Un inedito patto tra associazioni datoriali sulla strada per un nuovo accordo interconfederale
| di Marco Menegotto
Il prossimo 28 settembre è in calendario un nuovo – e forse decisivo – incontro tra Cgil, Cisl e Uil e la nutrita delegazione delle organizzazioni datoriali, per la stipula di un nuovo patto sociale per una profonda revisione del sistema di rappresentanza del lavoro nel nostro Paese (vedi M. Tiraboschi, Verso la nuova Carta costituzionale delle relazioni industriali in Italia).
Al tavolo quattordici datoriali
Al tavolo delle trattative siedono ben quattordici organizzazioni datoriali (AGCI, ANIA, Casartigiani, CLAAI, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi, Legacoop); un assetto, per sommatoria di sigle, che non si vedeva da decenni e cioè dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993 e dall’Accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009.
Fatte le dovute distinzioni per contesto e finalità, guardiamo oggi alle organizzazioni firmatarie (10 luglio 2026) di un inedito documento unitario intitolato “Principi sulla misurazione della rappresentanza datoriale”.
Se l’antecedente (di poche settimane) documento di Cgil, Cisl e Uil (per un commento, vedi I. Armaroli, Verso un nuovo Accordo quadro? Le proposte di CGIL, CISL e UIL su assetti contrattuali e rappresentanza) spaziava dal modello contrattuale alla composizione del TEC e del TEM passando per la misurazione della rappresentatività dei soggetti sindacali, l’accordo tra le datoriali verte quasi esclusivamente su quella delle organizzazioni datoriali.
Le finalità del documento
Già dalla lettura delle prime righe di posizionamento, è di tutta evidenza come questo abbia nel c.d. decreto primo maggio e nella nuova disciplina del “salario giusto” (per un primo posizionamento, vedi M. Tiraboschi, Prima lettura del decreto lavoro del 1° maggio), il principale fattore propulsivo.
Il documento ha l’obiettivo di identificare «criteri oggettivi ed affidabili per misurare la maggiore rappresentatività comparata datoriale», così da contribuire – tra l’altro – alla selezione dei CCNL utili alla definizione del trattamento economico complessivo in forza del rinvio operato dall’art. 7, d. l. n. 62/2026.
Obiettivo non scontato, se pensiamo a come il tema sia oggetto di un dibattito mai sopito all’interno delle organizzazioni e più in generale nel mondo delle relazioni industriali, dove le sperimentazioni negli ultimi anni sono state avviate in particolare sulla certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Ed in effetti, già in occasione dell’Accordo interconfederale del 28 febbraio 2018 (c.d. Patto della Fabbrica) Confindustria si impegnava a ricercare un percorso condiviso con le altre organizzazioni datoriali per la misurazione della rappresentatività di ciascuno. Ma pure in altro sistema, si rilevava (Accordo interconfederale 26 novembre 2015Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil) – almeno in premessa – la necessità di definire criteri di misurazione della rappresentanza datoriale.
I criteri di misurazione della rappresentatività
Il documento individua quattro criteri concorrenti utili alla misurazione della rappresentatività delle associazioni datoriali e dunque alla loro «selezione a fini istituzionali» (per usare le parole dell’accordo):
- la presenza storica e continuativa nel sistema di relazioni industriali di riferimento (senioritydell’organizzazione);
- la partecipazione dell’organizzazione ad organismi di rappresentanza nell’ambito del dialogo sociale europeo (il riferimento è al Comitato economico e sociale europeo, c.d. CESE);
- la presenza nella propria contrattazione, anche a livello decentrato, di istituti strutturati in forme di welfare contrattuale per la generalità dei dipendenti con relativo valore economico;
- il criterio puramente quantitativo del numero di dipendenti cui si applica la contrattazione collettiva del settore rappresentato, da valutare con opportuni distinguo rispetto alla tipologia dell’impresa per natura (industria, artigianato, cooperazione) o dimensione (imprese artigiane, piccole-medie imprese, grandi imprese).
Il criterio della presenza storica nel panorama della rappresentanza non è nuovo, ma la giurisprudenza più recente (seppur in riferimento al sindacato, vedi Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2022, n. 8300) induce a non considerarlo a priori quale chiave di volta per la valutazione della maggiore rappresentatività comparata, dovendosi invece svolgere una valutazione complessiva (in questo senso il Tar di Trento con le sentenze 106 e 107 del 28 giugno 2026). E ciò spiega l’importanza di ulteriori criteri concorrenti.
Non di poco conto appaiono invece i restanti indici “qualitativi”, vuoi per la ricerca di una dimensione sovranazionale (europea), vuoi per la valorizzazione di un elemento – quello del welfare contrattuale – che pure si presta ad una valorizzazione in termini di trattamento economico complessivo, con un confronto che non potrà più basarsi sul solo minimo tabellare.
Sul piano quantitativo invece si nota un convinto radicamento sul dato della c.d. copertura contrattuale, oggi di facile estrazione anche sul piano istituzionale grazie alle evidenze emergenti dalle elaborazioni CNEL; una dimensione che inizia ad essere attenzionata anche negli orientamenti della magistratura (per una visione d’insieme, vedi M. Tiraboschi, Quando il dato amministrativo diventa prassi nella applicazione del diritto. A proposito del processo di convergenza tra legislatore, parti sociali e giurisprudenza sugli indici della rappresentatività comparata).
Si tratta, peraltro, di indicatori non del tutto nuovi, se pensiamo a quanto era stato proposto – seppur da una diversa compagine di datoriali (Abi, Ania, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria, Legacoop) – all’epoca del c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici (Nota sui criteri di verifica del requisito della maggiore rappresentatività comparata individuati nel d. lgs correttivo del “codice degli appalti” (d. lgs. n. 36/2023)).
A ciò dovrebbe seguire un’analisi della consistenza associativa e cioè del numero di imprese associate.
I perimetri contrattuali
Convitato di pietra dell’intero sistema è quello dei perimetri contrattuali, su cui le datoriali si impegnano formalmente a finalizzare il processo di verifica e razionalizzazione, anche sulla scia delle richiamate innovazioni introdotte al CNEL, per cui i CCNL sono organizzati anche con riferimento ai codici della classificazione ATECO corrispondenti a quanto definito nel campo di applicazione di ciascuno di essi (vedi M. Tiraboschi, Il “nuovo” archivio CNEL dei contratti collettivi di lavoro). Ciò anche in chiave anti dumping contrattuale, considerando una «palese violazione dei principi e delle finalità» dell’accordo stesso l’estensione dei campi di applicazione oltre i confini della propria attività di rappresentanza.
Oltre il (solo) mutuo riconoscimento
Il documento risente certo del complesso intersecarsi degli interessi di cui sono portatrici le diverse associazioni firmatarie ma pare costituire un punto di non ritorno rispetto ai rapporti tra esse e di esse nei confronti delle organizzazioni sindacali. È cioè un tentativo tangibile di superare uno dei principi cardini del sistema di relazioni industriali italiano, quello del riconoscimento reciproco, in forza del quale i contraenti (parti sociali) si abilitano quali interlocutori rappresentativi e legittimati a negoziare pur in assenza di un dato normativo (permane la libertà di iniziativa sindacale e l’inattuazione dell’art. 39 Cost.) o empirico (la misurazione della rappresentatività).
Marco Menegotto
Ricercatore Adapt
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