Informarsi per capire
Licenziamenti collettivi – Violazione dei criteri di scelta – Lavoratore assunto dopo il marzo 2015 – Applicazione della disciplina del Jobs Act antecedente all’intervento correttivo della Corte costituzionale – Conseguenze derivanti dall’accertata violazione – Applicazione di una sanzione indennitaria di importo prestabilito – Prospettata illegittimità costituzionale
Licenziamenti collettivi: l’obbligo del datore di lavoro di comunicare informazioni alle autorità in una fase precoce di un tale progetto non ha la finalità di conferire una tutela individuale ai lavoratori
Il requisito dimensionale dei 15 dipendenti nella procedura di licenziamento collettivo va valutato rispetto all’azienda e non a singole articolazioni territoriali, alla stregua dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
In materia di licenziamento collettivo, la comunicazione finale dei licenziati non può essere frazionata (la società aveva proceduto a comunicare in tempi diversi i lavoratori da licenziare al sindacato e alle autorità)
La mutazione unilaterale del luogo di lavoro che stravolge i contesti di vita dei lavoratori richiede il rispetto della procedura di consultazione sindacale prevista dalla normativa eurounitaria in materia di licenziamenti collettivi
In caso di trasferimento collettivo, il datore di lavoro deve rispettare i diritti di consultazione e informazione del sindacato previsti dalla direttiva europea in materia di licenziamenti collettivi
Tribunale di Napoli, ordinanza 4 gennaio 2021
Proroga del divieto di licenziamento e NASpI – Istruzioni
In seguito ad un licenziamento collettivo deve essere assicurata la permanenza, nell’ambito aziendale interessato, della medesima quota di occupazione femminile presente prima della procedura (art. 5, comma 2, l. n. 223/1991)
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