La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025
| di Francesco Vairano
Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 25
Il 16 maggio 2025 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 4/E recante chiarimenti in merito ad alcune novità recentemente introdotte in tema di tassazione dei redditi da lavoro dipendenti (decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; legge 30 dicembre 2024, n. 207). In particolare, la circolare illustra le principali novità in materia di IRPEF e tassazione dei redditi di lavoro dipendente, chiarendo alcuni aspetti connessi (anche) alle agevolazioni fiscali per i lavoratori e le famiglie, al welfare aziendale e ai premi di produttività. Di seguito si propone una sintetica ricostruzione di quanto richiamato nella Circolare AdE n. 4/E riguardo proprio ai temi appena richiamati.
Welfare aziendale e familiari dei dipendenti: detrazioni e contributi per l’assistenza ai familiari
Il comma 11 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 ha introdotto delle modifiche all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni è ora estesa fino ai 30 anni, o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Rispetto alla disciplina previgente, la legge di bilancio 2025, pertanto, introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli.
Inoltre, altre novità introdotte sono la detrazione anche per i figli affiliati e per i figli conviventi del coniuge deceduto, mentre per il genitore superstite che non convive con il figlio del coniuge deceduto non si applica la detrazione maggiorata prevista per il primo figlio in assenza dell’altro genitore. Per quanto riguarda gli altri familiari a carico, la detrazione è limitata agli ascendenti conviventi con il contribuente.
Le modifiche apportate all’articolo 12 del TUIR, intervenendo sulla definizione di “familiari a carico”, producono effetti anche su altre disposizioni che a tale nozione fanno riferimento, tra cui quelle relative al welfare aziendale previste dall’articolo 51 del TUIR. In particolare, le misure di welfare aziendale che prevedono l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i servizi e le prestazioni erogate ai familiari, si applicano ora solo ai soggetti rientranti nella nuova formulazione dell’articolo 12: ossia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli fiscalmente a carico (a prescindere dall’età) e gli ascendenti. Ne deriva una restrizione del perimetro soggettivo dei beneficiari, escludendo altre figure familiari precedentemente ammesse. Inoltre, resta fermo che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani né di Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, qualora i familiari risiedano all’estero.
Welfare aziendale: assistenza sanitaria
Delle novità sono state introdotte per alcune categorie di misure di welfare aziendale, in particolare in materia di assistenza sanitaria integrativa (artt. 10 e 51 TUIR così come modificati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192). Per quanto riguarda le modifiche in oggettoè stata confermata la possibilità di dedurre dal reddito IRPEF, fino a un massimo di 3.615,20 euro l’anno, i contributi versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, resta escluso dal reddito da lavoro dipendente il valore dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro, se previsti da contratti o regolamenti aziendali, a enti o casse con scopi esclusivamente assistenziali. Entrambe le agevolazioni fiscali sono ora condizionate a due requisiti: l’iscrizione del fondo all’Anagrafe istituita con il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e il rispetto dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Le novità recepiscono chiarimenti già forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate e osservazioni dell’IVASS, rafforzando il collegamento tra benefici fiscali e finalità sociali.
A seguito delle modifiche all’articolo 12 del TUIR introdotte dalla legge di bilancio 2025, la deducibilità IRPEF dei contributi versati a fondi integrativi del SSN (art. 10, comma 1, lett. e-ter) si applica al coniuge non separato, ai figli di qualsiasi età e agli ascendenti conviventi, a condizione che siano fiscalmente a carico. Tuttavia, i contributi sanitari versati a enti o casse con fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a) non concorrono al reddito da lavoro dipendente anche se destinati a questi familiari non fiscalmente a carico, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma.
Come ultime novità per il tema in oggetto, il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha modificato l’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, prevedendo che i contributi e premi versati dal datore di lavoro per coperture sanitarie legate al rischio di non autosufficienza siano esclusi dal reddito da lavoro dipendente non solo se destinati ai lavoratori, ma anche se rivolti ai familiari fiscalmente a carico indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Welfare aziendale: fringe benefit
È stato modificato il criterio per determinare il valore dei beni e servizi prodotti o scambiati dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti c.d. fringe benefit.
Nel triennio 2025-2027, il limite massimo di esenzione per i fringe benefit è fissato a 1.000 euro annui, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, come previsto dall’articolo 1, commi 390 e 391, della legge di bilancio 2025. In un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, il decreto attuativo della riforma fiscale ha modificato il criterio di valutazione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR. In particolare, per i beni e servizi prodotti o scambiati dall’azienda e concessi ai lavoratori, non si applica più il criterio del prezzo medio al grossista, ritenuto ormai inadeguato. Il nuovo criterio prevede invece che il valore sia determinato, in via prioritaria, in base al prezzo mediamente praticato nello stesso stadio di commercializzazione della cessione al dipendente e, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Premi di produttività e welfarizzazione
Tra le novità di rilievo in materia di premi di risultato e welfare aziendale, si segnala la proroga, anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, della riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sull’IRPEF applicata ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. La misura, prevista dall’articolo 1, commi 182-188, della legge n. 208/2015, riguarda i dipendenti del settore privato e si applica fino a un importo massimo di 3.000 euro lordi.
Sostegno alle spese per la casa
Accanto a questa misura, viene introdotto un nuovo regime temporaneo con finalità di sostegno alla mobilità lavorativa e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025, è previsto – per i primi due anni dall’assunzione – un regime di esenzione fiscale fino a 5.000 euro annui sulle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dell’immobile affittato. Il beneficio spetta ai lavoratori che nel 2024 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, a condizione che questo disti almeno 100 chilometri dal precedente comune di residenza.
Il rimborso resta escluso dal reddito solo entro il limite dei 5.000 euro; eventuali importi eccedenti concorrono alla formazione del reddito imponibile. Il lavoratore, per poter accedere al beneficio, deve autocertificare l’avvenuto trasferimento della residenza e dichiarare che le spese non sono state già rimborsate da altri datori di lavoro. Inoltre, il trasferimento deve avvenire entro il termine previsto per il conguaglio fiscale o, in alternativa, entro la cessazione del rapporto di lavoro. Il beneficio è cumulabile con altre detrazioni previste per il canone di locazione, ma solo per la parte non coperta dal rimborso aziendale.
Considerazioni conclusive
Le indicazioni fornite dalla circolare n. 4/E offrono un primo quadro interpretativo utile per l’applicazione delle nuove disposizioni, contribuendo a chiarire il perimetro delle misure fiscali collegate al lavoro dipendente e al welfare aziendale. In attesa di ulteriori approfondimenti, il documento rappresenta un punto di riferimento per imprese, consulenti e lavoratori nella fase di prima attuazione delle novità introdotte.
Francesco Vairano
ADAPT Junior Fellow
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