Il suicidio da stress lavorativo nella sentenza del Tribunale penale di Torino del 20 luglio 2026
Interventi ADAPT, Salute e sicurezza
| di Antonio Tarzia
La sentenza del Tribunale di Torino che ha riconosciuto il nesso causale tra le condizioni di lavoro e il suicidio di un autista riaccende il dibattito sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro e sulla responsabilità datoriale. In attesa del deposito delle motivazioni, emergono numerosi profili di interesse relativi all'accertamento del nesso causale, all'organizzazione del lavoro nel settore dell'autotrasporto e ai più recenti orientamenti della giurisprudenza.
È ancora presto per azzardare un commento esaustivo della vicenda, ma in attesa delle motivazioni della sentenza, annunziate per il 18 ottobre 2026, si può far cenno ad alcuni elementi che sembrano importanti e che si confida siano stati oggetto di attenta valutazione da parte dei Giudici.
Elementi che si ritiene siano rilevanti rispetto alla dolorosa vicenda umana di un lavoratore cinquantanovenne, con mansioni di autista in un’impresa di autotrasporti, a quanto si legge in buona salute fisica, suicidatosi per non aver retto alle “pressioni fisiche e psicologiche” del lavoro, che svolgeva da molti anni, a causa del contesto lavorativo [asseritamente] oppressivo che il lavoratore, a quanto si legge, non era più in grado di sopportare.
Le notizie disponibili, ancora frammentarie – ex multis: TorinoOggi.it del 20 luglio 2026 sono attualmente limitate al dispositivo della sentenza emessa il 20 luglio 2026, ed hanno assunto un clamore mediatico [forse eccessivo, per quanto si dirà], non tanto per l’evento tragico in sè – il suicidio del lavoratore è avvenuto nel marzo del 2023 – quanto perché il Tribunale di Torino, a distanza di oltre 3 anni dalla data dei fatti, ha riconosciuto un nesso causale diretto tra l’organizzazione del lavoro, asseritamente contraddistinta tra “ritmi massacranti, condotte aggressive, violente e vessatorie dell’impresa” e la decisione del lavoratore, caduto “in uno stato di prostrazione psicologica”, di gettarsi dal balcone della sua casa di abitazione. [Sul punto si segnala anche l’articolo on line del 21 luglio 2026 edito su La Stampa]
Il Giudice di Torino ha condannato a pene disgiunte, rispettivamente di 1 anno ed 8 mesi di reclusione il Titolare ed il Preposto della società datrice di lavoro, ai quali sarebbero state contestate due fattispecie di rilevanza penale: lo stalking [art.612 bis c.p.] e l’art.586 [nella prospettiva, in tal caso, della morte per conseguenza di altro delitto].
Non è ancora chiaro se entrambi i reati siano stati contestati ai due coautori, né il criterio adottato dai Giudici per la commisurazione della pena [principio del cumulo di reati o criterio dell’attrazione, ex art. 84 c.p., del reato meno grave in quello più grave]
E‘ scontato tuttavia che la vicenda avrà un ulteriore seguito processuale, sia riguardo la sussistenza di un nesso causale tra azione [comportamento vessatorio da parte dell’azienda e turni massacranti] e l’evento [il suicidio del lavoratore] sia nell’ipotesi che la sentenza non abbia deciso il fatto nella sua completezza o non abbia dato adeguata e completa risposta alle questioni discusse tra le parti durante il processo.
La giurisprudenza lavoristica, in realtà, nonostante i rilanci di stampa parlino di “primo caso di condanna per morte da stress lavorativo”, non è nuova a questi temi ed è sempre molto attenta, per non dire critica, a riconoscere la sussistenza di un nesso causale diretto in vicende che coinvolgono la vita stessa del lavoratore, che si spegne in conseguenza delle condizioni di lavoro. E così pure nel riconoscere nuove malattie professionali non rientranti nella tabellazione n INAIL, peraltro di recente aggiornate dal Ministero del Lavoro con il DM 15 novembre 2023 che le ha classificate in categorie basate sulla “probabilità di correlazione”.
Si cita, per tutte, la recente Ordinanza n.26923 del 7 ottobre 2025 della Suprema Corte di Cassazione, che riguardava la morte di un dirigente per infarto da stress lavorativo – e che sembra aver indirizzato il giudice torinese – la quale, [questa sembra la vera novità] ha affermato il principio che in caso di morte del lavoratore l’impresa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di tutela per evitare l’evento, una volta dimostrato il legame tra condizioni di lavoro e il danno alla salute.
