Chi vigila sulla filiera? Sindacati e istituzioni alla prova della legalità del lavoro

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Giada Benincasa

L’audizione della Procura di Milano evidenzia come lo sfruttamento del lavoro nelle filiere non sia episodico ma sistemico, legato a modelli organizzativi che comprimono costi e responsabilità. L’intervento punta a risalire ai beneficiari finali e a correggere le strutture, anche con strumenti non solo sanzionatori. Centrale il ruolo di controlli, corpi intermedi e incentivi alla regolarizzazione per costruire filiere legali e sostenibili.

La recente audizione del Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola e del sostituto procuratore Paolo Storari, nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro del Senato, non restituisce soltanto un aggiornamento su singole inchieste o su alcuni casi saliti agli onori delle cronache, ma consente di mettere a fuoco la chiave di lettura proposta in audizione rispetto al fenomeno osservato nelle filiere contemporanee: non quella di una somma di episodi marginali o meramente patologici, ma quella di un sistema che, in determinati contesti, può radicarsi dentro assetti organizzativi, catene di appalto e modelli di business tali da redistribuire verso il basso il rischio, comprimere il costo del lavoro e schermare le responsabilità.

Il primo punto che emerge è il contesto in cui questo metodo si colloca. Nella rappresentazione offerta da Storari, lo sfruttamento non si sviluppa soltanto per l’iniziativa delle imprese o per la disponibilità di manodopera vulnerabile, ma anche dentro una più ampia zona grigia di tolleranza, inerzia o insufficiente reazione da parte dei diversi presìdi del mercato del lavoro. Sullo sfondo dell’audizione si coglie infatti l’idea che il fenomeno si sia consolidato nel tempo anche perché non adeguatamente intercettato, a vario titolo, dai soggetti chiamati a presidiare legalità, vigilanza e rappresentanza. È in questo quadro che acquistano rilievo non solo l’azione giudiziaria, ma anche il ruolo degli apparati ispettivi, dei soggetti previdenziali e fiscali, delle organizzazioni sindacali e, più in generale, dei corpi intermedi. Sempre in questa prospettiva, Storari ha richiamato anche la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia istituita nel 1955, evocandola come precedente storico utile a segnalare la persistenza, a distanza di circa ottant’anni, di forme di sfruttamento che mutano nei soggetti coinvolti – ieri gli immigrati meridionali, oggi sempre più spesso i lavoratori stranieri – ma non nella loro capacità di annidarsi nelle aree più vulnerabili del mercato del lavoro.

Il secondo profilo riguarda il modus operandi richiamato in audizione. Il tratto più significativo è che il punto di partenza non è solo la mera irregolarità formale del rapporto, ma anche e soprattutto il nucleo sostanziale della tutela lavoristica, che viene ricondotto anzitutto all’art. 36 Cost.: una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nelle vicende più recenti sul food delivery, questa impostazione è stata esplicitata in modo particolarmente netto: il tema non è stato soltanto quello della qualificazione del rapporto o del controllo algoritmico, ma anche quello di compensi ritenuti incompatibili con la soglia costituzionale della dignità retributiva e, per tale motivo, rilevanti ai fini dell’art. 603-bis c.p. sul caporalato.

Da qui deriva anche il modo in cui la Procura milanese ha progressivamente costruito il proprio intervento. L’attenzione, nella lettura offerta dal PM Storari, non si arresta alla cooperativa o alla “società-filtro”, che egli descrive come il soggetto destinato, non di rado, a essere rapidamente sostituito una volta esaurita la propria funzione nella filiera, ma risale verso il soggetto che beneficia effettivamente del meccanismo. In questa impostazione tende ad affacciarsi, sul piano pratico, un’aspettativa di vigilanza in capo ai committenti finali che, almeno in parte, sembra andare oltre la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. In settori come logistica e moda, come è ormai noto, Storari descrive il ricorso a cooperative che fungono da “meri serbatoi di personale”, all’interno di un sistema in cui “vince chi fa il prezzo più basso” evadendo IVA e contributi. Sul piano giuridico, il costrutto sotteso è che, laddove l’appalto non sia genuino e si risolva in una mera interposizione di manodopera, l’operazione possa essere letta anche come soggettivamente inesistente, con la conseguente configurazione del reato per l’emissione di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti. Nella prospettiva illustrata in audizione, emerge così come l’intervento non si esaurisca nell’accertamento dell’illecito a valle, ma tenda a investire anche l’assetto organizzativo che lo rende possibile a monte. In questa chiave viene infatti richiamata l’idea di un “processo di carattere non sanzionatorio”: formula che non esclude la coercizione, ma sottolinea la funzione di un intervento diretto a incidere sulla struttura della filiera, a rimuovere le interposizioni fittizie e a ricondurre all’impresa beneficiaria il costo effettivo del lavoro regolare.

È nella medesima prospettiva che, secondo le ricostruzioni dell’audizione, acquistano rilievo gli strumenti del codice antimafia. Le misure di prevenzione, tra cui l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario, vengono richiamate da Storari come strumenti idonei ad accompagnare l’impresa in un percorso di riallineamento organizzativo, retributivo, contributivo e fiscale. La logica messa in evidenza non è quella di una mera successione di provvedimenti afflittivi, ma quella di un intervento che, una volta intercettata l’anomalia, prova a incidere sulle condizioni che la rendono possibile. In questa cornice si colloca anche il riferimento al coinvolgimento di avvocati, consulenti, INPS e Agenzia delle Entrate, cioè di soggetti chiamati a verificare la sostenibilità e la concretezza del percorso di regolarizzazione. Nello stesso contesto si comprende anche la polemica, svolta in audizione, verso le compliance solo cartolari, fatte di protocolli, codici etici e dichiarazioni di principio che non modificano realmente l’organizzazione.

Se questa è, in sintesi, la chiave di lettura proposta dalla Procura di Milano, il piano sul quale il ragionamento può essere ulteriormente sviluppato è, a ben vedere, un altro: quello delle implicazioni tecniche che una simile impostazione porta con sé.

In questa prospettiva, almeno tre profili meritano di essere evidenziati.

Il primo riguarda il ruolo dei corpi intermedi. L’audizione mostra, anzitutto, che la questione non può essere ridotta a un rapporto binario tra impresa irregolare e intervento giudiziario. Al contrario, ciò che viene in rilievo è il funzionamento complessivo dei meccanismi di intermediazione, vigilanza e rappresentanza che insistono sulle filiere. Se, nella prospettiva descritta da Storari, il fenomeno si consolida anche dentro una zona di insufficiente reazione istituzionale e collettiva, allora il nodo tecnico diventa quello della capacità dei corpi intermedi di operare non soltanto ex post, quando la crisi è già emersa, ma anche ex ante, nelle analisi delle catene di subfornitura, nella selezione di pratiche organizzative compatibili con il lavoro regolare e, al tempo stesso, idonee a prevenire forme di concorrenza sleale e di competizione al ribasso tra imprese. In questa chiave, sindacati, associazioni datoriali, consulenti, enti bilaterali e professionisti non sono evocati come meri soggetti di contorno, ma come possibili snodi di emersione, filtraggio e ricomposizione del problema. La sfida, allora, non è attribuire a tali attori una responsabilità indistinta, ma rilevare che il governo della legalità nelle filiere non può essere affidato soltanto alla repressione dell’illecito una volta che esso si sia già strutturato.

Il secondo profilo concerne la valorizzazione dei sistemi premiali. Anche qui, il dato interessante non è tanto la contrapposizione astratta tra premi e sanzioni, quanto il diverso assetto istituzionale che essa presuppone. Nella lettura richiamata in audizione, il baricentro dell’intervento si sposta infatti verso la capacità di soggetti come INPS e Agenzia delle Entrate di intercettare gli scostamenti contributivi, fiscali e retributivi, di misurare il costo effettivo del lavoro e di verificare se la regolarizzazione dichiarata sia effettiva e durevole. Sotto questo profilo, l’accento posto da Storari su meccanismi che incentivino le imprese a “mettersi in regola” consente di evidenziare un tema tecnico preciso: la legalità del lavoro non dipende soltanto dalla severità della risposta sanzionatoria, ma anche dalla costruzione di dispositivi capaci di rendere praticabile e verificabile il rientro entro parametri regolari. Ciò presuppone, tuttavia, che le imprese possano contare su regole certe e concretamente applicabili: solo in questa cornice, infatti, diventa possibile distinguere e premiare gli operatori che investono in modelli regolari e sostenibili rispetto a quelli che costruiscono il proprio vantaggio competitivo su meccanismi di dumping e di concorrenza sleale. In questa prospettiva, la premialità non coincide con una rinuncia alla sanzione, ma con una diversa modulazione dell’intervento, nella quale la correzione dell’assetto organizzativo e il riallineamento contributivo e retributivo assumono rilievo almeno quanto l’accertamento dell’illecito.

Il terzo profilo riguarda la proiezione del ragionamento su diversi e ulteriori settori. L’audizione prende le mosse da vicende che hanno interessato in modo particolare la logistica, il food delivery, la moda, la GDO e la vigilanza privata. Tuttavia, il punto tecnicamente più interessante non è soltanto l’elenco dei comparti già toccati dalle inchieste milanesi, quanto la possibilità di riconoscere una matrice organizzativa comune anche in contesti diversi. Da questo punto di vista, edilizia e settore alberghiero vengono considerati settori particolarmente sensibili, pur in assenza di una piena sovrapposizione con le dinamiche già emerse altrove. In una prospettiva più ampia, anche l’agricoltura si colloca tra i settori fortemente segnati da logiche di filiera e da specifici rischi di intermediazione illecita del lavoro. In tutti questi casi ricorrono, infatti, alcuni elementi che la stessa audizione contribuisce indirettamente a porre in rilievo: elevata incidenza del costo del lavoro, forte pressione competitiva sul prezzo, utilizzo di catene di appalto e subappalto, possibile frammentazione delle responsabilità organizzative. In edilizia tali criticità si innestano, inoltre, su una filiera strutturalmente articolata e su obblighi di cooperazione e coordinamento particolarmente intensi. Nel settore alberghiero, invece, esse si combinano con l’esternalizzazione di attività labour intensive come housekeeping, facchinaggio, pulizie e servizi accessori. Più che di settori identici, si tratta allora di settori nei quali possono riprodursi, con forme diverse, le medesime tensioni tra organizzazione della filiera, contenimento dei costi e tutela del lavoro.

In questi termini, l’audizione di Storari consente soprattutto di riportare l’attenzione su un nodo più ampio, che non coincide né con il solo resoconto delle indagini né con la descrizione di uno specifico metodo di intervento. Il tema, infatti, non è demonizzare strumenti pienamente interni al nostro ordinamento, come l’appalto, né continuare a leggerli secondo schemi astratti, indifferenti alle trasformazioni dell’organizzazione produttiva e all’impatto delle tecnologie sulle filiere. La vera sfida, oggi, è piuttosto quella di individuare soluzioni idonee a tenere insieme tutela del lavoro, operatività delle imprese nel rispetto della legge e concorrenza leale tra operatori economici. In questa prospettiva, dunque, non sembra utile negare la filiera, ma costruire e presidiare filiere legittime e legali, nelle quali efficienza organizzativa, innovazione, trasparenza delle responsabilità e sostenibilità delle condizioni di lavoro non risultino tra loro alternative, ma reciprocamente compatibili.

Bollettino ADAPT 13 aprile 2026, n. 14

Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada