In seguito ad un licenziamento collettivo deve essere assicurata la permanenza, nell’ambito aziendale interessato, della medesima quota di occupazione femminile presente prima della procedura (art. 5, comma 2, l. n. 223/1991)
| di Bollettino ADAPT
Corte di Cassazione, sentenza 29 settembre 2021, n. 26454
Condividi su: