Ha davvero un senso attribuire politiche attive in base all’Isee?
| di Luigi Oliveri
La disciplina dell’Assegno di inclusione sociale (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) ha, probabilmente, condotto fuori dai corretti binari le regioni nell’esercizio della loro competenza alla fissazione delle politiche attive per il lavoro.
Infatti, negli ultimi tempi si assiste a misure, mutuate dalla Dote unica lavoro sperimentata in Lombardia oltre 15 anni fa, che attribuiscono ai disoccupati coinvolti delle doti o assegni (variamente denominati), prendendo a riferimento, talora per l’accesso alla misura, talaltra per quantificare l’importo del sostegno, l’Isee.
Ci si deve chiedere se la riconduzione delle politiche del lavoro, il loro accesso e l’importo di eventuali assegni connessi all’Isee abbia una base normativa, come anche logica.
Allo scopo, è necessario evidentemente tornare alle basi regolatorie. L’articolo 1, comma 1, del d.lgs 109/1998, a proposito dell’Isee dispone: “Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell’assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4”.
Si constata, dunque, la stretta correlazione tra la disciplina dell’Isee e l’attribuzione ai cittadini di prestazioni o servizi “sociali” e “assistenziali”.
L’Isee, dunque, è condizione di accesso a questo genere di servizi e costituisce anche elemento per la misura delle prestazioni economiche connesse.
Nel caso di Adi e Sfl la connessione tra Isee e tali due misure, prevista dal d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge 85/2023 è coerente con la funzione dell’Isee: infatti, entrambi gli strumenti disciplinati sono primariamente prestazioni di servizi sociali, condizionati, anche ed in via accessoria, ad attività di ricerca attiva di lavoro, per altro non sempre considerate necessarie, ma connesse alla particolare situazione appunto sociale dei beneficiari.
Pertanto, nel caso di Adi e Sfl l’Isee non condiziona l’accesso e la quantificazione della politica del lavoro, bensì l’attribuzione del beneficio e la misura di esso; le attività che condizionano il mantenimento nel tempo dell’assegno mensile, poi, prevedono anche azioni di ricerca attiva di lavoro, col connesso coinvolgimento in politiche attive.
Occorre fermarsi, a questo punto, nel tentativo di definire il concetto di politica attiva del lavoro. In estrema sintesi, si tratta di “iniziative, misure e programmi di istituzioni nazionali e locali che favoriscono l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e che richiedono la partecipazione attiva delle persone che ne usufruiscono” (definizione tratta dalla seguente pagina del Ministero del lavoro: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/Pagine/orientamento).
In termini un po’ più chiari, le politiche del lavoro sono azioni, come la stesura del curriculum, la candidatura a vacancy, l’orientamento, la formazione, che i servizi per il lavoro, pubblici o privati, svolgono per aiutare la persona in cerca di lavoro ad attivarsi in maniera corretta ed efficiente e a reperire le opportunità adeguate alle proprie competenze ed aspirazioni. Tali azioni possono trovare già un proprio finanziamento nelle norme di legge e nei bilanci statali e locali che sorreggono l’attività dei centri per l’impiego pubblici e dei soggetti privati accreditati; molto spesso, le politiche del lavoro consistono anche nell’attuazione di progetti dotati di finanziamenti speciali e specifici, che sostengono le attività a carico della persona alla ricerca di lavoro mediante sostegni, definiti assegni, doti, voucher ed altro: quindi, le politiche del lavoro sono un pacchetto di azioni, ben definite nel loro oggetto, nella loro durata, nell’impegno orario richiesto e nella rendicontazione necessaria alla verifica delle azioni effettivamente svolte, che attribuiscono alla persona in cerca di lavoro uno specifico sostegno economico, sotto forma di indennità o assegni, spesi presso gli enti che svolgono dette attività, scelti liberamente dalla persona in cerca di lavoro.
Tornando alla questione della connessione tra Isee e ricerca di lavoro, il presupposto per il coinvolgimento di chi cerca attivamente lavoro nelle politiche finanziate non è specificamente la condizione sociale, bensì lo stato di assenza attuale di lavoro, accompagnato dalla dichiarazione di ricercare attivamente lavoro (Did) e dalla sottoscrizione con gli enti pubblici o privati autorizzati/accreditati di un patto di servizio, che obbliga il disoccupato ad attivarsi seguendo le indicazioni di chi lo aiuta nella ricerca di lavoro.
Esiste, allora, in termini generali una connessione tra politica del lavoro sostenuta da un beneficio (in forma di dote, assegno, voucher o altro) e l’Isee?
A ben guardare la disciplina generale, la risposta è negativa. La fonte non può che consistere nel d.lgs 150/2015, il quale, certamente non a caso:
1. non menziona mai l’Isee;
2. richiede espressamente una chiara distinzione tra l’insieme dei servizi connessi alla ricerca di lavoro per i disoccupati e l’altro diverso insieme dei servizi per le politiche sociali.
Il secondo elemento è chiaramente rilevabile nella previsione dell’articolo 19, comma 7, del citato d.lgs 150/2015: “Allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione”.
Il significato della norma è chiaro: occorre tenere distinti sistemi e strumenti connessi alle prestazioni di carattere sociale, da quelli riferiti alla ricerca attiva di lavoro, tanto che lo stato di disoccupato non deve essere condizione per l’accesso alle misure sociali ed assistenziali. Fermo restando che, poi, l’inserimento in politiche sociali può in via accessoria richiedere alla persona coinvolta anche azioni di ricerca di lavoro (come per Adi e Sfl).
Ma, la controprova dell’assenza di una connessione diretta tra condizione sociale e relativo Isee che la esprime e l’attribuzione di benefici finanziari che permettano al lavoratore di spendere assegni o doti presso gli enti erogatori dei servizi per il lavoro, si reperisce nell’articolo 23 del d.lgs 150/2015.
Si tratta di una norma rimasta inattuata, ma i cui principi sono comunque chiari: regola proprio un archetipo molto chiaro di politica del lavoro finanziata, l’Assegno di ricollocazione. Esso sarebbe stato da attribuire a “disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all’articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell’articolo 12. L’assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell’articolo 24”.
Dunque, come si nota, tale tipo di politica attiva:
1. sul piano soggettivo richiede non una specifica situazione rilevante ai fini di politiche sociali o assistenziali, bensì la condizione di disoccupazione (e la percezione della Naspi);
2. sarebbe stata da graduare nell’importo dell’assegno non in base alla condizione misurata dall’Isee (nemmeno lontanamente menzionato), bensì in base all’esito della “profilazione”, che misura, in estrema sintesi, il grado di vicinanza rispetto al mercato del lavoro di riferimento.
I commi 4 e 5 del citato articolo 23, poi, descrivono in modo tipico il metodo di rilascio, gestione e monitoraggio di una politica attiva caratterizzata da un assegno spendibile in servizi. Il comma 4 spiega che l’assegno “è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto”, chiarendo che la “scelta del centro per l’impiego o dell’operatore accreditato è riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione” e condizionando la permanenza della Naspi alla richiesta ed effettivo svolgimento delle attività connesse al servizio. Il quale avrebbe dovuto prevedere, ai sensi del comma 5:
a) l’affiancamento di un tutor;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
c) l’assunzione da parte del disoccupato titolare dell’assegno di dell’obbligo di svolgere le attività individuate dal tutor;
d) l’assunzione dell’onere del disoccupato titolare dell’assegno di dell’obbligo 1 di accettare un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 25;
e) l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
Dunque, la misura di politica attiva tipizzata dal d.lgs 150/2015 non condiziona in alcun modo né l’accesso alla politica stessa, né l’importo dell’assegno, all’Isee. Questo, per la semplice ragione che le politiche del lavoro, non inserite come accessorio ad un contesto di programmi di natura socio-assistenziale, sono connesse allo status di disoccupazione e alla profilazione dei bisogni, che aiuta a definire l’intensità della misura e, quindi della spesa.
Connettere una politica del lavoro all’Isee implica travisare le funzioni di aiuto alla ricerca attiva, lasciando l’idea che esse consistano non nel riconoscimento di un potere di libera scelta del disoccupato di decidere come spendere l’assegno in servizi utili per reimmettersi nel mercato del lavoro, bensì in un assegno di assistenza, spettante in virtù di una condizione sociale misurata dall’Isee.
La confusione tra assegni connessi a politiche del lavoro e prestazioni sociali induce a politiche miste, la cui gestione può comportare il paradosso che l’importo di assegni finalizzati al sostegno nella ricerca di lavoro non sia connesso alla profilazione e all’intensità del bisogno di formazione/accompagnamento al lavoro, ma alla situazione socio-assistenziale della persona, sicchè a parità di profilazione di due persone, ad una possa spettare un voucher, assegno o dote maggiore o minore a cagione dell’Isee.
Un elemento, quindi, per legge connesso in via esclusiva alle politiche sociali ed assistenziali finisce per condizionare un sistema, quello delle politiche del lavoro, che, a meno di non essere accessorio subordinato ad un progetto socio-assistenziale (nel quale l’eventuale assegno percepito non è commisurato alla ricerca del lavoro, ma appunto alla condizione sociale della persona), non può che definire l’accesso a politiche caratterizzate da assegni e la loro misura esclusivamente alle evidenze legate alla condizione di disoccupazione e alle competenze richieste dal mercato del lavoro.
Il collegamento tra Isee e politiche del lavoro e loro entità può scatenare meccanismi non virtuosi e speculativi, come la ricerca della politica del lavoro sostenuta con assegni non per l’effettiva spesa in servizi utili alla ricerca, bensì come vero e proprio sostegno sociale al reddito, per quanto condizionato allo svolgimento di alcune azioni di ricerca attiva.
È necessario, dunque, che le programmazioni regionali e locali tengano correttamente distinti gli ambiti ed i fini dell’Isee, per non determinare equivoci operativi e spese anche improprie, ma soprattutto confusione nei fini e nelle modalità operative a carico dei soggetti attuatori, scongiurando soprattutto il rischio che le persone considerino le misure come meri sussidi e non come titoli di spesa per servizi specialistici.
Bollettino ADAPT 9 marzo 2026, n. 9
Luigi Oliveri
ADAPT Professional Fellow
@Rilievoaiace1
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