Verso una nuova cultura della prevenzione: la Spagna aggiorna la normativa sui rischi del lavoro nell’era digitale
Interventi ADAPT, Salute e sicurezza
| di Lavinia Serrani
A trent’anni dalla legge del 1995, la Spagna avvia una riforma organica della prevenzione dei rischi sul lavoro, adeguandola alle trasformazioni dell’economia digitale e alle nuove forme di organizzazione produttiva. Dalla salute mentale ai rischi climatici, passando per genere, età e violenza sul lavoro, il nuovo impianto normativo amplia ambiti e strumenti della tutela, ponendo le basi per una concezione più integrata e contemporanea della sicurezza nei luoghi di lavoro.
A trent’anni dall’approvazione della Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 1995, il Governo spagnolo ha avviato un profondo processo di riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo Anteproyecto di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, si propone di adeguare il quadro normativo alle trasformazioni del lavoro nel XXI secolo, segnato da digitalizzazione, nuove forme di organizzazione produttiva e crescente attenzione ai rischi psicosociali. Si tratta di un intervento che, per ampiezza e contenuti, non si limita a un aggiornamento tecnico, ma mira a ridefinire la stessa concezione di prevenzione, ampliandone ambiti, strumenti e destinatari.
Uno degli elementi più rilevanti della riforma è il riconoscimento esplicito della multidimensionalità dei danni derivanti dal lavoro. Se la normativa tradizionale si concentrava prevalentemente sui rischi fisici, il nuovo testo estende la tutela anche agli aspetti mentali, cognitivi, emotivi, comportamentali e sociali. In questo modo, la salute del lavoratore viene considerata nella sua dimensione integrale, superando una visione riduttiva e frammentata. Particolarmente significativa è l’introduzione esplicita del riferimento alla salute mentale e ai rischi psicosociali, che saranno oggetto di un futuro regolamento specifico. Questo passaggio riflette una crescente consapevolezza dell’impatto che fattori quali stress lavoro-correlato, burnout, precarietà o iperconnessione possono avere sul benessere individuale e collettivo.
La riforma si inserisce nel solco del dialogo sociale, essendo stata elaborata in coerenza con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, sottoscritta da governo, organizzazioni sindacali e datoriali. Questo elemento non è secondario: il coinvolgimento delle parti sociali rappresenta una garanzia di legittimazione e di efficacia delle politiche, oltre a confermare il ruolo centrale delle relazioni industriali nella regolazione delle condizioni di lavoro.
Tra le innovazioni più rilevanti vi è anche l’ampliamento della nozione di “condizione di lavoro”, che comprende ora qualsiasi elemento suscettibile di incidere sulla salute fisica o mentale del lavoratore, incluse le conseguenze del cambiamento climatico e delle catastrofi naturali. Si tratta di un riconoscimento importante, che porta la prevenzione fuori dai confini tradizionali del luogo di lavoro e la collega a dinamiche globali. L’obbligo per le imprese di adottare misure preventive anche in relazione a eventi climatici estremi rappresenta un segnale della crescente interconnessione tra politiche del lavoro e sostenibilità ambientale.
Un altro asse centrale della riforma riguarda la valutazione dei rischi, che dovrà includere tutte le tipologie di rischio – fisici, psicosociali, climatici – e le loro interazioni. Non solo: la legge prevede che tale valutazione debba essere effettuata attraverso visite in presenza nei luoghi di lavoro, rafforzando così il carattere concreto e non meramente formale dell’attività preventiva. Questo aspetto risponde a una critica spesso rivolta ai sistemi di prevenzione, accusati di eccessiva burocratizzazione e scarsa aderenza alla realtà operativa.
La nuova normativa introduce inoltre un approccio fortemente personalizzato alla prevenzione, ponendo al centro la diversità delle persone lavoratrici. Viene infatti esplicitamente prevista l’integrazione della prospettiva di genere e di età nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive. Ciò implica, ad esempio, l’adattamento dei dispositivi di protezione individuale e l’attenzione alle specificità biologiche e sociali che possono influire sull’esposizione ai rischi. Particolare attenzione è riservata anche alle lavoratrici in gravidanza o in periodo di allattamento, rafforzando le tutele già esistenti.
In questo quadro, assume rilievo anche la disciplina delle situazioni di violenza e molestie sul lavoro. La riforma fornisce una definizione ampia di tali fenomeni, includendo non solo le condotte ripetute, ma anche episodi isolati e comportamenti realizzati attraverso strumenti digitali, come il cyberbullismo o l’uso improprio di algoritmi. Le imprese sono chiamate a garantire la protezione dei lavoratori da queste situazioni, riconosciute come veri e propri rischi per la salute, sia fisica sia mentale.
La dimensione della prevenzione si intreccia strettamente con quella della formazione. Il nuovo testo rafforza l’obbligo di una formazione pratica e, salvo eccezioni giustificate, in presenza, sottolineando l’importanza dell’apprendimento diretto e contestualizzato. Allo stesso tempo, viene potenziato il sistema di sorveglianza sanitaria, che dovrà includere esami specifici in relazione ai rischi effettivamente presenti nel posto di lavoro. La sorveglianza assume così una duplice dimensione: individuale, attraverso il monitoraggio dello stato di salute del singolo lavoratore, e collettiva, mediante analisi epidemiologiche utili a orientare le politiche preventive.
Sul piano organizzativo, la riforma interviene anche sul sistema dei servizi di prevenzione. Vengono introdotti limiti più stringenti alla possibilità per il datore di lavoro di gestire direttamente le attività preventive, restringendo tale opzione alle imprese di piccole dimensioni e a determinate condizioni. Parallelamente, si rafforzano i requisiti e le responsabilità dei servizi di prevenzione, sia interni sia esterni, con una maggiore chiarezza sui contenuti dei contratti e sulle risorse necessarie. Di particolare interesse è l’introduzione degli “agenti territoriali di prevenzione”, figure destinate a operare nelle piccole imprese e a favorire una diffusione più capillare della cultura della sicurezza.
Il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene anch’esso valorizzato, prevedendo percorsi formativi specifici e adattati ai diversi settori produttivi. Questo rafforzamento si inserisce in una logica partecipativa, che vede nella collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori un elemento essenziale per l’efficacia delle politiche di prevenzione.
Non meno importante è l’attenzione dedicata ai percorsi di rientro al lavoro dopo assenze prolungate per motivi di salute. La riforma prevede l’adozione di procedure specifiche che includano anche un aggiornamento della formazione preventiva, riconoscendo così la necessità di accompagnare il lavoratore nel reinserimento e di adattare le condizioni di lavoro alle sue nuove esigenze.
In prospettiva, il Governo si è impegnato a completare il quadro normativo entro un anno dall’entrata in vigore della legge, attraverso l’adozione di regolamenti attuativi, in particolare in materia di rischi psicosociali. Questo passaggio sarà decisivo per tradurre i principi generali in strumenti operativi concreti.
Nel complesso, la riforma segna un cambiamento significativo nel modo di concepire la prevenzione dei rischi sul lavoro. Da un modello centrato prevalentemente sulla gestione dei rischi fisici e su un approccio formale, si passa a una visione integrata, dinamica e centrata sulla persona. Per il sistema delle relazioni industriali, ciò implica nuove responsabilità ma anche nuove opportunità: la prevenzione diventa terreno privilegiato di confronto e cooperazione tra le parti sociali, chiamate a contribuire alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuri, inclusivi e sostenibili.
Resta ora da verificare la capacità del sistema di tradurre queste innovazioni in pratiche effettive. Come spesso accade, la qualità della norma sarà misurata dalla sua attuazione concreta, che richiederà risorse, competenze e un cambiamento culturale diffuso. In questo senso, la riforma rappresenta non solo un aggiornamento legislativo, ma una sfida più ampia per il futuro del lavoro in Spagna.
Bollettino ADAPT 4 maggio 2026, n. 17
Ricercatrice ADAPT
Responsabile Area Ispanofona
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