Contrattazione di prossimità: la giusta strada per conoscibilità e tutele di un fenomeno
| di Marco Menegotto
Un emendamento della maggioranza alla legge di conversione del decreto primo maggio introduce nuovi obblighi di deposito e trasparenza per le intese di prossimità, che nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti potranno essere stipulati solamente di fronte all'ispettorato territoriale del lavoro.
L’iter parlamentare di conversione del d.l. n. 62/2026, sta certamente attraendo non poche attenzioni sulla complessa vicenda del salario giusto e della più idonea sede di definizione del trattamento economico complessivo.
Non mancano però disposizioni, anche di dettaglio, che mirano alla valorizzazione della contrattazione di qualità ed alla effettività delle tutele.
Nuovi obblighi di deposito
È forse da leggere in questo senso l’emendamento (n. 7.04) presentato da parlamentari di maggioranza, introduttivo di un nuovo art. 7-bis al decreto, che – innestandosi sull’articolo 8, d.l. n. 147/2011 – introduce particolari obblighi di trasparenza per le intese c.d. di prossimità (per la visione all’epoca della riforma il rinvio è a M. Tiraboschi, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi, in DRI, n. 1/2012, 78-92).
In particolare, è oggi previsto un (nuovo ?) obbligo di deposito di simili accordi presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL.
Si tratta, invero, di una soluzione prospettata (ma poi tramontata) sul piano normativo già più di dieci anni fa nell’ambito della conversione in legge del d.l. n. 76/2013 (sul punto v. L. Serrani, L’obbligo di trasparenza nella contrattazione collettiva di prossimità, in M. Tiraboschi, Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, ADAPT University Press, 2013), e riproposta a livello di prassi amministrativa con circolare INL 30 luglio 2020, n. 3.
A differenza dell’appoggio normativo su cui si basava la circolare – ovvero la necessità di deposito per via dell’art. 14, d. lgs. n. 151/2015 sul presupposto che l’art. 8 consenta incentivi normativi – l’intervento che qui commentiamo costituisce un obbligo a sé stante, evitando con ciò ogni possibile dubbio interpretativo(sulla circolare del 2020, v. M. Tiraboschi, Appunti per una ricerca sulla contrattazione collettiva in Italia: il contributo del giurista del lavoro, in DRI, n. 3/2021, spec. 629).
Le (reali) dimensioni di un fenomeno
Si tratta di intese che in questi anni, sebbene spesso sottotraccia, hanno continuato a conoscere una certa evoluzione, certificata almeno in parte dai report ministeriali e documentata in una ricerca qualitativa condotta da Adapt, nell’ambito del IX Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia, disponibile in open access (ma v. M. Menegotto, Contrattazione di prossimità: prime risultanze di una ricerca empirica, in DRI, n. 3/2023, 580-604).
Gli ultimi dati disponibili (report al 15 aprile 2026) parlano infatti di quasi 4.000 contratti depositati; un dato da un lato certamente sottostimato per via delle incertezze interpretative legate appunto all’obbligo di deposito (non è detto che ogni accordo sia stato depositato e la circolare copre solo dal 2020 in avanti) e dall’altro manchevole di elementi di dettaglio (primo fra tutti il periodo di vigenza) che non consentono la piena comprensione del fenomeno.
Degli accordi ex art. 8 infatti poco o nulla si conosce in termini di contenuti, vigenza, portata applicativa e – se del caso – criticità (sulla conoscibilità delle intese ex art. 8 vedi, anche, M. Tiraboschi, Accordi in deroga ex articolo 8 e loro conoscibilità. A proposito di un recente contratto aziendale di regolazione del lavoro dei rider e di alcuni orientamenti della magistratura).
Da questo punto di vista bene si collocano i nuovi obblighi, che agevolano certamente analisi istituzionali sul merito delle intese e non soltanto sul piano dello sviluppo quantitativo.
Particolari disposizioni per le piccole imprese
Nel solco della promozione delle intese di qualità e soprattutto delle tutele in particolare dentro intese che introducono trattamenti peggiorativi, il secondo intervento emendativo obbliga le imprese che si collocano entro i 15 dipendenti a comunicare, con apposita informativa, ai propri collaboratori l’avvenuta sottoscrizione. La novella non impone particolari modalità (è possibile renderla anche a mezzo mail o tramite i portali aziendali in uso) e neppure vincoli contenutistici, ma pare evidente che sarà preferibile riferire circa l’oggetto e il merito dell’intesa.
Anche in questa occasione lo strumento della trasparenza assume una particolare valenza in termini diconoscenza di diritti e prerogative e quindi effettività delle tutele (per inquadrare il tema dalla prospettiva della filosofia del diritto, v. A. Zambon, Trasparenza di testi ed effettività del diritto alla retribuzione: un inquadramento filosofico, in G. Cavellini (a cura di), Tutela della trasparenza ed effettività del diritto alla retribuzione. Dialogo tra accademia, parti sociali e operatori del diritto, DLM, n. 20/2025).
Per queste imprese la firma – è forse questa peraltro la novità più dirompente sul piano politico ma anche tecnico – dovrà avvenire presso la sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro. Si tratta, a ben vedere, di un vincolo procedurale di non poco conto, che farà certo discutere (a partire forse dal ruolo dell’Ispettorato, quale soggetto terzo), ma che punta ad un rafforzato presidio di legalità.
Verso un’analisi consapevole del fenomeno
Ci sarà tempo e modo di dibattere su queste novità, sulla loro portata e sulla bontà o meno delle soluzioni proposte (la produzione in dottrina è peraltro ingente, come ricostruito da G. Piglialarmi, La contrattazione di prossimità nel dibattito giuslavoristico: un percorso di letture). L’augurio è che lo si faccia non già muovendosi da un posizionamento di parte e aprioristico, ma sulla base di dati empirici che non possono che maturare da un serio monitoraggio delle prassi negoziali e da una lettura con le lenti degli orientamenti della magistratura (per una ricostruzione ragionata, v. G. Benincasa, L’articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011 tra orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrativa, in DRI n. 3/2023, 645-677).
Ricercatore ADAPT Senior Fellow
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