Il mio canto libero – Morti sul lavoro: applicare ai subappalti nelle costruzioni le norme per gli ambienti confinati

Bollettino ADAPT 26 febbraio 2024, n. 8
 
I tragici infortuni mortali sul lavoro dei giorni scorsi hanno subito indotto una richiesta di inasprimento dell’apparato sanzionatorio. In realtà, il codice penale già prevede varie ipotesi di reato fino all’omicidio colposo con l’aggravante della violazione delle norme prevenzionistiche. Più concretamente dovrebbe invece essere considerato il tema della qualificazione (e dei conseguenti controlli) dei subappalti nelle costruzioni. Già nel 2008 fu considerato nel testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro attraverso norme transitorie sugli obblighi minimi e il rinvio ad un atto amministrativo per disposizioni più complesse. Il tempestivo tentativo di introdurre una disciplina più evoluta, inclusa una sorta di patente a punti per le aziende, fu bloccato da contrasti tra le parti sociali. Da allora ad oggi, i diversi governi che si sono succeduti non hanno riproposto l’argomento e, anzi, la commissione consultiva, rappresentativa dei corpi sociali interessati, da molto tempo non viene convocata.
 
Tuttavia nel 2011, a seguito di ripetuti infortuni mortali negli ambienti sospetti di inquinamento e “confinati” (silos, cisterne, cunicoli e simili), è stata prodotta con unanime consenso una normativa per la qualificazione delle attività in questi contesti che ora potrebbe costituire il modello, necessariamente adattato, per una disciplina applicata a tutte le imprese della filiera delle costruzioni con limitate eccezioni quando il committente è persona fisica. Il decreto dispone per tutte le imprese in subappalto il consenso preventivo del committente; obblighi in materia di formazione, informazione, valutazione sui rischi, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze; il vincolo di personale assunto con contratti certificati e con esperienza almeno triennale in misura non inferiore al 30%; il dovere di rispettare i contratti piu applicati (compreso il contributo agli enti bilaterali).
 
Il committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato, che vigili sulle attività che si realizzano nel cantiere per garantire la circolazione delle informazioni e limitare il rischio da interferenza” delle lavorazioni. Il mancato rispetto di queste previsioni determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare.
 
Dopo lunga attesa, può essere questo il momento di decidere.
 

Maurizio Sacconi
Chairman ADAPT Steering Committee
@MaurizioSacconi

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