Dottori commercialisti verso le “competenze giuslavoristiche”? L’emendamento che fa discutere
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Giovanni Piglialarmi
L'approvazione dell'emendamento al disegno di legge di riforma dell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha riacceso il confronto sui confini delle competenze in materia giuslavoristica. Al centro del dibattito vi sono il significato della modifica approvata, la disciplina dettata dalla legge n. 12 del 1979 e le posizioni espresse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Sta facendo molto discutere il Disegno di Legge C. 2628, che, presentato su iniziativa del Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio il 30 settembre 2025, dispone una «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile».
In particolare, ad essere entrato nel vortice del dibattito è un emendamento (il 2.5) presentato dall’On. Francesco Gallo (deputato della lista “Sud chiama Nord”) all’art. 2 del Disegno di Legge, volto a specificare che nel riorganizzare le attività oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile mediante il riordino delle disposizioni vigenti (così recita l’art. 2, comma 1, lett. a), il legislatore delegato è chiamato a distinguere «le attività riservate da specifiche disposizioni di legge» per questa professione da quelle che tipicamente già svolge e che rientrano «nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, giuslavoristico [come aggiunge l’emendamento], societario e della crisi d’impresa».
L’emendamento, approvato durante la seduta del 21 luglio 2026 della II Commissione, ha suscitato fin da subito una pronta reazione da parte dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro il quale, con una nota pubblica del 23 luglio 2026, spiega che l’aggettivo, oltre ad essere ambiguo, non incide su quanto già disposto dalla legge n. 12 del 1979, la quale «non attribuisce agli altri professionisti [diversi dai consulenti del lavoro e cioè avvocati e commercialisti] una generale competenza in materia di diritto del lavoro, ma si limita ad autorizzarli allo svolgimento di determinati adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per conto delle imprese [peraltro, limitatamente ai territori dove hanno preventivamente informato l’ITL]. «Ben diverso» – prosegue la nota – «è il ruolo dei Consulenti del Lavoro, professionisti abilitati attraverso uno specifico percorso formativo, praticantato obbligatorio ed esame di Stato», i quali, una volta abilitati, possono esercitare le loro funzioni su tutto il territorio nazionale, senza la necessità di inviare alcuna preventiva informativa all’ITL di riferimento.
Non solo. La nota ricorda anche come, da un lato, la recente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di stabilire quali siano le differenze intercorrenti tra la professione di consulente del lavoro e quella di dottore commercialista e come questa differenzia si riverberi sulle funzioni riservate alla prima (tra le quali, quella dell’Asse.co) e che non possono essere estese alla seconda (sul punto, si rinvia a G. Piglialarmi, Ancora sulle funzioni specifiche del consulente del lavoro: una interessante sentenza del TAR Lazio, in Bollettino ADAPT 13 luglio 2026, n. 27); dall’altro, l’Ordine non ha perso l’occasione di ricordare che «il legislatore delegato non è chiamato ad attribuire nuove competenze professionali né a istituire nuove riserve», dovendo quindi evitare «qualsiasi ampliamento della sfera di competenza già riservata».
Si tratta di un disappunto che certamente non potrà essere trascurato. L’emendamento, peraltro, non dovrebbe produrre chissà quale effetto rivoluzionario, dovendosi rivelare tutt’al più tautologico rispetto a ciò che già oggi la legge 11 gennaio 1979, n. 12 prevede.
A partire dalla Legge Biagi (d.lgs. 30 settembre 2003, n. 276), infatti, le altre molteplici competenze in materia giuslavoristica non contemplate nella legge n. 12 del 1979 sono state affidate dal legislatore esclusivamente alla figura del consulente del lavoro, precludendole così a tutte le altre professioni contigue (per una disamina puntuale, cfr. G. Piglialarmi, La funzione del consulente del lavoro, 2020, ADAPT University Press).
L’emendamento Gallo, dunque, per quanto abbia suscitato un certo entusiasmo tra i dottori commercialisti – a tal punto da essere definito «uno dei passaggi più significativi del disegno di legge di riforma dell’ordinamento professionale, poiché recepisce sul piano legislativo una realtà consolidata da decenni», come si legge sul canale Facebook dell’Ordine – sembra essere destinato ad essere ridimensionato, se ad esso gli si attribuirà lo stesso significato ed effetto di ciò che l’art. 1, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 già dispone.
Bollettino ADAPT 27 luglio 2026, n. 29
Ricercatore in diritto del lavoro
Università eCampus
Condividi su:
