La previdenza complementare entra nel decreto Primo maggio: una confusa marcia indietro a due passi dal via
| di Michele Dalla Sega
La legge di conversione del decreto Primo maggio introduce significative novità sulla previdenza complementare: nuove regole per la governance dei fondi pensione, revisione delle prestazioni e rinvio di alcune misure previste dalla legge di bilancio 2026. Un intervento che rafforza la funzione previdenziale del secondo pilastro, ma lascia aperti interrogativi sulla stabilità e sulla certezza del quadro normativo.
Con l’approvazione della l. n. 112/2026 di conversione del d.l. n. 62/2026 (c.d. decreto Primo maggio), si consolida definitivamente l’impianto di regole introdotto dal decreto-legge in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Nel testo votato dal Senato, tra le novità più rilevanti che incidono sui profili economici del rapporto di lavoro, oltre alla nuova definizione delle componenti del trattamento economico complessivo ai fini del salario giusto (su cui v. il commento di S. Spattini, La misura del salario giusto: le componenti del trattamento economico complessivo), si osserva l’ingresso, nelle fasi finali di approvazione, di un nuovo attore, rimasto fino a quel momento ai margini del decreto: la previdenza complementare.
Qualche previsione, in realtà, toccava già indirettamente la materia, se si guarda alle disposizioni del decreto sul versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. L’art. 16, confermato nella sostanza dalla legge di conversione, si collega infatti alla legge di bilancio 2026, che ha modificato il perimetro dei datori di lavoro obbligati al versamento al Fondo. La disposizione non cambia la scelta individuale del lavoratore sulla destinazione del TFR, né interviene direttamente sulla previdenza complementare, ma svolge una funzione di coordinamento applicativo: per i datori che dal 1° gennaio 2026 rientrano nel nuovo obbligo, i versamenti relativi al periodo gennaio-giugno 2026 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive. In sintesi, si tratta di una norma transitoria di accompagnamento, che si limita a fornire più tempo ai nuovi datori obbligati al Fondo Tesoreria per regolarizzare i versamenti del primo semestre 2026.
Il vero elemento innovativo della legge di conversione si trova tuttavia in due previsioni aggiuntive rispetto alla versione iniziale del decreto.
Innanzitutto, l’art. 16-bis interviene sulla governance delle forme pensionistiche complementari, stabilendo regole uniformi sulla durata degli organi di amministrazione e controllo, fissata in cinque esercizi, e sui limiti al rinnovo degli incarichi, ammesso per non più di due mandati consecutivi (comma 1), nonché sulle modalità di elezione di presidente e vicepresidente da parte dell’organo di amministrazione (comma 2) e sul regime transitorio, con applicazione dal primo rinnovo successivo e azzeramento del computo dei mandati già completati (comma 3). Regole, queste, la cui effettiva portata andrà valutata nel concreto esercizio dell’autonomia statutaria e degli assetti di rappresentanza interni ai fondi.
Su un altro versante, l’art. 16-ter interviene invece sul regime delle prestazioni dei fondi pensione, seguendo due direttrici. In primo luogo, la disposizione corregge la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 sulla quota massima erogabile in capitale. La legge di conversione torna infatti sulla scelta operata dalla legge di bilancio di innalzare dal 50 al 60 per cento la parte del montante accumulato liquidabile in forma di capitale (di fatto mai entrata in vigore), ripristinando il precedente limite del 50 per cento. In secondo luogo, l’art. 16-ter interviene sulla nuova modalità di erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, rinviandone l’applicazione al 31 ottobre 2026. In questo modo, una delle principali novità operative della riforma viene sottratta alla decorrenza generale del 1° luglio 2026 e spostata in avanti di alcuni mesi.
Questo duplice intervento del legislatore si presta, a ben vedere, a diverse possibili letture. Se si valutano nel merito la correzione del limite delle prestazioni erogabili in capitale e il rinvio della nuova modalità di erogazione frazionata, il passo indietro del governo può apparire come una coerente salvaguardia delle finalità previdenziali dei fondi, a discapito di forme di flessibilità che, pur ampliando le possibilità di scelta dell’iscritto, rischiavano di indebolire la funzione propria della previdenza complementare, ossia l’integrazione della pensione pubblica attraverso una prestazione a contenuto previdenziale. Se si guarda tuttavia al metodo dell’intervento, la novità della legge di conversione segnala in maniera evidente la confusione dell’attuale fase di transizione, in cui alcune tra le novità più importanti dell’ultima legge di bilancio vengono, nel migliore dei casi, rimandate e in altri casi corrette o neutralizzate a ridosso della loro entrata in vigore, se non prima ancora della loro piena applicazione.
Lo stesso schema si era già visto con le novità sulla portabilità del contributo datoriale verso altri fondi, il cui regime applicativo è stato da ultimo rinviato al 31 ottobre 2026, nel quadro di uno scontro aperto con le parti sociali (questione già approfondita in M. Dalla Sega, Chi governa la previdenza complementare? La portabilità del contributo datoriale tra contrattazione e mercato dopo l’Avviso comune del 26 maggio 2026, in Bollettino ADAPT 3 giugno 2026, n. 21). Una dinamica analoga sembra riproporsi, con gli ultimi sviluppi normativi, anche sul tema delle prestazioni, con uno schema peraltro già sperimentato proprio nell’ultima legge di bilancio, che oltre a introdurre le soluzioni già citate aveva silenziosamente abrogato le possibilità di cumulo tra pensione pubblica e integrativa ai fini dell’accesso anticipato alla pensione, introdotte solo un anno prima (e mai entrate in vigore).
L’impressione è dunque quella di un percorso per tentativi, in cui il legislatore introduce novità dalla portata strutturale e, quando emergono difficoltà politiche o tecniche di attuazione della misura, ritira o rinvia l’intervento.
Viene da chiedersi, quindi, con quale livello di fiducia si presenti il nostro sistema di previdenza complementare alla data del 1° luglio 2026, individuata come punto di avvio del nuovo assetto emerso dalla legge di bilancio 2026. Se da una parte, anche grazie alle indicazioni degli ultimi giorni della COVIP, sono stati chiariti alcuni dubbi operativi sulle nuove modalità di adesione automatica alla previdenza complementare, dall’altra parte il quadro per i futuri nuovi iscritti resta soggetto a significative incertezze, come testimoniano i dietrofront dell’ultimo periodo. Il paradosso è che, alla vigilia del 1° luglio, il sistema sembra sapere con maggiore precisione come far entrare i lavoratori nella previdenza complementare, ma non ancora quale assetto stabile offrire loro una volta iscritti. Nel lungo periodo, questa incertezza rischia di indebolire la fiducia dei potenziali nuovi aderenti, mentre il secondo pilastro avrebbe bisogno di regole chiare, coerenti e soprattutto stabili.
Bollettino ADAPT 29 giugno 2026, n. 25
Assegnista di ricerca Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
ADAPT Senior Fellow
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