Ccl Gruppo Unipol: un’interessante regolazione pattizia della solidarietà nelle esternalizzazioni

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Il CCL del Gruppo Unipol, sottoscritto il 13/05/2016 tra la capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed i sindacati aziendali – FISA/CGIL, FIRST/CISL, UILCA, FNA, SNFIA e FISAI –, rappresenta un innovativo esempio di regolazione delle esternalizzazioni in un settore, quale quello assicurativo, in cui l’applicazione del regime solidale per le obbligazioni retributive e contributive non è di intuitiva ed immediata invocazione.

 

Benché la giurisprudenza di merito prospetti l’eventualità di un’applicazione se non proprio analogica, quantomeno estensiva dell’art. 29, c. 2, legge Biagi, in favore di figure negoziali assimilabili all’appalto in forza del medesimo schema funzionale nella sostanza invocato, il testo legislativo, pur nelle sue numerose formulazioni, non si è mai spinto in termini espliciti verso un’estensione attuativa del precetto solidale.

 

Al contrario, la contrattazione collettiva manifesta una capacità regolativa dei fenomeni di outsourcing latamente intesi più efficace e pratica dell’intenzione legislativa, dimostrando di sapersi far carico delle esigenze protettive delle ragioni creditorie dei lavoratori – ed in un certo senso pure degli enti – senza scoraggiare o, peggio, deprimere, le scelte imprenditoriali.

 

In questo senso, l’art. 25 del predetto CCL del Gruppo Unipol, significativamente rubricato Occupazione nelle agenzie in appalto, prevede, al proprio c. 1, che «L’Azienda su richiesta delle OO.SS. si impegna a far obbligo all’Agente, nel corso del mandato, del rispetto della legge e dei contratti vigenti in tema di rapporto di lavoro e dell’osservanza delle norme previdenziali ed assistenziali in favore dei suoi collaboratori. Nel caso di mancato rispetto, l’Impresa si adopera per ottenere l’osservanza delle norme. Ove l’Agente a ciò non addivenisse essendosene accertata la responsabilità, l’Impresa revocherà il mandato entro 60 giorni».

 

Altresì, il predetto articolo, al proprio c. 4, stabilisce che «Nell’ambito delle iniziative volte a perseguire una corretta dinamica relazionale tra i soggetti coinvolti nella gestione delle agenzie in appalto [corsivo nostro, NdA] … l’Impresa raccomanderà all’Agente di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale».

 

Le riportate pattuizioni vanno segnalate sia per considerazioni di metodo che di merito. In relazione alle prime, è opportuno rilevare come la regolazione dell’obbligatoria osservanza della legge e, maggiormente, delle sue eventuali violazioni, trovi nella fonte pattizia l’occasione per disciplinare in modo efficace e concreto le esigenze emergenti nel settore produttivo cui è rivolta. Una scelta di tal sorta, oltretutto, offre l’indubbio vantaggio di evitare e/o ridurre lo scollamento dell’applicazione di una disposizione uguale per tutti i settori produttivi in presenza del negozio tipico stipulato, con l’inevitabile conseguenza di risultare in concreto utile soltanto in alcuni casi, laddove nella maggior parte può risolversi in una disciplina insufficiente e/o eccessiva.

 

Con riferimento alle osservazioni di merito, la previsione di una graduazione nelle conseguenze dell’inosservanza delle disposizioni legislative e contrattuali, tale per cui ad un primo intervento di tipo persuasivo compiuto dal mandante Gruppo Unipol fa seguito, in caso di perdurante situazione di non conformità legislativa e/o contrattuale, la revoca del mandato – imputato, plausibilmente, ad un inadempimento negoziale di non scarsa importanza –, indica una soluzione regolatoria degna di interesse.

 

In particolare, la prospettazione dello scioglimento del contratto di agenzia, con la relativa impossibilità, in capo all’Agente inosservante la normativa e/o il Ccnl, di proporre i prodotti assicurativi del Gruppo, testimonia una sorta di pena privata che, se correttamente declinata all’atto pratico mediante meccanismi che permettano di accertare la responsabilità dell’Agente e di prevedere una tempistica di reazione alla medesima, può rivelarsi più utile della soluzione legislativa rappresentata dal giudizio di cognizione, prima, e di escussione, poi.

 

Infatti, malgrado la recente abrogazione, ad opera del d.l. n. 25/2017, conv. in l. n. 49/2017, del beneficio di preventiva escussione eccepibile dall’obbligato in solido, il permanente lasso di tempo necessario affinché tanto il lavoratore quanto l’ente ottengano il dovuto costituisce tuttora un ostacolo alla configurabilità di un rimedio previsto proprio per evitare che le triangolazioni produttive nascondano intenti elusivi degli obblighi negoziali o normativi.

 

Al contempo, la fungibilità dei negozi tipici che la disciplina pattizia in commento compie per favorire l’osservanza delle disposizioni contrattuali e normative, tale per cui il mandato è considerato alla stregua di un appalto, nel confermare la bontà dell’intuizione di un sempre crescente filone curiale di merito, segnala anche la scopertura della previsione di legge, che sembra ancora vincolata, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del ricorso all’appalto temperato dal vincolo solidale introdotta dalla legge Biagi, ad un approccio troppo formalistico, incapace di fornire una risposta utile alle variegate espressioni del lavoro esternalizzato.

 

L’auspicio, allora, è che il legislatore sappia correttamente interpretare i segnali che la contrattazione collettiva di secondo livello propone, valutando l’opportunità di abbandonare una disciplina unica per tutti i settori produttivi, o, se quest’ipotesi è tuttora prematura, di affiancare al “regime generale” della solidarietà la possibilità di ulteriori previsioni di fonte negoziale.

 

Giovanna Carosielli

Funzionario ispettivo ITL Bologna

@GiovCarosielli

 

(*) Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza

 

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