In caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, se il giudice ordina vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con l’interponente, questo è tenuto a pagare retribuzioni a partire dalla messa in mora, ossia dal momento in cui il lavoratore offre la prestazione

Mercato del lavoro

| di Bollettino ADAPT

Corte di Cassazione, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17422

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