Decontribuzione Sud: il TAR boccia la tesi dell’INPS

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Bollettino ADAPT 22 febbraio 2021, n. 7

 

Il TAR Lazio, con decreto del 13 febbraio 2021, si è pronunciato in via cautelare su un ricorso avverso il messaggio INPS 11 gennaio 2021, n. 72, proposto da alcuni datori di lavoro e promosso dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Oggetto del giudizio è l’applicabilità dell’esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, c.d. “Decontribuzione Sud”, alla tredicesima mensilità.

 

La norma in questione prevede un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.

 

Con messaggio n. 72 del 2021, l’INPS ha evidenziato che l’esonero spettasse per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e ha ritenuto, di conseguenza, che la decontribuzione potesse trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre ottobre 2020 – dicembre 2020.

 

Quindi, a giudizio dell’Istituto, la decontribuzione Sud doveva essere applicata soltanto ai tre ratei della tredicesima maturati negli ultimi tre mesi del 2020, in considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero previsto dalla norma.

 

Dato che il messaggio è stato pubblicato in data 11 gennaio, quando molti datori di lavoro avevano già predisposto il pagamento della gratifica natalizia ai sensi del D.P.R. n. 1070 del 1960 e dei relativi contributi (da pagare entro il 16 gennaio), l’Istituto ha altresì previsto che coloro che avessero già calcolato l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, avrebbero dovuto rideterminare l’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte e restituire la maggior somma (relativa ai ratei dei mesi da gennaio a settembre) nelle denunce di competenza gennaio 2021 (e cioè entro il 16 febbraio 2021).

 

Questa interpretazione non è stata condivisa dall’ANCL, il sindacato dei Consulenti del Lavoro, che ha sostenuto alcuni datori di lavoro nella decisione di adire il giudice amministrativo. A sostegno del ricorso, le imprese ricorrenti hanno addotto che l’art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 314 del 1997 prevede che “le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”.

 

La tredicesima, come noto, è una voce retributiva differita e, quindi, anche se maturata mensilmente, viene corrisposta al lavoratore in un momento successivo, in genere entro il periodo delle festività natalizie. Essa dovrebbe rappresentare una eccezione all’applicazione del principio di competenza ex art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 314 del 1997, sulla base del quale, per determinare la base imponibile contributiva, il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro.

 

Pertanto, il punto della questione è stabilire quando nasce l’obbligazione contributiva, se al momento della maturazione del rateo mensile o a quello della corresponsione della tredicesima.

 

Il TAR Lazio, in sede cautelare, ha ritenuto ci fossero i presupposti per accogliere il ricorso e disporre la sospensione degli atti amministrativi impugnati. In particolare, l’incertezza dell’interpretazione della normativa fornita dall’INPS nel messaggio n. 72, ritenuta sussistente sotto il profilo del fumus boni iuris, è stata ritenuta sufficiente anche ad integrare il requisito del periculum in mora, in quanto le aziende avrebbero dovuto rispettare l’imminente scadenza del 16 febbraio per la corresponsione dei pagamenti e del versamento dei contributi, il cui mancato rispetto avrebbe esposto le stesse alle sanzioni amministrative per omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente.

 

Tale posizione, se confermata nella pronuncia di merito, chiarirebbe che il campo di applicazione dell’esonero contributivo ex art. 27 D.L. n. 104 del 2020 non va circoscritto ai soli ratei maturati nell’ultimo trimestre 2020, ma va allargato all’intero imponibile della tredicesima mensilità, rilevando il momento della corresponsione della stessa, e cioè il mese di dicembre. Pertanto, si verrebbe a definire un altro importante principio in materia di retribuzione differita.

 

Francesco Lombardo

ADAPT Junior Fellow

@franc_lombardo

 

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