Apprendistato e tirocini: la lezione americana e una domanda per il caso italiano: chi governa le transizioni?
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro
| di Michele Tiraboschi
Dopo oltre vent’anni di riforme, l’apprendistato continua a non affermarsi come principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Il nodo non è la mancanza di norme, ma l’assenza di un sistema capace di integrare stabilmente formazione e occupazione. La sfida è costruire una governance territoriale responsabile, valorizzando il ruolo delle Regioni, della bilateralità e delle relazioni industriali nella gestione delle transizioni.
Ogni stagione riformatrice italiana promette di rilanciare l’apprendistato. Cambiano le norme, si moltiplicano incentivi, si riscrivono procedure e formulari contrattuali. Il risultato, tuttavia, resta sorprendentemente stabile: l’apprendistato continua a non essere il canale ordinario di ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro di cui parlano attori politici e forze sociali. Non perché manchi il contratto o una robusta disciplina legale di riferimento, ma perché manca troppo spesso l’istituzione del mercato del lavoro che dovrebbe renderlo effettivamente possibile tracciando anche chiari confini col tirocinio che resta un altro istituto in cerca di regole di sistema e identità (da ultimo M. Colombo, G. Impellizzieri, M. Tiraboschi, Tirocini extracurriculari: una nuova previsione di dettaglio per un istituto rimasto privo di una regolazione di sistema, in Bollettino ADAPT del 29 Giugno 2026).
La discussione che oggi attraversa gli Stati Uniti offre una lezione utile anche per il nostro Paese. L’amministrazione Trump ha rilanciato un obiettivo ambizioso – arrivare a un milione di apprendisti attivi – accompagnato da incentivi e semplificazioni regolative. Ma gli esperti che animano il dibattito americano avanzano una obiezione tanto semplice quanto profonda: questo obiettivo resterà irraggiungibile senza un salto di qualità istituzionale (J. Alonso, The Apprenticeship Wish List, in Inside Higher Ed, 29 giugno 2026).
Negli Stati Uniti non manca più la narrazione favorevole all’apprendistato. Manca (come in Italia) l’architettura che lo trasformi in sistema: coordinamento tra attori, standard professionali, tutoraggio, raccolta dati, raccordo tra università e imprese, soggetti capaci di governare le transizioni. È una consapevolezza che richiama una intuizione presente da tempo anche nel dibattito italiano, almeno a partire dalla legge Biagi del 2003: l’apprendistato non è un semplice contratto di lavoro ma una istituzione del mercato del lavoro.
Per questo il nodo non è aprire altri programmi ma finanziare ciò che li fa funzionare: personale dedicato, tutor, istruttori, coordinamento, incentivi alle imprese, servizi agli apprendisti. L’idea ricorrente è che l’infrastruttura abbia costi propri che oggi vengono sistematicamente sottovalutati.
I dati comparativi sui principali modelli statunitensi di work-based learning sono illuminanti. Nel registered apprenticeship il giovane è lavoratore dipendente retribuito e il percorso conduce a una credenziale professionale riconosciuta. Nel degree apprenticeship il titolo accademico viene acquisito insieme al rapporto di lavoro e con una logica di riduzione del debito formativo. Al contrario, l’internship rimane spesso esperienza temporanea con debole strutturazione formativa.
Il discrimine tra apprendistato e stage non è dunque il fatto di imparare lavorando. Il discrimine è il grado di istituzionalizzazione del percorso.
Questa distinzione aiuta a leggere, da una prospettiva nuova, il caso italiano. L’apprendistato duale e l’apprendistato di alta formazione sono stati costruiti proprio per superare la separazione tra istruzione e lavoro e integrare titolo, esperienza e occupabilità. E tuttavia la loro diffusione rimane limitata. Parallelamente il tirocinio ha assunto, in molti contesti, una funzione sostitutiva. Non perché il tirocinio sia sbagliato in sé, ma perché è spesso organizzativamente più semplice di un percorso che richiede coordinamento tra soggetti collettivi.
L’errore che accomuna gran parte del dibattito italiano consiste nel continuare a confrontare istituti giuridici diversi, quando il vero oggetto dell’analisi dovrebbe essere la capacità delle istituzioni di integrare stabilmente formazione e lavoro.
Qui entrano in gioco le relazioni industriali. Se l’apprendistato è una istituzione, qualcuno deve governarla. La funzione non può essere scaricata sul singolo datore di lavoro né interamente assorbita dall’apparato pubblico. Servono infrastrutture di coordinamento: contrattazione collettiva, standard professionali, sistemi di certificazione, accompagnamento delle imprese, tutoraggio, monitoraggio degli esiti.
In questa prospettiva la bilateralità torna alla sua funzione originaria: non erogare prestazioni accessorie ma costruire mercati del lavoro. Gli enti bilaterali autentici riducono i costi di coordinamento, possono organizzare la formazione, qualificare i tutor, raccogliere e rielaborare i dati, accompagnano le transizioni e rendere più credibile e verificabile nel tempo e nella attuazione pratica il patto formativo.
Per questo il problema italiano non sembra oggi il dumping contrattuale nel significato con cui viene spesso evocato nel dibattito pubblico. Il rischio più serio è un altro: la proliferazione di infrastrutture bilaterali deboli e di intermediari che assumono forma istituzionale senza svolgere funzione istituzionale. Quando l’ente bilaterale si riduce a certificatore burocratico o centro di redistribuzione di risorse, il contratto di apprendistato resta senza sostegno organizzativo.
A questo punto occorre però compiere un passo ulteriore. Dal 2003, dalla legge Biagi in avanti, si sono susseguite decine di interventi normativi sull’apprendistato: riforme organiche, testi unici, decreti attuativi, semplificazioni, incentivi, interventi correttivi. Eppure, il risultato non è cambiato in misura significativa. Ogni nuova riforma ha cercato di perfezionare il contratto senza riuscire a costruire il sistema.
Se davvero riteniamo che apprendistato e formazione duale siano istituzioni del mercato del lavoro, allora occorre prendere sul serio questa affermazione fino alle sue conseguenze operative. Il problema non è distribuire diversamente le competenze tra livelli istituzionali ma individuare chi risponde della costruzione delle transizioni.
Oggi il sistema italiano vive una ambiguità strutturale. Lo Stato disciplina, le Regioni programmano, i contratti collettivi regolano, le scuole e le università formano, gli enti intermedi accompagnano. Ma raramente qualcuno risponde dei risultati complessivi del sistema.
La sfida per il nostro Paese non può che essere quella di una maggiore e piena accountability territoriale anche a costo di qualche passo indietro da parte dello Stato e della regolazione di livello nazionale.
Ogni territorio dovrebbe essere chiamato a costruire e governare il proprio ecosistema delle transizioni tra formazione e lavoro e a essere valutato non sulla correttezza formale degli adempimenti ma sulla capacità di generare risultati.
Questo significa assumere responsabilità diretta almeno su cinque funzioni fondamentali: costruzione del mercato territoriale del lavoro; integrazione tra imprese, sistemi educativi e relazioni industriali; sviluppo delle reti tra ITS Academy, università e soggetti formativi; qualificazione dei tutor e degli intermediari e dei sistemi bilaterali di riferimento; raccolta e utilizzo sistematico dei dati sugli esiti occupazionali e formativi.
In questo quadro il legislatore nazionale dovrebbe progressivamente ritirarsi dalla pretesa di governare nel dettaglio l’apprendistato e limitarsi a definire livelli essenziali, standard minimi di trasparenza e una disciplina residuale e cedevole destinata a operare soltanto nei territori che non abbiano costruito una propria capacità istituzionale.
Non si tratta di frammentare il sistema nazionale. Si tratta, al contrario, di costruire finalmente istituzioni responsabili perché il vero fallimento degli ultimi venticinque anni di riforme non è stato avere troppe o troppo poche regole. È stato non avere mai chiarito chi dovesse costruire e governare il mercato della formazione.
La domanda decisiva, allora, non è più quale regolazione giuridica formale serva all’apprendistato ma chi governa le transizioni?
Finché non individueremo un soggetto istituzionale realmente responsabile di costruire reti, accompagnare imprese, integrare istruzione e lavoro e rendere misurabili i risultati, continueremo ad avere molte riforme dell’apprendistato ma poco apprendistato rimpiazzato da comodi ma poco utili tirocini usa e getta. È tempo forse di ripensare al ruolo delle Regioni e alla loro centralità nei nuovi mercati transizionali del lavoro pur in un contesto giuridico-istituzionale realmente sussidiario in grado cioè di intervenire là dove le stesse Regioni siano inoperose.
Professore Ordinario di diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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