Piattaforme digitali e appalti tecnologicamente organizzati: i confini da chiarire

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Giada Benincasa

Lo schema di decreto legislativo sulla direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali impone di chiarire i confini della fattispecie: la presenza di software, algoritmi e sistemi automatizzati negli appalti non è di per sé sufficiente a configurare una piattaforma di lavoro digitale.

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, in questi giorni all’esame parlamentare come Atto del Governo n. 433, pone un problema preliminare rispetto alla concreta delimitazione del proprio campo di applicazione: stabilire quando ci si trovi effettivamente davanti a una piattaforma di lavoro digitale e quando, invece, la tecnologia costituisca soltanto uno strumento attraverso il quale viene organizzata una attività economica o produttiva. L’interrogativo assume particolare rilievo proprio negli appalti ad alta intensità tecnologica, nei quali software, sistemi automatizzati, palmari, algoritmi, sistemi di workforce management o di gestione delle flotte possono incidere in modo anche significativo sull’organizzazione del servizio e della prestazione lavorativa.

Il punto di partenza è che la direttiva non disciplina, in via generale, ogni forma di lavoro organizzata mediante software o sistemi algoritmici. La definizione europea di “piattaforma di lavoro digitale” individua una fattispecie più specifica, caratterizzata dalla prestazione di un servizio fornito almeno in parte a distanza mediante strumenti elettronici, su richiesta di un destinatario, nel quale l’organizzazione del lavoro svolto da individui costituisce una componente necessaria ed essenziale e nel quale sono utilizzati sistemi automatizzati di monitoraggio o decisionali.

La presenza della tecnologia, dunque, non è sufficiente, anzi, particolarmente significativo, a questo riguardo, appare il considerando 20 della direttiva, secondo cui l’organizzazione del lavoro deve comportare almeno un ruolo significativo nell’abbinare la domanda del servizio con l’offerta di lavoro da parte di un individuo che abbia un rapporto contrattuale con la piattaforma o con un intermediario e sia disponibile a svolgere uno specifico compito. È questa funzione di matching a consentire di distinguere il lavoro mediante piattaforma dalla più generale digitalizzazione dei processi produttivi. La distinzione non è di poco conto dato che un sistema informatico può assegnare attività, organizzare sequenze operative, indicare percorsi, misurare tempi, verificare risultati o monitorare una prestazione senza che il soggetto che lo utilizza possa essere qualificato come piattaforma di lavoro digitale. Diversamente, il perimetro della direttiva finirebbe per estendersi a una parte molto ampia dell’organizzazione produttiva contemporanea, nella quale la tecnologia è ormai strutturalmente incorporata nei processi di lavoro.

È proprio l’appalto tecnologicamente organizzato a rendere evidente il problema. In questi casi occorre tenere distinti due piani di qualificazione che possono certamente intersecarsi, ma non coincidono. Il primo riguarda la genuinità dell’appalto e, quindi, la verifica dell’effettiva autonomia organizzativa dell’appaltatore. Il secondo riguarda invece la presenza degli elementi costitutivi del lavoro mediante piattaforma. Sul primo piano, la questione centrale non sembra essere soltanto a chi appartenga lo strumento tecnologico, quanto piuttosto la funzione che esso concretamente svolge e la conseguente allocazione dei poteri tra committente e appaltatore. Se il sistema digitale serve a gestire il processo, a coordinare il servizio, a trasmettere informazioni sulla commessa o a verificarne il risultato e l’appaltatore continua a esercitare i propri poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori, la presenza della tecnologia non appare di per sé incompatibile con la struttura dell’appalto. Diverso è il caso in cui, attraverso lo strumento tecnologico, il committente arrivi a impartire direttamente ai singoli lavoratori le attività da svolgere, a determinarne tempi e modalità di esecuzione, a monitorarne individualmente la prestazione o a utilizzare i dati così raccolti per l’esercizio di poteri tipicamente datoriali. Qui il problema diventa quello della effettiva autonomia dell’appaltatore e, ricorrendone i presupposti, della possibile riconduzione dell’operazione alla somministrazione. Ma anche questa seconda ipotesi non consente automaticamente di parlare di lavoro mediante piattaforma. L’eventuale esercizio tecnologicamente mediato di poteri sui lavoratori dell’appaltatore può essere rilevante ai fini della genuinità dell’appalto senza integrare quella diversa funzione di organizzazione del lavoro richiesta dalla direttiva. Un conto, infatti, è che il software governi in modo più o meno invasivo l’esecuzione di un servizio affidato da un’impresa a un’altra; altro conto è che il soggetto digitale organizzi il servizio mettendo in relazione la relativa domanda con la disponibilità individuale di lavoro necessaria allo svolgimento dello specifico compito.

