Partecipazione dei lavoratori: nuove linee programmatiche a un anno dalla legge 76

Interventi ADAPT, Relazioni industriali

| di Ilaria Armaroli, Marco Menegotto

A un anno dall'approvazione della legge 76, la partecipazione dei lavoratori all'impresa torna al centro del confronto sindacale con una ritrovata convergenza tra Cgil, Cisl e Uil. La nuova piattaforma unitaria potrebbe rappresentare il punto di rilancio per la diffusione di modelli partecipativi oltre le prime sperimentazioni.

La partecipazione dei lavoratori figura tra gli «assi capaci di rafforzare il sistema delle relazioni industriali», individuati dalla nuova piattaforma sindacale Proposte per un accordo quadro sulla riforma del sistema di relazioni industriali, sottoscritta lo scorso 17 giugno da Cgil, Cisl e Uil.

Si tratta di una scelta che si colloca in sostanziale continuità con il documento unitario Un moderno sistema di relazioni industriali del gennaio 2016, dal quale ha successivamente tratto impulso anche il paragrafo dedicato alla partecipazione contenuto nel c.d. Patto della Fabbrica, l’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria il 9 marzo 2018 (per una prima valutazione d’impatto v. G. Impellizzieri, La cosiddetta “partecipazione organizzativa”: un primo bilancio a cinque anni dal Patto della Fabbrica, in DRI, n. 4/2023). L’interesse delle tre confederazioni per il tema non rappresenta dunque una novità: già allora il coinvolgimento dei lavoratori veniva indicato come uno dei principali fattori di sviluppo economico e sociale e come una leva di modernizzazione delle relazioni industriali.

Il dibattito sulla legge 76

L’aspetto più interessante emerge semmai se si guarda a quanto accaduto nel periodo intercorso tra questi documenti e il nuovo testo unitario. In particolare, assume rilievo il dibattito che ha accompagnato, poco più di un anno fa, l’approvazione della legge n. 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, nata da una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl. In quella occasione, infatti, erano emerse differenze significative tra le organizzazioni sindacali, soprattutto in relazione alle forme più avanzate di partecipazione (su tali posizionamenti e per un primo commento, v. M. Tiraboschi (a cura di), Primo commento alla legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori. Legge n. 76 del 15 maggio 2025, ADAPT University Press, 2025).

La Cgil aveva espresso forti perplessità sia nei confronti della partecipazione economica, in particolare nella forma della partecipazione agli utili, sia rispetto alla partecipazione gestionale nel Consiglio di Amministrazione dell’impresa. Alla base di tali critiche vi era il timore che questi strumenti potessero attenuare la distinzione tra proprietà e lavoro, alterando i tradizionali equilibri su cui si regge anche l’azione della rappresentanza sindacale (v. memoria per l’audizione informale alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati). Inoltre, erano state manifestate rilevanti preoccupazioni circa il rischio che la promozione aziendale di strumenti partecipativi, in assenza di adeguate garanzie legislative a tutela della rappresentanza sindacale e del metodo negoziale, potesse finire per indebolire il ruolo della contrattazione collettiva (v. memoria per l’audizione alla Commissione del Senato). Analoghe cautele, seppur con accenti diversi, erano state espresse anche dalla Uil (v. memoria per l’audizione informale alle Commissioni competenti della Camera dei Deputati).

Una nuova linea (programmatica) comune

Alla luce di queste posizioni, appare oggi particolarmente significativa la ricomposizione dell’unità sindacale sul tema. La nuova proposta unitaria recepisce infatti le diverse dimensioni della partecipazione riconosciute e definite dalla legge n. 76/2025 – organizzativa, gestionale, economica e consultiva, pur senza richiamare espressamente la partecipazione finanziaria – affidando alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella loro concreta attuazione. 

