Stato di bisogno dei lavoratori: la Cassazione ridisegna i confini del caporalato

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Nicolò Bastianello

La sentenza n. 12685/2026 della Cassazione estende l’art. 603-bis c.p. oltre l’agricoltura, chiarendo che lo stato di bisogno del lavoratore va accertato concretamente. Vengono ribaditi indici di sfruttamento e forniti riferimenti operativi per imprese e prevenzione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Con la sentenza n. 12685 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su un profilo decisivo dell’art. 603-bis c.p.: il rapporto tra progressiva estensione applicativa della fattispecie e rigoroso accertamento dello stato di bisogno del lavoratore.

La pronuncia annulla con rinvio un’ordinanza cautelare del Tribunale del Riesame di Messina, che aveva sottoposto al regime della detenzione domiciliare i legali rappresentanti di una società titolare di un distributore di carburante, per aver imposto ai propri dipendenti condizioni gravemente irregolari di lavoro, quali una retribuzione non corrispondente con il monte ore maturato, il mancato riconoscimento del lavoro notturno e festivo e una gestione di tredicesima e quattordicesima mensilità definita dagli stessi indagati un “patto di sangue”, in base alla quale le stesse venivano formalmente riconosciute nelle buste paga, salvo poi doverle restituire in contanti con la promessa di vederle riconosciute successivamente solo al raggiungimento di obiettivi di produttività determinati dai datori di lavoro.

La Cassazione non esclude che una simile vicenda possa rientrare nell’ambito dell’art. 603-bis c.p. ed anzi conferma che la nozione di “manodopera” non è limitata al settore agricolo, ma può comprendere anche lavoratori subordinati impiegati in attività prevalentemente manuali in altri settori produttivi, compreso il terziario.

Tuttavia la corte ha pronunciato l’annullamento dell’ordinanza per il fatto che il Tribunale, nel pronunciare la propria decisione, aveva identificato lo stato di bisogno dei prestatori di lavoro in modo troppo generico facendolo corrispondere alla mera dipendenza dei lavoratori dal reddito di lavoro e con la generica difficoltà nel reperire un nuovo impiego, equazione questa che finirebbe per rendere il requisito sempre e comunque sussistente, ampliando a dismisura l’ambito dell’intervento penale.

Proprio in questo si rivela uno dei punti cardini della pronuncia: la Suprema Corte chiarisce in modo significativo l’ambito applicativo del reato di caporalato ex art. 603-bis c.p., confermandone l’estensione oltre i tradizionali confini del settore agricolo ma escludendo, al contempo, che esso possa trasformarsi in una clausola penale generale applicabile a qualsiasi grave irregolarità del rapporto di lavoro. In continuità con la sentenza n. 43662/2024, la Corte precisa infatti che la nozione di “manodopera” ricomprende tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di lavoratori subordinati addetti prevalentemente a mansioni manuali, indipendentemente dal settore economico coinvolto.

L’elemento centrale riguarda però la definizione dei presupposti del reato. Se lo sfruttamento deve essere accertato anche attraverso gli indici previsti dall’art. 603-bis c.p., lo stato di bisogno richiede invece una verifica individualizzata della condizione di vulnerabilità del lavoratore. Richiamando la sentenza n. 24441/2021, la Corte ribadisce che lo stesso deve consistere in una «situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose». La fattispecie viene integrata in una situazione esistenziale di particolare vulnerabilità, tale da non consentire altra effettiva ed accettabile scelta di vita se non quella di subire l’abuso; non occorre uno stato di necessità che annulli qualsivoglia libertà di scelta, ma neppure è sufficiente il mero fatto di avere necessità di un lavoro per condurre la propria vita.

La sentenza amplia dunque la portata applicativa del reato sul piano settoriale, introducendo però un importante argine interpretativo e probatorio: il giudice è tenuto ad accertare puntualmente la specifica situazione personale e patrimoniale del prestatore di lavoro, senza poter ricorrere a presunzioni generiche di bisogno.

La pronuncia conferma l’individuazione e la positivizzazione da parte del legislatore di quattro indici alternativi tra loro per configurare lo sfruttamento del prestatore di lavoro: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dal CCNL o comunque sproporzionate; 2) la reiterata violazione della disciplina in materia di orario di lavoro, riposi e ferie; 3) le violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, sorveglianza o alloggio degradanti.
Indici che assolvono ad una funzione orientativa per il giudice, costituendo parametri attraverso cui misurare e qualificare lo sfruttamento posto in essere dal soggetto agente, sia esso l’intermediario o il datore di lavoro. La loro natura alternativa comporta che, purché caratterizzato da adeguata gravità e significatività, sia sufficiente anche il ricorrere di uno solo di essi.


Occorre inoltre precisare come l’elencazione normativa non abbia carattere tassativo: il giudice, nell’esame del caso concreto, può valorizzare anche condotte ulteriori rispetto a quelle tipizzate dal legislatore, purché parimenti idonee ad integrare lo sfruttamento. Con riferimento ai primi due indici, la Corte evidenzia come non sia sufficiente una violazione isolata, essendo invece necessaria la reiterazione delle condotte, così da distinguere il mero inadempimento contrattuale dalla condotta penalmente rilevante. Quanto alla sproporzione retributiva, la valutazione non può risolversi in un semplice raffronto aritmetico tra il trattamento percepito dal lavoratore e quello previsto dalla contrattazione collettiva, ma richiede un accertamento complessivo che tenga conto delle mansioni concretamente svolte e delle effettive condizioni di lavoro.

