Dimissioni per giusta causa e prova dell’inadempimento datoriale ai fini del riconoscimento della NASPI

Interventi ADAPT

| di Antonio Tarzia

La Cassazione torna a restringere l’accesso alla NASPI per chi si dimette per giusta causa, richiedendo la prova di un grave comportamento datoriale. Una posizione che riaccende il confronto tra interpretazione giuridica e tutela costituzionale della disoccupazione involontaria, soprattutto nei casi in cui il lavoratore lasci l’impiego per condizioni oggettivamente insostenibili pur senza un illecito accertato del datore di lavoro.

Con due recenti e cronologicamente consecutive Ordinanze [n. 8564 pubblicata il 6/4/2026 e n. 1024 pubblicata il 21/04/2026] la Suprema Corte di Cassazione è tornata sull’obbligo del lavoratore di fornire all’INPS la prova documentale dell’esistenza di una “giusta causa di dimissioni” ai fini, e quale presupposto, per la corresponsione della NASPI.

Contestualmente affermando, nella seconda Ordinanza, il seguente principio di diritto:In tema di NASPI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario [….] richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro, tali da integrare un grave inadempimento o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto […]”.

Le Ordinanze si pongono nel solco della risalente sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionaleche, nel rigettare l’ordinanza di rinvio del giudice di Ravenna per presunta violazione dell’art.38 della Costituzione, ha stabilito che “l’ipotesi della giusta causa é presa in considerazione dall’art. 2119 cod. civ. il quale, ai fini della qualificazione del recesso del contraente, richiede che si verifichi “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Qualora la ricorrenza di detta condizione venga accertata dal giudice, “il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi involontario ai sensi dell’art. 38 della Costituzione in quanto indotto da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione della improseguibilità del rapporto”.

L’intervento del giudice, secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale, sarebbe “inteso ad impedire distorte conseguenze applicative del trattamento di favore”.

La successiva giurisprudenza, intervenuta sul punto, ha individuato alcune fattispecie in cui ricorre la “giusta causa delle dimissioni”. Tra queste: il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sessuali, il mobbing, le modifiche peggiorative delle mansioni, lo spostamento del lavoratore da una sede all’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. Ragioni che, almeno in parte, andrebbero di caso in caso accertate dal giudice attraverso un giudizio di cui, essendo l’INPS parte processuale, raramente si conclude in primo grado.

Alla sentenza della Corte Costituzionale ha fatto seguito la circolare [interpretativa?] n.163 del 20 ottobre 2003 con cui la stessa INPS ne ha sostanzialmente “svuotato” il contenuto edittale affermando che “il lavoratore dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti almeno la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Indicando, come esempi di documentazione probante: “diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza, sentenze, ecc., nonché ogni altro documento idoneo”. Con l’impegno del lavoratore stesso di comunicare all’INPS l’esito della controversia, giudiziale o extragiudiziale.

Un’interpretazione dunque più favorevole al lavoratore [e ad avviso di chi scrive più corretta, per quanto si dirà] che elimina l’obbligo di un lungo e costoso giudizio di accertamento della responsabilità [o inadempienza] del datore di lavoro, limitando il presupposto per richiedere la NASPI ad una “manifestazione di volontà di azione”.

Detta interpretazione “amministrativa” non ha tuttavia convinto la Corte di Cassazione [da ultimo, nella citata Ordinanza 8564/2026 sopra citata], la quale, senza entrare nel merito dei fatti oggetto del giudizio, ha riaffermato la supremazia della giurisdizione sulle circolari dell’INPS, qualificate come meri atti normativi interni che tendono ad indirizzare in modo uniforme l’attività degli uffici, che non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza.

Qualcosa tuttavia non torna nel ragionamento dei vari attori intervenuti nella questione.

La Corte Costituzionale ha [testualmente] affermato che “l’indennità di disoccupazione [oggi NASPI] è dovuta per le ipotesi in cui le dimissioni siano “indotte da comportamenti altrui”. L’espressione usata non autorizza a ritenere che detti comportamenti [si presume “datoriali”] siano necessariamente illeciti o fraudolenti, ma solo che risultino “idonei ad integrare la improseguibilità del rapporto”.

Nella vicenda oggetto dell’Ordinanza 1024/2026, ad esempio, la Cassazione ha rinviato la causa al Giudice d’Appello che aveva accolto il ricorso di una lavoratrice, trasferita dalla sede di Milano a quella di Catania, alla quale l’INPS aveva negato la NASPI non avendo la stessa fornito prova dell’eventuale comportamento illecito del datore di lavoro, essendosi limitata ad esibire una diffida legale all’impresa da parte del suo avvocato.

Ma se anche, all’esito del giudizio, il trasferimento risultasse giustificata da motivi tecnici, organizzativi o produttivi, non si potrebbe ragionevolmente escludere la sussistenza di una “causa giusta” che ha costretto la lavoratrice a rassegnare le dimissioni!

Nè può sostenersi che la finalità dell’art. 38 Cost. sia esclusivamente quella di evitare accordi fraudolenti tra lavoratore e impresa [finalizzati cioè a percepire la NASPI non dovuta e/o a liberarsi di un costo aziendale, ponendolo in carico alla collettività]. La “causa giusta di dimissioni” non sempre, né necessariamente, presuppone la prova dell’inadempimento datoriale, né quella di evitare un tentativo di truffa, costituendo essa stessa una causa autonoma e distinta, oggettivamente valutabile, che dà diritto alla NASPI.

Solo in tal modo si dà attuazione al dettato dell’art.38 Cost., che prevede l’intervento previdenziale a sostegno del lavoratore nei diversi casi in cui può ravvisarsi la disoccupazione involontaria.

Ragionando in modo opposto, sostenendo cioè che le dimissioni del lavoratore siano sempre da considerarsi volontarie fino a prova contraria, non si coglie, ad avviso di chi scrive, lo spirito della Costituzione sostanziale che tutela le condizioni di lavoro come un diritto sociale ed un valore fondante del nostro Ordinamento giuridico.

Nel caso in esame, soppesando i pro e i contro di un trasferimento ad oltre mille chilometri di distanza dalla sede di assunzione, la lavoratrice si è posta la necessità di porre su un simbolico “piano cartesiano” le sue coordinate per calcolare, in termini micro-economici, la “curva di indifferenza” delle opposte opzioni. E dovendo scegliere tra la conservazione del posto di lavoro a fronte di un disagio personale e familiare, evidentemente oneroso, e quella di lasciarlo per conservare la serenità di una decente vita sociale, ha scelto quest’ultima. A prescindere dalla legittimità del comportamento datoriale. Tamen coactus voluit, dicevano i latini.

Accogliendo la tesi opposta si violerebbe il principio di solidarietà sociale posto a fondamento dell’art.38 della Costituzione, che nulla ha a che vedere con il comportamento inadempiente di una parte contrattuale, che trova a sua volta tutela nell’art. 2119 cod.civ.

Se ciò è vero, nelle due citate Ordinanza il Giudice del diritto non ha correttamente interpretato la decisione della Corte Costituzionale né, indirettamente, il principio costituzionale da cui essa scaturisce.

In tal modo costringendo la lavoratrice ad affrontare e sostenere i tempi ed i [costi di ben 4 successivi gradi di giudizio per [sperare di] ottenere quella misura di sostegno economico immediato di cui avrebbe avuto immediato bisogno. E che, nel migliore dei casi, arriverà [se arriverà] troppo tardi rispetto alle contingenti necessità della stessa.

Bollettino ADAPT 18 maggio 2026, n. 19

Antonio Tarzia

Avvocato

ADAPT Professional Fellow