Più che la conferma di un interesse sindacale per la partecipazione, ciò che colpisce della nuova piattaforma è dunque la convergenza apparentemente raggiunta attorno a una visione condivisa del tema, dopo una fase nella quale le diverse organizzazioni avevano manifestato sensibilità e priorità non sempre coincidenti. Resta ora da verificare se questa ritrovata unità di intenti riuscirà a tradursi in un impulso concreto alla diffusione delle pratiche partecipative nei diversi sistemi di relazioni industriali e quindi nei luoghi di lavoro. Si tratta di una sfida tutt’altro che scontata. 

Il punto di partenza: le esperienze a un anno dalla legge 76

A distanza di un anno dall’approvazione della legge n. 76/2025, l’impatto del nuovo quadro normativo sulla diffusione delle pratiche partecipative appare ancora contenuto.

Uno studio, di prossima pubblicazione sul fascicolo n. 2/2026 della rivista Diritto delle Relazioni Industriali, che abbiamo condotto su 370 accordi aziendali raccolti nella banca dati FareContrattazione di ADAPT e sottoscritti tra giugno 2025 – mese di entrata in vigore della legge – e maggio 2026, non rileva infatti, sotto il profilo quantitativo, un incremento significativo nella diffusione delle forme di partecipazione promosse dal legislatore. A incidere su questo risultato è probabilmente anche la pregressa diffusione delle forme partecipative più tradizionali, in particolare dei diritti di informazione e consultazione. Non si può tuttavia escludere che, nei prossimi mesi, la diffusione delle nuove pratiche partecipative possa essere favorita anche dall’attività di raccolta, valorizzazione e certificazione delle buone pratiche avviata, a partire da marzo 2026, dalla Commissione nazionale istituita presso il CNEL

Sul piano qualitativo, accanto ad alcuni casi di recepimento delle nuove disposizioni, persistono la rarità delle forme più avanzate di partecipazione e una marcata eterogeneità dei modelli negoziali, soprattutto con riferimento alla partecipazione organizzativa e consultiva. Un dato che testimonia, da un lato, la perdurante creatività degli attori delle relazioni industriali e, dall’altro, come l’intervento normativo debba ancora pienamente tradursi in modelli applicativi diffusi e riconoscibili.

Va tuttavia segnalata la presenza di accordi riconducibili alle nuove direttrici partecipative sottoscritti anche da organizzazioni aderenti a Cgil e Uil, a conferma di come la prassi aziendale riesca talvolta a superare le tensioni e le pregiudiziali emerse nel dibattito pubblico nazionale.

In questa prospettiva, un ulteriore contributo allo sviluppo della partecipazione nei luoghi di lavoro potrebbe provenire dalle linee di indirizzo che, secondo quanto previsto dalla piattaforma unitaria, saranno eventualmente definite – a valle dell’auspicato accordo quadro per l’intero settore privato – tramite «accordi interconfederali di ambito, su materie ad essi demandate, al fine di cogliere peculiarità e caratteristiche dei settori».

Cosa resta da fare

Anche alla luce di queste evidenze, la convergenza oggi registrata tra le principali organizzazioni sindacali potrebbe rappresentare una condizione importante non soltanto per favorire una più ampia diffusione delle pratiche partecipative, ma anche per promuovere un percorso di sperimentazione, condivisione e apprendimento reciproco orientato alla costruzione di forme di partecipazione dei lavoratori sempre più effettive e sostenibili nel tempo. Un’evoluzione che difficilmente potrà dipendere dal solo intervento legislativo e che richiede il concorso delle parti sociali e delle istituzioni pubbliche nella formazione (anche congiunta) degli attori coinvolti, nella diffusione delle conoscenze e nella costruzione di una cultura della partecipazione condivisa.

Bollettino ADAPT 29 giugno 2026, n. 25

Ilaria Armaroli

ADAPT Research Fellow

X@ilaria_armaroli

Marco Menegotto

ADAPT Research Fellow

XMarcoMenegotto