L’Ufficiale di Stato Civile e l’abilitazione “fantasma”: come trasformare un corso obbligatorio in una professione (senza che la legge se ne accorga)
| di Giancarlo Neri
Bollettino ADAPT 15 dicembre 2025, n. 44
È un grande classico della burocrazia italiana: prendere un istituto nato con un senso preciso, stiracchiarlo un po’, tirarlo un altro po’, e vedere se — con un atto di fede e un pizzico di impazienza — possa improvvisamente produrre effetti che il legislatore, distratto com’è, si è probabilmente “dimenticato” di prevedere.
Nel nostro caso, la magia dovrebbe riguardare l’Ufficiale di Stato Civile.
Figura rispettabilissima e nobilissima, per carità: compila atti, registra nascite e morti, certifica matrimoni e separazioni — insomma, ama l’ordine più di quanto gli italiani amino violarlo.
Il problema non è la funzione. Il problema è l’ambizione che qualcuno coltiva da tempo: far entrare l’USC nel prestigioso Olimpo delle professioni abilitate del CCNL FUNZIONI LOCALI, quelle degli artt. 101-103, dove — per intenderci — abitano ingegneri, avvocati, psicologi, assistenti sociali… insomma, gente che per esercitare deve affrontare esami di Stato, albo professionale, codici deontologici, sanzioni disciplinari, assicurazioni obbligatorie.
E poi c’è l’Ufficiale di Stato Civile: che per esercitare deve… fare un corso.
Ora, è vero che il D.P.R. 396/2000 parla di “abilitazione”.
Ma è anche vero — e qui il legislatore è insopportabilmente chiaro — che si tratta di un’abilitazione alla funzione, non alla professione.
È un po’ come dire:
“Hai la patente per guidare il motorino. Complimenti, da domani puoi pilotare un aereo.”
Il fatto che entrambe le attività prevedano un mezzo di trasporto non basta, come evidentemente non basta che entrambe le cose si chiamino “abilitazione”.
Le disposizioni in questione, gli artt 101-103 CCNL Funzioni Locali, non sono “regolamentazioni” a contenuto morale, suscettibili di interpretazioni estensive “perché sarebbe giusto”, né canovacci da cui ricavare trattamenti economici creativi.
Sono norme funzionalizzate, scritte per un hortus conclusus di professionalità abilitate — vere, verificabili, normativamente regolate.
Professioni come avvocato, ingegnere, architetto, psicologo, assistente sociale:
professioni dove l’iscrizione all’albo precede la funzione, non costituisce un orpello formativo.
L’USC non appartiene a questo universo. Non esercita una professione regolamentata, non è investito di autonomia tecnico-deontologica, non risponde ad un ordine professionale e — dato dirimente — non pratica alcuna attività il cui esercizio sia riservato dalla legge al possesso di un titolo abilitante.
La sua formazione è un prerequisito necessario per la funzione, non per la professione: differenza sottile sul piano semantico, enorme sul piano giuridico.
Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 45 D.Lgs. 165/2001 e ribadito dalla Cassazione in una costellazione di sentenze ormai quasi liturgiche (3816/2021, 17331/2022), chiude ogni possibile varco interpretativo.
La Corte è stata di una chiarezza persino imbarazzante: il dipendente pubblico ha diritto esclusivamente ai trattamenti economici previsti dal CCNL.
Il resto è rumore di fondo.
Dunque, nessuna complessità funzionale — neppure la più elevata — genera di per sé retribuzione aggiuntiva.
Perché, sempre la Cassazione docet, le funzioni delegate non mutano lo status giuridico né il perimetro retributivo del dipendente.
Chi vuole contraddire questo principio deve prima costruire un sistema alternativo a quello della legalità contrattuale.
È singolare che proprio in un settore come il pubblico impiego, dove per decenni ci si è battuti per l’uscita dal modello autoritativo e per l’affermazione della contrattualizzazione, si invochi oggi un’estensione praeter legem degli artt. 101-103.
La contrattazione collettiva, per quanto ampia, non è un fondale dipinto su cui ciascun Ente può ritoccare i confini a piacimento.
La giurisprudenza amministrativa lo ricorda con puntualità (TAR Sicilia, 1535/2024):
nessun trattamento economico può essere creato o ampliato oltre ciò che il CCNL prevede in modo tassativo.
E gli artt. 101-103 non prevedono l’Ufficiale di Stato Civile.
Fine del discorso.
Che la funzione di stato civile sia complessa, delicata, persino “strategica” per l’identità giuridica dei cittadini, è fuori discussione.
Ciò che è in discussione è il metodo con cui valorizzarla.
La risposta è nota al “legislatore contrattuale”: indennità di specifiche responsabilità, strumenti della contrattazione decentrata, configurazioni organizzative rispettose del quadro normativo.
Non esiste, nel sistema vigente, un solo appiglio giuridico che consenta di trasformare l’USC in una professione ordinistica “occulta”.
Ed è bene che sia così: la valorizzazione delle funzioni pubbliche non passa per scorciatoie semantiche, ma per scelte organizzative e negoziali coerenti.
Come ci hanno insegnato i nostri Maestri, la bellezza — e la durezza — del diritto del lavoro pubblico sta proprio in questo: non dipende da quanto una funzione “sembri” professionale, ma da ciò che l’ordinamento decide che essa sia.
L’Ufficiale di Stato Civile è una figura preziosa, insostituibile, complessa.
Ma nessuna complessità funzionale può generare, da sola, una trasformazione della natura giuridica delle mansioni, né tantomeno può fondare diritti retributivi estranei al CCNL.
Dottore di ricerca in Formazione della persona e Diritto del mercato del lavoro
Segretario Comunale
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