovrapposizioni tra sistemi contrattuali. Tale revisione potrebbe comprendere tanto una ridefinizione delle estensioni dei contratti artigiani alle imprese non artigiane, quanto il riconoscimento condiviso di specifici ambiti contrattuali per le piccole imprese industriali, accompagnato da impegni di allineamento dei trattamenti economici complessivi ai riferimenti concordati per le attività e le tipologie di impresa interessate.
La facoltà legale di crescere non è oggetto di concessione tra associazioni: lo spazio negoziale può invece riguardare il riconoscimento reciproco degli ambiti, le garanzie economiche e le procedure per governare le sovrapposizioni. Il compromesso richiede dunque di chiarire quale rilievo attribuire, accanto al settore e alla natura dell’impresa, alla dimensione aziendale e alle caratteristiche della sua organizzazione produttiva.
La delimitazione condivisa dei perimetri deve accompagnarsi a criteri di misurazione della rappresentatività datoriale oggettivi e verificabili, capaci di rendere conoscibili la consistenza associativa e l’occupazione rappresentata, evitando duplicazioni nel conteggio. Anche il peso da attribuire a questi indicatori richiede un accordo: rappresentare molte microimprese o un numero minore di imprese con molti dipendenti pone problemi diversi, che non possono essere risolti lasciando impliciti i criteri di valutazione.
Il nostro sistema di relazioni industriali dispone insomma di risorse e compromessi non necessariamente al ribasso per affrontare questa tensione. CGIL, CISL e UIL, attraverso le rispettive federazioni, partecipano alla costruzione dei contratti stipulati con le organizzazioni dell’industria, delle piccole e medie industriali e dell’artigianato. Hanno quindi una responsabilità e un ruolo di equilibrio nel ricercare, insieme alle controparti, una coerenza tra i diversi sistemi contrattuali dei quali sono protagoniste a tutela dei lavoratori a cui quei contratti si applicano.
I differenziali retributivi e i campi di applicazione dei CCNL negoziati nel corso del tempo per il settore artigiano vanno del resto letti alla luce delle specificità che li hanno giustificati e, conseguentemente, possono essere aggiornati quando cambiano le condizioni produttive e i vincoli normativi.
Con la riforma si impone, senza dubbio, una verifica congiunta dei trattamenti complessivi per attività e professionalità comparabili, accompagnata da procedure per governare le sovrapposizioni e gli eventuali passaggi contrattuali, tutelando i lavoratori. La contrattazione aziendale e territoriale e la stessa bilateralità possono poi collegare lo sviluppo delle imprese al riconoscimento delle competenze e alla distribuzione dei risultati. I sistemi bilaterali possono sostenere formazione e qualificazione professionale, contribuendo a rendere effettiva la specificità produttiva rivendicata dal mondo artigiano. Questo consentirebbe di affrontare il rischio di una competizione fondata prevalentemente sulla riduzione del costo del lavoro senza ostacolare il consolidamento e la crescita in verticale delle imprese.
È noto che il futuro delle produzioni di qualità richiede investimenti tecnologici e persone capaci di utilizzare macchinari di nuova generazione, migliorare i processi e innovare i prodotti. Attrarre e trattenere queste professionalità esige anche retribuzioni adeguate e prospettive di crescita professionale. La maggiore dimensione non garantisce automaticamente salari migliori, mentre una strategia di sviluppo che prescinda stabilmente dalla valorizzazione del lavoro è destinata al fallimento. La riforma dell’artigianato può così diventare una occasione per rafforzare la capacità delle relazioni industriali di accompagnare il cambiamento tecnologico ma anche demografico. Gli attori del nostro sistema di relazioni industriali hanno insomma tutte le capacità e le tecnicalità per sostenere, al tempo stesso, la libertà delle imprese artigiane di crescere e costruire le condizioni perché quella crescita migliori anche il lavoro e i trattamenti retributivi. Ed è su questa capacità di comporre interessi e assumere impegni verificabili che si misura, da sempre, l’autorevolezza e la forza della rappresentanza.
Bollettino ADAPT 2 novembre 2026, n. 39
Professore Ordinario di diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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