Governare l’algoritmo: l’integrativo Barilla e i CCNL pubblici, due metà della stessa disciplina

Interventi ADAPT

| di Emiliano Carmignani

Mentre le ipotesi di CCNL Funzioni Centrali e Funzioni Locali introducono per la prima volta una disciplina dell'intelligenza artificiale nel lavoro pubblico, l'integrativo del gruppo Barilla del 16 luglio 2026 affronta lo stesso tema con una tecnica opposta. Il confronto mostra che ciascuno dei due modelli possiede l'elemento che manca all'altro, e che il punto di sintesi è, in entrambi i casi, la contrattazione decentrata.

Due tecniche opposte per lo stesso problema

Nelle scorse settimane il lavoro pubblico ha disciplinato per la prima volta a livello contrattuale l’intelligenza artificiale: le ipotesi di CCNL Funzioni Centrali, sottoscritta il 9 giugno 2026, e Funzioni Locali, sottoscritta il 21 luglio, dedicano al tema un titolo apposito. Negli stessi giorni, nel settore privato, il rinnovo dell’integrativo del gruppo Barilla, firmato il 16 luglio, affronta la stessa materia con una tecnica redazionale opposta. Messi a confronto, i due modelli non si limitano a divergere: ciascuno possiede la parte che all’altra manca. Il contratto nazionale pubblico scrive una regola precisa e la colloca dove conta poco; quello privato costruisce una fitta rete di confronto e la lascia priva di regola. Norma senza presidio da un lato, presidio senza norma dall’altro.

Il pubblico: una regola nitida a tutela attenuata

I due contratti pubblici costruiscono una disciplina dai contorni netti, come ho analizzato in un precedente contributo su questo Bollettino. Quando l’amministrazione introduce sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro ne dà informativa preventiva alle rappresentanze sindacali, coerentemente con le modalità dell’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997; l’utilizzo non può dare luogo a decisioni esclusivamente automatizzate senza un intervento umano appropriato e congruo, e la responsabilità dei dirigenti non è delegabile ai sistemi di IA; il monitoraggio dell’impatto è affidato a un organismo paritetico per l’innovazione. È una regola scritta, con un oggetto e un divieto definiti.

Il limite non sta nella regola, ma nella sua collocazione. Le implicazioni dell’IA sulla qualità del lavoro e sulla professionalità rientrano tra le materie della contrattazione integrativa per le quali, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, prorogabili di altri trenta, in assenza di accordo la parte datoriale riassume la propria libertà di decisione unilaterale. Sul versante dell’organizzazione algoritmica del lavoro, dunque, il confronto sindacale ha un termine breve oltre il quale l’amministrazione procede da sola. La regola è nitida; il presidio che dovrebbe renderla effettiva è tra i più deboli previsti dal sistema.

Il privato: cinque sedi di confronto, nessuna regola

L’integrativo Barilla non dedica all’IA un titolo né un articolo. La distribuisce lungo l’intero accordo, in cinque sedi diverse. Al Comitato ristretto, sede di raccordo tra Direzione e Segreterie Nazionali, è affidata attenzione particolare agli investimenti tecnologici, digitali e in IA. Il Coordinamento Sindacale Nazionale, composto da cinquantuno rappresentanti e convocato due volte l’anno, esamina tra le altre materie gli investimenti di particolare rilevanza, ivi compresi quelli relativi a sistemi di AI, che incidano su processi produttivi, organizzazione del lavoro e occupazione, con richiamo espresso all’articolo 4 della legge n. 300 del 1970. A livello di sito, le rappresentanze sindacali unitarie sono destinatarie di momenti specifici di informazione e consultazione per gli investimenti basati su automazione, digitalizzazione o intelligenza artificiale che generino impatti rilevanti sull’assetto organizzativo o sul contenuto delle mansioni. La stessa clausola è ripetuta alla lettera nel capitolo dedicato alla salute e sicurezza, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza come interlocutori. La formazione, infine, lega i fabbisogni formativi ai fattori di trasformazione e innovazione tecnologica, digitale e legata all’IA.

La forza di questo impianto è la pervasività. L’IA non è confinata in un titolo, ma innerva la relazione tra parte datoriale e parte sindacale a ogni livello, dal vertice strategico al sito produttivo, e vi entra anche dal lato della prevenzione, che il testo pubblico non tocca. Il limite è speculare a quello del pubblico. Le formule sono programmatiche: affermare che si sottolinea la necessità di prevedere momenti specifici di informazione e consultazione non stabilisce quando l’informazione è dovuta, che cosa deve contenere, né quali conseguenze produca la sua omissione. Dove il contratto pubblico definisce l’oggetto dell’informativa e ne àncora il contenuto all’articolo 1-bis, quello privato evoca il confronto senza disciplinarlo.

Un punto merita di essere isolato, perché qui il privato fa meglio del pubblico. L’accordo stabilisce che Direzione e Segreterie Nazionali concordino quali informazioni siano qualificabili come segreto industriale. È una qualificazione bilaterale di ciò che può essere sottratto all’informativa, là dove lo stesso articolo 1-bis, al comma 8, rimette di fatto quella valutazione al solo datore. Su un aspetto delicato come la trasparenza dell’algoritmo, Barilla costruisce una garanzia procedurale che né testo pubblico né la legge prevedono.

Il chiasmo, e cosa se ne ricava

Il confronto disegna un chiasmo. Il pubblico ha la norma e non la forza: sa dire che cosa l’informativa deve contenere e che la decisione non può essere interamente automatizzata, ma colloca la materia dove la controparte può chiudere il confronto in sessanta giorni. Il privato ha la forza e non la norma: moltiplica le sedi del confronto e lo radica nella sicurezza e nell’articolo 4 della legge 300/1970, ma non dice quando quel confronto è obbligatorio né che cosa deve produrre.

Da qui si ricavano due indicazioni che ciascun modello trae dall’altro, e che i rispettivi livelli decentrati possono raccogliere fin da subito.

Il pubblico può prendere dal privato la pervasività e il radicamento. Concentrare il presidio dell’IA nel solo organismo paritetico per l’innovazione, che nel comparto delle Funzioni Locali è previsto unicamente negli enti con più di settanta dipendenti e che nella maggioranza dei comuni italiani non esisterà, significa lasciarne priva la parte più numerosa della pubblica amministrazione. Distribuire il tema su più sedi di confronto, come fa l’accordo Barilla, e agganciarlo espressamente alla salute e sicurezza, dove il decreto legislativo n. 81 del 2008 e la disciplina dello stress lavoro-correlato offrono strumenti già operativi, è una via che i contratti integrativi di ente possono percorrere senza attendere il livello nazionale.

Il privato può prendere dal pubblico la precisione della regola. Alle formule programmatiche dell’accordo mancano esattamente gli elementi che il testo pubblico possiede: il contenuto minimo dell’informativa, la soglia oltre la quale una decisione non può dirsi assistita da un intervento umano appropriato e congruo, le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo informativo. Sono precisazioni che la contrattazione di sito, richiamata dallo stesso accordo come luogo di adattamento, può introdurre dando corpo a ciò che il livello nazionale ha soltanto enunciato.

Il secondo tempo spetta ai tavoli

Il punto di convergenza tra i due modelli è, non a caso, lo stesso: entrambi rinviano al livello decentrato la parte che non hanno scritto. Nel pubblico i contratti integrativi di ente possono colmare i vuoti di perimetro e di sede; nel privato la contrattazione di sito può dare tempi e contenuti alle clausole di indirizzo. In un caso e nell’altro, la disciplina effettiva dell’algoritmo si scriverà ai tavoli, non nei testi nazionali.

Una circostanza recente rende questo secondo tempo più importante di quanto fosse fino a poche settimane fa. Con il cosiddetto Digital Omnibus, adottato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione europea il 29 giugno 2026, l’applicazione degli obblighi dell’AI Act sui sistemi ad alto rischio, categoria che comprende i sistemi di IA utilizzati nei luoghi di lavoro, è stata differita dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027. Per oltre un anno, dunque, il presidio dell’IA nei luoghi di lavoro resterà affidato più ai contratti che alla disciplina europea. Il contratto pubblico e quello privato hanno scritto, ciascuno a modo suo, una frazione di quella disciplina. Metterle insieme, nei tavoli integrativi, è il compito che entrambi lasciano aperto.

Bollettino ADAPT 7 settembre 2026, n. 31

Emiliano Carmignani

Esperto di relazioni sindacali e contrattazione integrativa negli enti pubblici di ricerca, dove ha diretto il settore delle relazioni sindacali*

*Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale