Tirocini extracurriculari: una nuova previsione di dettaglio per un istituto rimasto privo di una regolazione di sistema
| di Matteo Colombo, Giorgio Impellizzieri, Michele Tiraboschi
La legge di conversione del decreto 1° maggio introduce per i tirocini extracurriculari il limite di dodici mesi per ciascun gruppo di imprese, con funzione antielusiva. L’intervento si colloca però in un sistema ancora privo di una disciplina nazionale organica, segnato dal perdurante stallo tra Stato e Regioni e da ripetuti interventi della Corte costituzionale. Ne emerge una modifica puntuale che non affronta i nodi strutturali della regolazione dei tirocini in Italia.
La novità introdotta dalla legge di conversione del c.d. decreto 1° maggio in materia di stage è di portata decisamente modesta. Si prevede infatti che, per i soli gruppi d’impresa, la durata massima dei tirocini extracurriculari non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi.
In realtà la disposizione normativa in commento è di per sé significativa dell’atteggiamento delle istituzioni verso i tirocini perché conferma una tendenza ormai consolidata: il legislatore italiano continua a intervenire con modifiche di dettaglio rispetto a un istituto che, dopo gli interventi della Corte costituzionale e l’impasse istituzionale della riforma ipotizzata con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), è allo stato privo di una disciplina nazionale organica.
La situazione di stallo istituzionale è conclamata: la legge Fornero, che disciplinava le regole di ingaggio tra Stato e Regioni in materia è stata sul punto abrogata; le linee guida nazionali, volte a orientare le decisioni delle Regioni sono ferme al 2017; le discipline regionali restano estremamente eterogenee con indirizzi che evidenziano linee di politica legislativa contraddittorie se non confliggenti. Il risultato è un ordinamento nel quale il legislatore statale (che non ha competenze in materia) continua a intervenire sui margini dell’istituto, mentre il suo assetto fondamentale resta affidato a discipline regionali costruite su una cornice normativa ormai superata.
Resta peraltro da interrogarsi sulla portata della previsione in commento, di chiara finalità antielusiva e orientata a escludere che il limite massimo di durata del tirocinio venga aggirato attraverso il passaggio del medesimo tirocinante da una società all’altra appartenente al medesimo gruppo. Non esistono dati ufficiali su quanti, tra gli oltre 250mila tirocini extracurriculari attivati ogni anno in Italia (e in costante calo), siano effettivamente coinvolti in prolungati e reiterati percorsi infragruppo ma, per chi osserva le dinamiche del mercato del lavoro e in particolare della transizione scuola-università-lavoro, è fatto risaputo che le sacche di sfruttamento della giovane forza-lavoro e di abuso dei tirocini non si nascondono nei grandi gruppi di imprese, invero spesso dotati di codici di condotta o comunque di una organizzazione che non poggia il suo funzionamento su prassi di questo tipo.
I dati Inapp suggeriscono infatti di non sovrastimare la portata di questa specifica fattispecie. La reiterazione del tirocinio, nei casi di interruzione, cresce infatti con l’età: tra gli over-40 è più frequente l’attivazione di un nuovo tirocinio, verosimilmente per mancanza di alternative occupazionali più che per effetto di strategie elusive dei grandi gruppi. Anche tra i tirocini conclusi, a sei mesi dal termine, solo nell’8,5% dei casi segue un nuovo tirocinio. Il fenomeno esiste, dunque, ma non sembra coincidere necessariamente con quello intercettato dalla nuova previsione.
Quello che colpisce dell’intervento legislativo, in questo senso, è proprio il carattere meramente manutentivo della novella, che lascia inalterato un quadro normativo profondamente disorganico che rimane, ancora oggi, in attesa di implementazione. È infatti noto che la legge di bilancio del 2022 assegnava alla Conferenza Stato-Regioni un termine di 180 giorni per l’adozione di nuove linee guida per la regolazione di tirocini di qualità (M. Tiraboschi, Come mettere il carro davanti ai buoi. Brevi note sui tirocini dopo la legge di bilancio per il 2022, in Bollettino Adapt, 31 gennaio 2022). Il termine è stato ampiamente disatteso e il dialogo tra Stato e Regioni sul punto si è prima acceso e poi, gradualmente, arenato. In materia, del resto, è sopraggiunta anche una sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 70/2023) che, proprio sollecitata da alcune Regioni, ha censurato la previsione di legge nella parte in cui imponeva la revisione delle precedenti Linee guida del 2017 limitando l’ambito di applicazione dei tirocini ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale, in quanto invasiva della competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale (L. Citterio, Legge di Bilancio 2022 e tirocini extracurriculari: Regione Veneto ricorre alla Corte Costituzionale, in Bollettino Adapt, 16 maggio 2022).
Da un lato, dunque, la legge lato sensu delega di nuove linee guida è rimasta disattesa e comunque falcidiata dall’intervento dei giudici costituzionali. Dall’altro lato, al contempo, permane un parziale vuoto normativo che la stessa legge n. 234/2021 aveva creato abrogando la precedente fonte legislativa nazionale di riferimento, cioè la disciplina introdotta dalla legge Fornero, sulla quale si fondavano le linee guida del 2017 e, indirettamente, le discipline regionali tuttora vigenti.
In questa assenza di cornice nazionale si colloca il nuovo comma 726-bis, con cui il legislatore, a ben vedere, non interviene per ricostruire una disciplina generale dei tirocini extracurriculari, ma si limita, piuttosto, a introdurre una misura puntuale senza toccare i principali nodi della transizione scuola-università-lavoro in Italia, storicamente caratterizzata da percorsi frammentati, bassi livelli occupazionali giovanili e problemi di qualità formativa delle esperienze di ingresso nel mercato del lavoro. Problemi strutturali dei tirocini che, del resto, da tempi non sospetti, anche in questa sede, hanno portato gli osservatori a proporre financo l’abrogazione dei tirocini (M. Colombo, F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Abolire i tirocini extra-curriculari? Le ragioni di una giusta battaglia, in Bollettino Adapt, 22 settembre 2025), a favore di altri schemi giuridici più strutturati, come il contratto di apprendistato che, anche quando carente nella sua dimensione formativa e di raccordo tra sistema produttivo e sistema educativo-formativo, come accade in larga parte dei casi (M. Colombo, Contributo allo studio del moderno apprendistato. Una lezione dal passato su mestieri, innovazione, corpi intermedi, Adapt University Press, 2025; G. Impellizzieri, Contributo allo studio giuridico del sistema dell’apprendistato. Seconda edizione, Adapt University Press, 2025), quantomeno inquadra il rapporto tra giovane e azienda in un assetto più stabile e garantista.
In merito alla nuova previsione di legge, di cui all’art. 4-bis della legge n. 112/2026, vale comunque la pena segnalare che, diversamente da quanto poteva emergere da alcune letture circolate nel dibattito che ha accompagnato l’iter parlamentare — un dibattito nel quale, peraltro, il tema dei tirocini non occupava una posizione centrale — la disposizione non stabilisce che un medesimo tirocinante non possa mai svolgere tirocini extracurriculari per più di dodici mesi complessivi nell’arco della propria vita. Il limite introdotto dal nuovo comma 726-bis opera infatti «per ciascun gruppo di imprese». Ne consegue che lo svolgimento di un tirocinio presso un determinato gruppo non preclude, di per sé, la possibilità di una successiva esperienza presso un diverso gruppo o presso un soggetto ospitante del tutto autonomo. L’ambito di applicazione della previsione è quello del «gruppo di imprese» che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., rinvia alle società nelle quali un’altra società dispone (i) della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, oppure (ii) di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, oppure ancora (iii) alle società sottoposte a influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Sono peraltro fatti salvi i diversi limiti già previsti dalla legislazione vigente. Il che significa che la disposizione non travolge i limiti di durata più brevi eventualmente previsti dalle Regioni né quelli più ampi, fino a ventiquattro mesi, per esempio nei casi di tirocini extracurriculari per la formazione e l’orientamento delle persone con disabilità. Tutt’al più, in questo specifico caso, si può analogicamente intendere che anche il limite di due anni non possa comunque essere eluso con transizioni infragruppo.
Resta, sullo sfondo, anche un possibile profilo di compatibilità costituzionale. La Corte costituzionale ha più volte ricondotto i tirocini extracurriculari alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale, da ultimo con la sentenza n. 70 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721, lett. a), della l. n. 234/2021. Il nuovo comma 726-bis sembra avere una capacità conformativa inferiore rispetto alla disposizione censurata dalla Corte, perché non ridefinisce direttamente la platea dei destinatari né la funzione formativa dell’istituto. Nondimeno, il limite di durata incide sulla struttura del percorso formativo e sullo spazio regolativo delle Regioni, sicché il tema non può essere del tutto escluso.
Concludendo, il nuovo comma 726-bis rappresenta un corretto presidio antielusivo. Rimane però il paradosso di un legislatore che continua a disciplinare aspetti sempre più specifici dell’istituto senza sciogliere le questioni fondamentali che da anni caratterizzano il sistema italiano dei tirocini extracurriculari: il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, la funzione del tirocinio nella transizione scuola-lavoro, il rapporto con l’apprendistato e la definizione di standard nazionali di qualità.
Il vero nodo, come visto, non riguarda il limite dei dodici mesi, peraltro, per i soli gruppi d’impresa, bensì la persistente incapacità del legislatore di definire, nell’ambito di una leale cooperazione tra Stat e Regioni, quale debba essere oggi la funzione del tirocinio extracurriculare nel sistema italiano delle transizioni tra istruzione, formazione e lavoro. Finché questa domanda resterà senza risposta, anche interventi legislativi tecnicamente condivisibili continueranno a produrre soltanto un progressivo accumulo di regole di dettaglio, senza restituire all’istituto una coerente collocazione nel sistema delle politiche del lavoro.
Bollettino ADAPT 29 giugno 2026, n. 25
Presidente Fondazione ADAPT
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Professore Ordinario di diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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