Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027: dalla prestazione alla presa in carico della persona
| di Giancarlo Neri
Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 segna un cambiamento di paradigma nelle politiche assistenziali, spostando l'attenzione dalle prestazioni economiche alla presa in carico personalizzata della persona. Al centro della riforma vi sono integrazione sociosanitaria, progettazione individuale e rafforzamento dei servizi territoriali, con l'obiettivo di rendere più effettivi i diritti sociali e promuovere un welfare fondato sulla dignità, sull'inclusione e sull'autonomia.
La non autosufficienza rappresenta oggi una delle principali sfide dello Stato sociale. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie cronico-degenerative e la crescente complessità dei bisogni assistenziali impongono infatti un ripensamento delle politiche pubbliche, chiamate a superare una concezione prevalentemente prestazionale dell’assistenza per orientarsi verso una presa in carico globale della persona.
Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) 2025-2027 costituisce un significativo passaggio in questa direzione. Più che introdurre nuovi diritti, esso propone una diversa modalità di renderli effettivi, valorizzando l’organizzazione dei servizi, l’integrazione tra interventi sanitari e sociali e la personalizzazione dei percorsi assistenziali.
Il Piano, adottato con DPCM 20 aprile 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2026, costituisce il principale strumento di programmazione nazionale per l’impiego del Fondo per le non autosufficienze e si inserisce nel più ampio processo di riforma del welfare territoriale, sviluppatosi negli ultimi anni anche in connessione con gli interventi di rafforzamento dell’assistenza di prossimità previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Esso si coordina con la legge 23 marzo 2023, n. 33, e con il successivo d.lgs. 15 marzo 2024, n. 29, dedicati al riordino delle politiche in favore delle persone anziane, nonché con il d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha profondamente innovato il sistema di accertamento della disabilità, della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.
L’elemento di maggiore novità del Piano consiste nel definitivo superamento di un modello prevalentemente fondato sull’erogazione di prestazioni economiche a favore di un sistema che pone al centro la persona nella sua globalità. La presa in carico non viene più costruita esclusivamente intorno alla patologia o al beneficio economico, ma attraverso una valutazione multidimensionale capace di considerare unitariamente le condizioni sanitarie, sociali, relazionali e ambientali dell’individuo.
In tale prospettiva il PNNA valorizza la progettazione personalizzata degli interventi e si coordina progressivamente, con riferimento alle persone con disabilità, con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato disciplinato dal d.lgs. n. 62 del 2024. Si tratta di un’evoluzione coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che individua nell’autonomia, nella partecipazione e nell’inclusione sociale i principi cardine delle politiche pubbliche.
Il fondamento di tale evoluzione si rinviene nei principi costituzionali. Gli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione delineano infatti un modello di Stato sociale fondato sulla tutela della dignità della persona, sul dovere di solidarietà, sulla promozione dell’uguaglianza sostanziale e sul diritto all’assistenza per chi versa in condizioni di bisogno. Salute, assistenza sociale e inclusione cessano così di rappresentare ambiti separati per convergere in un unico percorso finalizzato alla piena tutela della persona fragile.
A tale quadro si affianca il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 2016, secondo cui è la garanzia dei diritti incomprimibili della persona a incidere sull’equilibrio di bilancio e non viceversa. Sebbene pronunciata in materia di diritto all’istruzione delle persone con disabilità, la decisione costituisce ancora oggi uno dei principali punti di riferimento nell’interpretazione dei diritti sociali e della loro effettività.
Tra gli aspetti più innovativi del Piano assume particolare rilievo il rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA), concepiti come punto di ingresso unitario ai servizi sociosanitari. L’obiettivo è superare la tradizionale frammentazione tra Comuni, Aziende sanitarie, INPS e altri soggetti istituzionali, semplificando i percorsi amministrativi e garantendo una presa in carico integrata. Una simile scelta organizzativa appare pienamente coerente con il principio di buon andamento sancito dall’articolo 97 della Costituzione, poiché valorizza il coordinamento tra amministrazioni quale strumento di effettività dei diritti.
L’attuazione del Piano pone tuttavia alcune sfide significative.
La prima riguarda le persistenti disomogeneità territoriali. L’effettiva qualità della presa in carico continuerà infatti a dipendere dalla capacità programmatoria e gestionale delle Regioni e degli Ambiti territoriali sociali. In questo contesto assume particolare rilievo il rafforzamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), la cui determinazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Proprio attraverso i LEPS il legislatore è chiamato a garantire uniformità nella tutela dei diritti sociali sull’intero territorio nazionale, riducendo le diseguaglianze derivanti dalle differenti capacità organizzative dei sistemi regionali.
Un secondo profilo concerne il caregiver familiare. Il PNNA non disciplina organicamente tale figura, ma ciò dipende dalla scelta del legislatore di affidarne la regolazione ad un autonomo percorso normativo, tuttora in corso di definizione parlamentare. La complementarità tra le due riforme appare evidente: mentre il Piano disciplina l’organizzazione dei servizi destinati alla persona non autosufficiente, la futura disciplina del caregiver è destinata a valorizzare e sostenere il ruolo di chi presta quotidianamente assistenza, contribuendo alla costruzione di un sistema di welfare realmente integrato.
Un ruolo centrale è destinato ad essere svolto anche dai Comuni e dagli Ambiti territoriali sociali, chiamati a tradurre gli indirizzi programmatori nazionali in interventi concretamente fruibili dai cittadini. La capacità delle amministrazioni locali di integrare servizi sociali, servizi sanitari e strumenti di sostegno costituirà uno degli elementi decisivi per il successo della riforma, confermando come l’effettività dei diritti sociali dipenda non soltanto dalle scelte legislative, ma anche dalla qualità dell’organizzazione amministrativa.
Il progressivo rafforzamento dell’integrazione sociosanitaria rappresenta uno dei principali fattori di evoluzione dello Stato sociale contemporaneo, nel quale la qualità dell’organizzazione dei servizi assume un rilievo non meno importante della previsione normativa delle singole prestazioni.
Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 rappresenta, in definitiva, un passaggio significativo nell’evoluzione del sistema italiano di protezione sociale. La sua vera innovazione non consiste tanto nell’introduzione di nuove prestazioni, quanto nella diversa concezione della funzione pubblica dell’assistenza. L’effettività dei diritti sociali non dipenderà esclusivamente dall’entità delle risorse disponibili, ma dalla capacità delle istituzioni di costruire percorsi personalizzati, integrati e continuativi, nei quali la persona diviene il centro dell’azione amministrativa e non più la semplice destinataria di singoli interventi. È in questa prospettiva che il PNNA può rappresentare un’importante tappa nell’evoluzione dello Stato sociale delineato dalla Costituzione repubblicana e nella progressiva affermazione di un welfare che pone la persona, il suo progetto di vita e l’effettività dei diritti sociali al centro dell’azione pubblica.
Bollettino ADAPT 27 luglio 2026, n. 29
Dottore di ricerca in Formazione della persona e Diritto del mercato del lavoro
Segretario Comunale
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