Badge di cantiere e patente a crediti: luci e ombre sul DL sicurezza in attesa dei decreti attuativi

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Giada Benincasa

Bollettino ADAPT 3 novembre 2025, n. 38

Il 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il decreto-legge n. 159 del 2025 rubricato “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Tra le diverse materie e i differenti ambiti su cui intervengono le disposizioni del decreto (dal lavoro agricolo agli studenti in Pcto) di particolare importanza risulta essere l’art. 3 che introduce le “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”.

Il sistema della patente a crediti è un tema di recente emersione (l’avvio risale a circa un anno fa, a seguito dell’introduzione effettuata nell’ambito della revisione dell’art. 27, d.lgs. n. 81/2008 ad opera del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: per un approfondimento v. G. Benincasa, Al via la “patente a punti”: tra regole e (labili) tentativi di valorizzare il ruolo della rappresentanza sindacale in Bollettino ADAPT 23 settembre 2024, n. 33) su cui il Legislatore ha deciso di intervenire nuovamente, introducendo misure e disposizioni più severe e stringenti, nonostante il breve periodo di applicazione della previgente normativa. Ciò appare sintomatico di un malfunzionamento, sul piano dell’effettività ed efficacia sostanziale, della misura introdotta rispetto agli obiettivi prevenzionistici prefissati, come spesso accade affrontando tematiche inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso di specie, il dl n. 159/2025 modifica nuovamente l’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” nonché l’allegato I-bis (nel quale vengono soppressi i punti 22 e 23 e viene modificato il punto 21, che prevede ora la decurtazione di 5 punti per la “Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del dl n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla l. n.73/2002, per ciascun lavoratore: da applicarsi agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026) e l’allegato XII (in cui viene aggiunto che all’interno della notifica preliminare di cui all’articolo 99 devono essere specificate le imprese che operano in regime di subappalto).

Il rinnovato art. 27, prevede l’introduzione di un nuovo comma, il comma 7-bis, il quale disciplina che la decurtazione dei crediti per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numero 21, avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza e, a tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Non solo. Negli interventi modificativi del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti è possibile rintracciare una chiara volontà di rendere più stringenti controlli e sanzioni. Ed invero, da un lato, al comma 8 viene disposto che le competenti procure della Repubblica devono trasmettere tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti, “tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”; dall’altro lato, al comma 11, viene aumentato del doppio l’importo minimo applicabile per la sanzione amministrativa in caso di mancanza della patente o del documento equivalente, passando dalla locuzione “non inferiore a euro 6.000” a “non inferiore a euro 12.000”.

Nella stessa prospettiva si inserisce altresì la previsione – più incisiva rispetto a quanto già previsto dal comma 14 dell’art. 27, d.lgs. n. 81/2008 – per cui entro sessanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, deve individuare, con apposito decreto, gli ambiti di attività a rischio più elevato, tenendo in considerazione la relativa classificazione adottata dall’INAIL con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto, al fine di estendere anche a questi il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti ex art. 27.

La vera novità del nuovo dl sicurezza, tuttavia, è rappresentata dall’introduzione del c.d. “badge di cantiere” per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Da questo punto di vista, inoltre, le imprese che operano nei cantieri edili non sono gli unici soggetti onerati dal nuovo adempimento: l’art. 3, comma 2, dl 159/2025, stabilisce che tale obbligo si estenderà anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato. Analogamente a quanto previsto per il sistema della patente a crediti, tali ambiti dovranno essere individuati, con apposito decreto, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Nello specifico, le imprese che operano nei cantieri edili nonché nei settori e negli ambiti che verranno individuati con il decreto del Ministero del lavoro, sono tenuti “a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione”. Tale tessera, da utilizzare come un badge con i dati identificativi del dipendente, deve essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). A tal proposito, il decreto specifica altresì che “Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro”.

Tuttavia merita evidenziare che non sono ancora state individuate le modalità di attuazione del badge di cantiere, le quali verranno determinate, entro sessanta giorni, con apposito decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Decreto interministeriale al quale è stato demandata anche la disciplina sulle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Non da ultimo, la stessa disposizione interviene in materia di vigilanza ad opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disciplinando che la stessa dovrà essere orientata, ai fini del rilascio dell’attestato di cui al primo periodo dell’art. 29, comma 7, dl 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 56/2024, nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Tale disposizione, contenuta al comma 1 dell’art. 3 del dl in commento conferma l’attenzione del Legislatore verso un sistema di esternalizzazioni e frammentazione delle filiere produttive, spesso teatro di infortuni e incidenti sul lavoro.

In attesa dei decreti di definizione e individuazione delle modalità di attuazione e degli ambiti di estensione per l’applicazione delle misure richiamate, merita evidenziare che, come già sottolineato per il sistema della patente a crediti, anche nel caso di specie emerge un timido coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, relegate ad una mera funzione consultiva nella fase di definizione dei decreti interministeriali. Se infatti tali meccanismi sono destinati ad essere estesi, per analogia, anche ad altri settori economici, il ruolo delle parti sociali diviene allora ancora più strategico al fine di intercettare esigenze e tutele specifiche da attuare in un dato settore (si veda a tal proposito il documento di Osservazioni e Proposte in materia di “Salute occupazionale e sicurezza sul lavoro” del CNEL, in cui si auspica un maggiore protagonismo e responsabilizzazione delle parti sociali nelle questioni di sicurezza e salute occupazionale).

Da ultimo, nonostante l’attenzione posta sulle esternalizzazioni, sembra che questo ulteriore intervento sul Sistema di qualificazione delle imprese abbia perso – di nuovo – l’opportunità di valorizzare metodologie e strumenti per la verifica della genuinità dei contratti (con particolare riferimento a quelli di appalto e subappalto, quale tipologia contrattuale spesso utilizzata nei cantieri edili e per attività ad alto rischio come quelle svolte negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in cui spesso, se privi di genuinità e non rispettosi della normativa di riferimento, si annidano criticità anche di tipo prevenzionistico.

Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada