Contratto di ricollocazione in Sicilia. Differenze con l’assegno di ricollocazione

L’assegno di ricollocazione stenta a partire. Malgrado sia stata resa pubblica la delibera dell’Anpal n. 9 del 28 novembre 2016 con le allegate modalità di attuazione. Ciò per una richiesta di revisione da parte delle Regioni, forti dell’esito referendario le quali hanno chiesto, come dichiarato dal Presidente, Prof. Maurizio Del Conte, «un maggiore coinvolgimento dei Centri per l’impiego pubblici» (Le regioni stoppano la ricollocazione, Italia Oggi).

Se è tormentata l’applicazione di questa misura di politica attiva del lavoro a livello nazionale, individuato quale uno dei punti maggiormente qualificanti e innovativi del Jobs Act (Jobs Act e contratto di ricollocazione: prime interpretazioni e valutazioni di sistema, M. Tiraboschi, Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4/2015), quel che è nato in Sicilia, contratto di ricollocazione, non lo è di meno.

La Sicilia era la seconda ad averlo dato alla luce dopo la giunta Zingaretti (Contratto di ricollocazione: la Sicilia segue l’esempio del Lazio, Pietro Ichino): il legislatore siciliano lo individuò all’art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

A breve è seguito il D.A. 15 giugno 2015 n. 12, rettificato con altro D.A., il n. 17 del 14 ottobre 2015, seguito dalle modalità operative. Esso si “ispirava” al contratto di ricollocazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, abrogato e sostituito dall'<<assegno di ricollocazione>> previsto dall’art. 23 del successivo D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Da qui la necessità dell’amministrazione regionale, anche in forza dell’art. 12 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (non citata nel provvedimento), di sostituire i due decreti con il D.A. 1° agosto 2016 n. 3421, non seguito ad oggi da alcuna disposizione applicativa malgrado la previsione inserita al 2° comma dell’art. 20 di quest’ultimo D.A. (tutta la documentazione qui citata è consultabile alla pagina dedicata del Dipartimento della Regione Sicilia).

Pubblicate le disposizioni attuative nazionali si rende necessario un esame comparato con il provvedimento regionale al fine di verificarne l’applicazione stante la previsione secondo la quale la misura regionale è posta ad integrazione rispetto all’assegno di ricollocazione previsto dall’art. 23 del decreto legislativo 150/2015: specifica meglio che essa vede destinatari quel target di lavoratori che non sono interessati all’assegno di ricollocazione previsto dal succitato decreto legislativo.

Una prima differenza si pone nel momento in cui è possibile formulare la richiesta dell’AdR: nella delibera Anpal è previsto che gli interessati possono far richiesta al centro per l’impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio, ovvero mediante la procedura telematica di cui all’articolo 20, comma 4; nel provvedimento della Sicilia la scelta deve essere effettuata al momento della stipula presso il C.P.I. competente del patto di servizio.

 

Sui destinatari rilevanti sono le differenze.

Proprio per la misura integratoria oltre che essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno un anno la misura regionale prevede che i destinatari debbano essere inoccupati in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di lavoro non percettori di NASpI così ponendo in rilievo la prima differenza con la misura nazionale la quale prevede che essa spetta ai “disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (…) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi”. D’altronde nella delibera n. 9 è espressamente inibito l’accesso ai disoccupati percettori di NASpI da più di quattro mesi, già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate dalle Regioni. Altro e terzo preliminare requisito imposto dal provvedimento regionale si rinviene nell’età del destinatario: età compresa tra i 18 anni compiuti e inferiore ai 67 anni.

La quarta esclusione presente nel D.A. Sicilia, al di la della tecnica utilizzata, si rinviene nei definiti lavoratori a rischio di disoccupazione (ovvero CIGS per cessazione, anche parziale, dell’attività dell’azienda, oppure sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro o ancora in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà) e nei lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o autonomo hanno un reddito annuo pari a superiore a quello esente da IRPEF e come tali non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi) in ritenuta difformità, quest’ultimo, allo Stato di disoccupazione disciplinato dall’art. 19 del D. Lgs. 150. La delibera nazionale pone una seconda esclusione, non presente in quella isolana, con riferimento alle persone coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico, quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro.

Rispetto alle previsioni presenti nei primi due DD.AA. (giovani inoccupati e disoccupati purché non oggetto delle azioni connesse al piano operativo di Garanzia Giovani, inoccupati e disoccupati con età superiore a 30 anni) i destinatari individuati si sono notevolmente ristretti così da far sorgere spontanea la domanda: “chi può accedere alla misura regionale?”. Escludendo infatti i soggetti non percettori di NASpI essi rimangono esclusi, per la condizione posta di scegliere lo strumento solo al momento della stipula … del patto di servizio, non solo durante il periodo di percezione del sostegno economico (massimo 2 anni) ma anche successivamente (per la misura sanzionatoria si richiama il disposto dell’art. 21 del D.lgs. 150/2015 come modificato dal D. Lgs. 185/2016, in prassi Circolare Inps 15 dicembre 2015 n. 224; si ricorda poi che in attesa del previsto D.M. di cui all’art. 25 per offerta di lavoro congrua bisogna ricondursi all’articolo 4, comma 41, e 42 della legge Fornero.). Escludendo oltremodo i soggetti a rischio di disoccupazione, ancorché per alcune previste misure oggi non più operabili, rimane, in linea teorica, accedere alla misura regionale in sostituzione della NASpI.

Non si rilevano ulteriori sostanziali differenze tra le due misure in osservazione. Entrambe prevedono la possibilità del soggetto interessato di avvalersi di un centro per l’impiego o di un soggetto accreditato. Così come, se pur si è in attesa come detto delle modalità operative isolane, entrambe pongono attenzione al conseguimento di un risultato occupazionale, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato.

 

Angelo Vitale

ADAPT Professional Fellow

@VitaleAngelo

 

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