Evitando comunque di intervenire in “fatti” ed “antefatti” di cui poco ancora si conosce e si legge, si può tuttavia evidenziare che i “turni e l’orario di lavoro stressante” sono, almeno in parte, connaturati a questa particolare tipologia di lavoro, che trova disciplina non solo nel contratto collettivo comparativamente più rappresentativo al quale aderisce la stragrande maggioranza delle imprese di autotrasporti [il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, rinnovato il 6 dicembre 2024 e vigente fino al 31/12/2027] ma anche nel Regolamento CE n. 51/2006, che disciplina la materia degli orari di lavoro nel settore trasporto nell’ambito dell’Unione Europea.
Dal Regolamento si ricava che il periodo di guida giornaliera non deve superare le 9 ore, con possibile estensione a 10 ore per due volte a settimana, con pause di almeno 45 minuti da effettuare dopo 4 ore e mezza al massimo. Il tempo totale settimanale di guida non può superare le 56 ore e il tempo di guida quindicinale non può superare le 90 ore.
La disciplina europea può essere oggetto di deroghe nazionali, che nel caso specifico dell’Italia si trovano riprodotte nel citato CCNL di categoria, il quale distingue tra personale viaggiante “ordinario” e personale viaggiante “discontinuo”, la cui sostanziale differenza è data dai cosiddetti “tempi di attesa”.
La disciplina è contenuta negli art. 11 e 11bis del contratto collettivo, e dispone che l’orario medio settimanale di lavoro, pari alle 48 ore di legge [ridotto a 44 in fase di rinnovo contrattuale], può essere esteso fino a 60 ore settimanali ferma restando la media delle 48 ore calcolata in un periodo di sei mesi. Dall’orario di lavoro restano esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi per i divieti di circolazione ed i periodi di attesa della chiamata al lavoro [per gli autisti “discontinui”], che non vengono conteggiati per mera convenzione contrattuale pur essendo poco credibile che detti periodi non siano tra loro interdipendenti ai periodi di effettivo lavoro in cui il lavoratore resta “a disposizione” del datore di lavoro.
Gli Accordi collettivi di 2° livello, che per evidenti motivi di gestione sono sottoscritti dalla stragrande maggioranza delle imprese di autotrasporto, provvedono a loro volta a forfettizzare il trattamento di trasferta ed i compensi per l’orario straordinario essendo evidente la pratica impossibilità di monitorare la prestazione senza misure invasive della privacy e senza violare la regola del divieto del controllo a distanza. Di tal ché l’orario medio di lavoro, comprensivo dello straordinario e dei vari periodi computabili [tra cui il carico e scarico e le pratiche doganali e i tempi di trasporto su nave o traghetto] portano l’orario medio settimanale di lavoro effettivo intorno alle 56/57 ore, estensibile, come detto a 60 ore ed al netto dei periodi “non conteggiabili”.
Per completezza va aggiunto che le violazioni dell’orario di guida comportano sanzioni fino a 7200 euro e che la manomissione [o la contraffazione] del tachigrafo comporta la sanzione fino a 5940 euro, ferma restando l’applicazione dell’art. 473 del c.p. Sanzioni che, per il principio di solidarietà enunciato dalla l.689/1981 sono contestate al conducente ed al titolare dell’impresa proprietaria del veicolo, che dunque hanno tutto l’interesse a non violarle, giacchè, tra l’altro, comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per l’autista.
Né difettano i controlli da parte delle forze di polizia, che riguardano l’intera documentazione di viaggio, le condizioni tecniche del mezzo, lo stato psico-fisico dei conducenti, i tempi di guida e di riposo ed il carico [c.d. “operazioni Truck e bus”, che si svolgono nell’intero ambito europeo in modo coordinato e disciplinato].
Ciò detto, va affermato che la faticosità implicita del lavoro di autista non può essere ulteriormente aggravata da comportamenti vessatori che acuiscano, anziché ridurre, lo stress lavoro correlato. Resta dunque l’obbligo del datore di lavoro di adottare ogni misura organizzativa utile ad ”alleggerire” questa faticosità, nel suo stesso interesse considerando la difficoltà a reperire figure di lavoratori adeguate, in possesso delle caratteristiche fisiche e professionali necessarie, tenendo conto, oltretutto, che gli autisti debbono costantemente confrontarsi con persone, amministrazioni, regole e lingue molto diverse ogni volta che passano un confine di Stato.
Azzardando una prima conclusione, si potrebbe ipotizzare che la pena non particolarmente grave trovi giustificazione nella prevalente rilevanza penale data dai giudici al reato di stalking lavorativo, tenuto conto sia del naturale contesto generale in cui si svolge la mansione di autista sia delle misure, evidentemente non congrue, adottate dall’impresa a tutela del lavoratore.
Difficile invece, al momento, ricostruire il percorso logico effettuato dai giudici per stabilire il nesso causale tra azione ed evento, che avrebbe condotto al suicidio il lavoratore. Su questo aspetto, che aprirà molte discussioni, si tornerà dopo il deposito dei motivi della sentenza.
Bollettino ADAPT 27 luglio 2026, n. 29
Avvocato
ADAPT Professional Fellow
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