La differenza si coglie forse ancora meglio guardando all’oggetto della relazione economica. Nell’appalto il committente acquista dall’appaltatore un’opera o un servizio e la tecnologia può inserirsi, anche in modo molto intenso, nell’esecuzione di tale rapporto tra imprese. Nel lavoro mediante piattaforma, invece, viene in rilievo quella specifica funzione di organizzazione che collega la domanda del servizio alla disponibilità del singolo individuo che dovrà eseguire il compito. È dunque possibile che uno strumento del committente interferisca illegittimamente con l’organizzazione dei lavoratori dell’appaltatore senza che tale circostanza trasformi, per ciò solo, l’appalto in platform work. Ciò non significa, naturalmente, che appalto e lavoro mediante piattaforma siano fenomeni tra loro impermeabili. La stessa direttiva prende espressamente in considerazione configurazioni nelle quali tra la piattaforma e la persona che svolge il lavoro si inseriscono uno o più soggetti intermedi. Una piattaforma può quindi organizzare il lavoro mediante il modello appena descritto e avvalersi, per la sua concreta esecuzione, di un appaltatore o di un subappaltatore che instaura formalmente il rapporto contrattuale con le persone che lavorano.

È in questa prospettiva che deve essere letta la nozione di “intermediario” di cui all’articolo 4 dello schema di decreto. La direttiva considera tale il soggetto che instaura determinati rapporti contrattuali o che si colloca nella catena di subappalto “al fine di rendere disponibile il lavoro mediante piattaforme digitali a una piattaforma di lavoro digitale o per mezzo di quest’ultima”. Il dato sembra importante proprio per evitare una lettura eccessivamente ampia: non è la mera presenza di una catena di appalto o subappalto a determinare l’applicazione della disciplina, ma la circostanza che quella catena si collochi all’interno di una fattispecie già riconducibile al lavoro mediante piattaforma.

Sotto questo profilo, qualche attenzione richiede la formulazione del comma 2, dell’art. 4 dello schema, che richiama, per gli intermediari, sia le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro di cui al Capo IV del d.lgs. n. 81/2015 sia quelle in materia di appalto di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Appalto e somministrazione restano infatti fattispecie autonome, fondate su presupposti differenti e, per alcuni profili, alternativi, in particolare rispetto alla titolarità e all’esercizio dei poteri sui lavoratori. Il rinvio dovrebbe quindi essere letto nel senso che le rispettive discipline continuano a trovare applicazione quando ne ricorrano autonomamente i presupposti, e non come una applicazione cumulativa che discenda automaticamente dalla qualifica di intermediario. Una maggiore precisione su questo punto consentirebbe anche di evitare un effetto ulteriore: utilizzare la nozione europea di intermediario per attrarre nella disciplina del platform work appalti nei quali l’unico elemento di collegamento con la direttiva sia rappresentato dall’elevato grado di digitalizzazione del servizio.

Il rischio è particolarmente evidente in settori, come la logistica nei quali la gestione operativa è ormai frequentemente integrata con WMS, sistemi di tracking, routing, palmari e altri strumenti automatizzati. Dinamiche analoghe si riscontrano nella grande distribuzione e nel retail, dove sistemi digitali governano turnazioni, attività di picking, riassortimento e monitoraggio delle performance; nella manifattura, attraverso MES, sistemi di pianificazione della produzione, sensoristica e strumenti di assegnazione automatizzata delle attività; nei servizi di pulizia, facility management e manutenzione, nei quali applicazioni e piattaforme interne possono programmare interventi, tracciare presenze e verificare tempi e risultati; nei servizi di trasporto e gestione delle flotte, dove software di dispatching, geolocalizzazione e ottimizzazione dei percorsi incidono in modo crescente sull’organizzazione concreta delle prestazioni; fino ai servizi di assistenza e cura, nei quali sistemi digitali possono distribuire gli interventi, definire sequenze operative e monitorarne l’esecuzione. In tutti questi casi, l’utilizzo di tecnologie anche fortemente pervasive può porre problemi molto rilevanti sul piano della genuinità dell’appalto, dei controlli a distanza, della protezione dei dati e dell’esercizio dei poteri datoriali, ma si tratta di questioni che non devono essere sovrapposte alla diversa qualificazione come lavoro mediante piattaforma.

Questa delimitazione può essere letta anche alla luce della successiva evoluzione del quadro europeo. La direttiva (UE) 2024/2831 disciplina la gestione algoritmica nello specifico contesto del lavoro mediante piattaforme digitali, mentre il tema più generale dell’impiego dei sistemi algoritmici nei luoghi di lavoro è oggi oggetto di ulteriori iniziative a livello europeo, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 sulla gestione algoritmica nei luoghi di lavoro al percorso avviato dalla Commissione verso il futuro Quality Jobs Act. Si tratta di sviluppi distinti, che segnalano l’emersione di un più generale problema regolativo relativo all’impiego dei sistemi algoritmici nell’organizzazione del lavoro.

La corretta delimitazione della fattispecie non determina, del resto, alcuna riduzione delle tutele. Anche al di fuori del lavoro mediante piattaforma continuano a operare, ove ne ricorrano i presupposti, le discipline sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, sui controlli a distanza, sulla protezione dei dati personali, sulla salute e sicurezza, nonché le regole proprie dell’appalto e della somministrazione. Il punto è piuttosto evitare che categorie costruite per governare fenomeni diversi finiscano per sovrapporsi a causa del solo elemento tecnologico.

Accanto al rapporto tra lavoro mediante piattaforma e appalti tecnologicamente organizzati, lo schema pone un ulteriore problema sul piano della stessa delimitazione della fattispecie. L’art. 3, comma 2, riunisce infatti in un’unica disposizione ipotesi che nella direttiva hanno fondamenti differenti: alcune corrispondono a esclusioni espressamente previste dall’art. 2, par. 2, mentre altre derivano dal considerando 20 e servono piuttosto a precisare quando non ricorra quella specifica organizzazione del lavoro richiesta per integrare la nozione di piattaforma digitale. Una maggiore distinzione tra questi diversi piani renderebbe più chiaro il perimetro della disciplina, anche sotto il profilo terminologico. Particolare cautela richiede, ad esempio, il riferimento ai servizi di trasporto, consegna o pulizia: non si tratta di settori automaticamente inclusi o esclusi, poiché ciò che rileva resta la concreta ricorrenza degli elementi della definizione e, in particolare, della funzione di abbinamento tra domanda del servizio e offerta individuale di lavoro (per un approfondimento su questo profilo si veda, E. Dagnino, La nozione di piattaforma di lavoro digitale nello schema di decreto legislativo: tra traduzioni imprecise e rischi di una attuazione in contrasto con la Direttiva, Bollettino ADAPT, 31 agosto 2026). L’impiego di sistemi digitali per organizzare un complessivo servizio svolto mediante una propria organizzazione imprenditoriale non è quindi, di per sé, sufficiente.

Su un piano ancora diverso si pone il problema del coordinamento tra la disciplina introdotta in attuazione della direttiva e l’attuale disciplina italiana della certificazione. L’art. 5, comma 4, dello schema prevede che la corretta qualificazione della situazione occupazionale possa essere accertata in sede giudiziaria o amministrativa, nonché certificata dalle commissioni di cui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 “su istanza della persona interessata o dei suoi rappresentanti”. La formulazione rischia tuttavia di sovrapporre il diritto di iniziativa riconosciuto dalla direttiva nei procedimenti di accertamento alla diversa struttura del procedimento di certificazione prevista dall’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 276/2003, la certificazione resta infatti un procedimento volontario attivato mediante istanza congiunta delle parti. Le commissioni possono svolgere una funzione importante di qualificazione preventiva dei rapporti, assistenza negoziale e deflazione del contenzioso, ma non costituiscono, nell’assetto normativo vigente, una sede ispettiva o giudiziaria attivabile unilateralmente. Sarebbe quindi opportuno distinguere il diritto della persona interessata o dei suoi rappresentanti di promuovere l’accertamento in sede amministrativa o giudiziaria dalla possibilità per le parti di ricorrere congiuntamente alla certificazione.

Il nodo, in conclusione, è evitare che il recepimento finisca per sovrapporre piani che la direttiva tiene distinti. La diffusione di strumenti digitali e sistemi automatizzati rende certamente più complessa la qualificazione dei rapporti e l’individuazione dei soggetti responsabili, ma non consente di assumere la tecnologia come criterio autosufficiente di riconduzione al lavoro mediante piattaforma. Allo stesso modo, le previsioni nazionali chiamate a completare il recepimento devono coordinarsi con istituti già presenti nell’ordinamento senza alterarne struttura e funzione. Da questo punto di vista, un recepimento più preciso sul piano definitorio e più attento al coordinamento sistematico non restringerebbe l’ambito di tutela della direttiva, ma contribuirebbe a renderne più chiaro il campo di applicazione, evitando sovrapposizioni con discipline che continuano a operare su piani diversi e che, se non adeguatamente coordinate, rischierebbero di alimentare proprio quel contenzioso giudiziale che una più chiara definizione delle fattispecie dovrebbe invece contribuire a prevenire.

Bollettino ADAPT 21 settembre 2026, n. 33

Giada Benincasa

Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia

X@BenincasaGiada