La pronuncia chiarisce inoltre la necessità di mantenere distinta la dimensione oggettiva dello sfruttamento dalla condizione soggettiva di bisogno del lavoratore, e proprio in tale distinzione che si coglie il passaggio più significativo della decisione: ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente la mera presenza di condizioni lavorative irregolari o gravemente deteriori, ma occorre verificare in concreto che il lavoratore versasse in una condizione di vulnerabilità tale da limitarne significativamente la libertà di autodeterminazione e la reale possibilità di sottrarsi alle condizioni imposte.

In questa prospettiva merita evidenziare come il caporalato, prima ancora della sua tipizzazione nel codice penale, è stato definito in chiave fenomenologica e sociologica come una forma di sfruttamento del lavoro, caratterizzata dall’impiego di lavoratori in condizioni e contesti non consoni. Il termine richiama l’attività dei cosiddetti “caporali”, soggetti che reclutano e sfruttano la manodopera.

A fronte della crescente diffusione del fenomeno, il legislatore è intervenuto nel 2011 introducendo il reato autonomo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 603-bis c.p. La norma, costruita come fattispecie comune, si fonda su due elementi centrali: l’approfittamento e lo stato di bisogno del lavoratore.

Con la riforma del 2016 il reato è stato ampliato e reso più efficace: distinguendo la figura dell’intermediario e quella del datore che impiega la manodopera sfruttata; inserendo violenza e minaccia nel ruolo di aggravanti, senza configurarle come elementi costitutivi del reato, anticipando così la soglia del penalmente rilevante; introducendo i già richiamati indici di sfruttamento ed inserendo la fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Dal nuovo assetto della disciplina del caporalato emergono preziose indicazioni operative per i datori di lavoro, fondate su correttezza, trasparenza e pieno rispetto delle tutele lavoristiche, soprattutto quando vi siano mansioni manuali, basse qualifiche, forte dipendenza economica, orari anomali, sotto-inquadramento, pressioni organizzative o contesti di vulnerabilità.

Una casistica questa assolutamente capillare, emersa anche da alcune delle numerose inchieste coordinate dalla Procura di Milano, che hanno contribuito a spostare l’asse applicativo dell’art. 603-bis c.p. dal tradizionale contesto agricolo del caporalato verso forme di sfruttamento della manodopera inserite nelle moderne filiere dell’esternalizzazione produttiva. Alcune indagini milanesi sembrano portare all’attenzione assetti organizzativi fondati su appalti labour intensive, fenomeni di interposizione illecita e articolate catene di subappalto, nei quali il contenimento del costo del lavoro poteva tradursi in violazioni sistematiche delle tutele retributive e normative dei lavoratori. In questo quadro, la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stata progressivamente applicata anche ai settori della logistica, della vigilanza privata, del food delivery e della moda, contribuendo, in alcuni casi, all’emersione della nozione di “caporalato allargato”.

In tale prospettiva, il riferimento ai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi costituisce un parametro essenziale per distinguere le situazioni fisiologiche da quelle patologiche, fermo restando che i fenomeni di sfruttamento si accompagnano spesso ad ulteriori profili di illegalità, quali l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e la mancata copertura contro gli infortuni sul lavoro.

Particolare attenzione deve essere riservata alla corretta gestione dell’orario di lavoro e della retribuzione, la piena corrispondenza tra ore lavorate e ore retribuite rappresenta infatti un elemento centrale: la sistematica sotto-registrazione dell’orario costituisce un significativo indice di irregolarità e un evidente segnale di rischio. Analogamente, devono essere integralmente riconosciuti gli straordinari, il lavoro notturno e festivo, nonché le mensilità aggiuntive e le indennità previste dal Ccnl, senza subordinare la loro erogazione a condizioni improprie, quali obiettivi di produttività o accordi informali.

Ulteriore profilo critico è rappresentato da qualsiasi forma di pressione o intimidazione, anche implicita, collegata alla minaccia del licenziamento o della perdita del posto di lavoro. Tali condotte, oltre a poter integrare l’aggravante prevista dall’art. 603-bis, comma 2, c.p., contribuiscono a delineare il contesto complessivo di sfruttamento lavorativo.

Il reato di caporalato costituisce inoltre reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Ne consegue che ove il fatto sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa da soggetti apicali o sottoposti, può configurarsi un doppio livello di responsabilità, in capo sia alla persona fisica sia alla persona giuridica.

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce nel più ampio processo di espansione del Diritto Penale del Lavoro, confermando la progressiva estensione dell’ambito applicativo dell’art. 603-bis c.p. anche a contesti produttivi estranei al tradizionale caporalato agricolo e, in particolare, a settori del terziario caratterizzati da prestazioni prevalentemente manuali e da pratiche organizzative suscettibili di comprimere in modo sistematico i diritti del lavoratore. Ne emerge una lettura sempre più sostanziale dello sfruttamento lavorativo, fondata non sulla sola regolarità formale del rapporto, ma sulle concrete condizioni di impiego. Al contempo, la Corte riafferma che l’intervento penale non può fondarsi su presunzioni generalizzate di vulnerabilità occupazionale, richiedendo invece un accertamento rigoroso e concreto dello stato di bisogno quale elemento costitutivo della fattispecie. In questo quadro, per le imprese si rafforza l’esigenza di adottare assetti organizzativi, sistemi di controllo e modelli di compliance giuslavoristica sempre più efficaci, anche in funzione preventiva rispetto ai profili di responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.

Bollettino ADAPT 11 maggio 2026, n. 18

Nicolò Bastianello

Studente di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova