Partecipazione e dimensione d’impresa: accogliere l’invito di Marco Biagi ad attraversare un deserto ancora oggi inesplorato
| di Anna Saioni
A quasi cinquant'anni dal saggio di Marco Biagi sulla democrazia industriale nelle piccole imprese, la Legge n. 76/2025, in attuazione dell'art. 46 Cost., riporta al centro del dibattito giuslavoristico la questione del criterio dimensionale aziendale come limite ai diritti di informazione e partecipazione sindacale. L'analisi dimostra come le intuizioni del giuslavorista bolognese siano ancora capaci di orientare il dibattito dottrinale.
Rileggere oggi il saggio di Marco Biagi del 1978, Democrazia industriale e piccole imprese, significa confrontarsi con una questione che attraversa quasi cinquant’anni di riflessione giuslavoristica: la piccola impresa è destinata a restare ai margini dei processi di democrazia industriale?
La Legge n. 76 del 2025 sulla partecipazione dei lavoratori, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, offre un banco di prova particolarmente significativo per riscontrare la vitalità delle intuizioni del giuslavorista bolognese, con riguardo altresì al ruolo del criterio dimensionale aziendale quale strumento di delimitazione dei diritti di informazione e controllo delle rappresentanze sindacali.
Il metodo di indagine e il caso studio metalmeccanico
Fin dall’inquadramento del tema, l’Autore adotta una prospettiva metodologica d’avanguardia: riprende la cronaca sindacale, ricostruendo le trattative dello specifico settore metalmeccanico, quale caso studio paradigmatico, non senza una critica alla grande impresa, né alla narrazione che ne è stata data.
L’analisi delle dinamiche negoziali diventa così strumento per indagare il tema della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di minori dimensioni.
Biagi riporta l’esito delle trattative, che ha finito per coincidere sostanzialmente con le richieste del sindacato: per le imprese minori, incontri annuali a livello provinciale, con successiva sintesi regionale, su ristrutturazioni, indirizzi produttivi, innovazioni tecnologiche, investimenti, occupazione e mobilità; mentre per le imprese oltre una certa soglia occupazionale (500 dipendenti) informazioni annuali sulle prospettive produttive e sui programmi relativi ai nuovi insediamenti industriali.
Il metodo comparato e la critica al criterio dimensionale
In assenza di elaborazioni dottrinali nazionali, Biagi ricorre al metodo comparato, assumendo l’ordinamento inglese quale termine di paragone.
In quegli anni, infatti, attraverso l’Employment Protection Act (1975) l’ordinamento inglese aveva eliminato il parametro dimensionale: la piccola impresa veniva posta per la prima volta sullo stesso piano della grande quanto all’obbligo di trasmettere ai sindacati le informazioni necessarie ai fini della contrattazione collettiva, senza le quali le rappresentanze sindacali sarebbero state materialmente impedite nel condurre la contrattazione. Veniva poi individuato un elenco tassativo di materie sottratte all’obbligo informativo.
Diversamente, osservava il giuslavorista, negli ordinamenti continentali – Italia e Germania – tendeva a consolidarsi una configurazione che escludeva o attenuava la partecipazione dei lavoratori della piccola impresa al sistema informativo.
Il confronto consente a Biagi di elaborare una duplice critica al criterio dimensionale, anche alla luce del Bullock Report del 1977.
In primo luogo, contesta l’assunto secondo cui solo oltre una certa soglia occupazionale emergerebbero esigenze di trasparenza e di controllo, osservando come anche nelle piccole imprese possano manifestarsi fenomeni di disaffezione operaia e di debolezza della rappresentanza sindacale.
In secondo luogo, evidenzia il rischio che la soglia dimensionale incentivi operazioni di frazionamento fittizio delle aziende per eludere gli obblighi informativi e, più in generale, ogni forma di cogestione e controllo da parte dei lavoratori.
La conseguenza è un doppio scarto: orizzontale, tra imprese di grandi e piccole dimensioni; verticale, all’interno dei movimenti sindacali tra lavoratori.
L’obiettivo non è solo un’analisi della tecnica e della soluzione contrattuale individuata, ma della più ampia tendenza di politica del lavoro. Infatti, le obiezioni tecnico-giuridiche al criterio dimensionale non sembrano sufficienti a modificare un orientamento politico che utilizza tale criterio per «ridurre, alla fine piegandola, l’opposizione di principio dell’industria privata». L’Autore mostra come, tanto nelle trattative sindacali quanto nei dibattiti legislativi, la piccola impresa venga spesso evocata per giustificare esenzioni o attenuazioni nella presunzione che le sue caratteristiche rendano incompatibile la piena estensione dei diritti di partecipazione riconosciuti ai lavoratori delle grandi aziende. Emblematica in tal senso la riunione di Confindustria tenutasi per il settore metalmeccanico, nella quale l’istanza sindacale di informazione per le piccole imprese veniva percepita come compromissiva del principio della libertà imprenditoriale.
La Legge n. 76/2025 nel solco delle riflessioni di Biagi
A quasi cinquant’anni di distanza, le criticità evidenziate da Biagi risultano ancora attuali e trovano oggi un primo recepimento nella Legge n. 76 del 2025.
Particolarmente significativa è la parabola del requisito dimensionale lungo l’iter parlamentare: l’originaria previsione di una consultazione preventiva e obbligatoria per le imprese con più di 50 dipendenti è stata progressivamente espunta, fino a scomparire nella versione definitiva, proprio nel tentativo di rispondere al nodo della piccola impresa.
La formulazione finale della Legge prevede, all’articolo 8, comma 2, che per le imprese con meno di 35 lavoratori possa essere favorita, anche attraverso gli enti bilaterali, l’introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione aziendale. Si tratta di una soglia più restrittiva rispetto alla stessa definizione europea di piccola impresa (fino a 50 dipendenti).
Rileggere oggi Biagi alla luce della Legge sulla partecipazione dei lavoratori significa, allora, non solo riconoscere come le sue riflessioni trovino un riscontro positivo nel nuovo assetto normativo, che affida alla contrattazione collettiva e agli enti bilaterali un ruolo primario, ma anche vedere come la sua visione critica, attenta alle dinamiche concrete e alla dimensione politico-istituzionale delle scelte legislative, sia ancora capace di orientare il dibattito.
In un contesto in cui la partecipazione è al centro dell’agenda politica e sindacale, la sfida sarà proprio quella di colmare quel «deserto inesplorato» della piccola impresa. Il criterio dimensionale e l’adeguatezza della nuova disciplina rimangono «una discussione aperta che solo la fase applicativa potrà contribuire a chiarire» (Tiraboschi, Primo commento alla legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori, 2025).
Anna Saioni
Apprendista di ricerca ADAPT
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