Il caso rider Glovo: termini del problema e questioni di comunicazione pubblica

Interventi ADAPT

| di Federica Capponi, Maria Carlotta Filipozzi

Il caso Glovo non è solo un’inchiesta giudiziaria sul lavoro dei rider. È diventato un terreno di scontro simbolico, in cui magistratura, politica, sindacati e imprese proiettano visioni diverse del lavoro su piattaforma. Ma è anche un nodo giuridico: la qualificazione del rapporto, il ruolo dell’algoritmo e la nuova direttiva europea mostrano come dietro la cronaca si giochi una partita più ampia sulla regolazione del lavoro digitale.

Il controllo giudiziario e le accuse della Procura

A partire dal 9 febbraio la piattaforma Glovo è stata sottoposta a controllo giudiziario da parte della procura di Milano per irregolarità nella gestione dei suoi rider. In particolare, il pubblico ministero Paolo Storari ha parlato di sfruttamento della manodopera costituita da lavoratori formalmente autonomi in partita Iva, che però nella pratica agirebbero come ciclofattorini subordinati all’app di consegne.

Infatti, da numerose interviste ai rider emerge un sistema di tracciamento costante tramite l’app, che controlla punti di partenza, tragitti e tempistiche e che li punisce proponendo loro meno consegne se si fermano o sono in ritardo. (fonte)

Per il Pm, i 40.000 fattorini in Italia sarebbero pagati fino all’81% in meno di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e fino al 76% in meno della soglia di povertà, numeri che hanno portato la società che gestisce la piattaforma, Foodinho srl, ad essere accusata di caporalato. Quello del food delivery è un settore caratterizzato da condizioni diffuse di sfruttamento, e ciò emerge anche da numerose inchieste giornalistiche che descrivono paghe tra i 2 e i 4 euro all’ora, turni fino a 10 ore lavorando sette giorni su sette, alloggi sovraffollati con affitti in nero e un mercato parallelo di biciclette con costi medi di 700/1000 euro.

Un caso, molte letture: politica e sindacati a confronto

Il caso ha immediatamente catalizzato il dibattito politico e mediatico, facendo emergere non solo le posizioni degli attori direttamente coinvolti, come ad esempio i sindacati, ma anche le opinioni di esponenti politici e commenti di natura normativa e giudiziaria sulle varie testate. 

Non è un caso che ciò avvenga, considerando come la questione della qualità di lavoro e di retribuzione dei rider arrivi periodicamente al centro delle notizie. Di volta in volta, essa viene inquadrata come l’emblema di un cambiamento del mondo del lavoro, del fallimento di un certo tipo di capitalismo o dell’insuccesso dei sindacati nell’intercettare le esigenze di questa categoria di lavoratori e di conseguenza come una questione che debba trovare una risoluzione politica, normativa o giudiziaria. 

Ad esempio, per le opposizioni la vicenda è l’occasione per far emergere l’importanza di trovare soluzioni alternative come la proposta di Legge Griseri, un provvedimento avanzato già a fine 2024 ed ora in stallo, che prevederebbe la sospensione delle consegne e la tutela economica dei rider nei giorni di emergenza climatica grazie all’istituzione di un fondo da 10 milioni annui. (fonte) La questione dell’emergenza climatica era emersa la scorsa estate, quando Glovo era stata coinvolta in numerose polemiche a seguito della decisione di offrire 20 centesimi in più per le consegne nelle fasce orarie che prevedevano temperature superiori ai 40 gradi. Marco Grimaldi di AVS e Maria Cecilia Guerra del PD si concentrano invece sul tema dei salari bassissimi, ribadendo la necessità dell’introduzione del salario minimo legale, che impedirebbe il verificarsi di situazioni di sfruttamento di questo tipo. 

Sul fronte sindacale il dibattito riapre invece la contesa sulla rappresentanza sindacale e sulla legittimità del contratto Ugl–Assodelivery. Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, durante un convegno di Uil Liguria sui temi del lavoro ha puntato il dito contro il contratto per i rider firmato da Ugl e Assodelivery, definendolo un accordo pirata. Il contratto in questione, firmato nel 2020, prevede 10 euro lordi per ora lavorata (escludendo però un compenso per i tempi di mera disponibilità) e maggiorazioni del 10% cumulabili per lavoro notturno, festivo e in condizioni climatiche avverse. Nel rispondere a Bombardieri, Paolo Capone, segretario generale di Ugl, ha dichiarato che non si tratta di un contratto pirata, in quanto nel perimetro di Assodelivery operano circa 40.000 rider e la Ugl ne rappresenterebbe il 13%, oltre il 90% dei rider sindacalizzati.

Anche Mattia Pirulli, segretario confederale Cisl, Monica Mascia, segretaria generale aggiunta Fit Cisl, e Silvia Casini, segretaria nazionale Felsa Cisl, hanno parlato della necessità di costruire accordi che tutelino i lavoratori e che siano stipulati dalle parti sociali più rappresentative, escludendo quindi il contratto di Ugl, seppure più indirettamente di come fatto da Bombardieri.

Per Nidil Cgil la soluzione è invece nel superare il modello del food delivery fondato sul cottimo ed eliminare i falsi lavori autonomi, suggerendo quindi che la strada da percorrere possa essere quella di rendere i rider lavoratori subordinati. 

In questo senso, la Direttiva europea 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali che è stata approvata nel 2024 (e da recepire entro il 2026) potrebbe essere un’occasione per intervenire in questa direzione. (qui un articolo di prima analisi di Emanuele Dagnino) O almeno questo è quello che una parte dei commentatori sembra auspicarsi.  È il caso, ad esempio, di un editoriale non firmato su il Foglio che definisce l’iniziativa di Storari come “l’ennesima incursione della magistratura” nella regolazione del lavoro e che si auspica che la soluzione al problema rider non arrivi dalla magistratura, ma da soluzioni normative come la direttiva europea. 

L’unica piattaforma del mercato italiano che ad oggi inquadra i suoi rider come lavoratori subordinati è Just Eat. In un’intervista al Corriere della Sera, Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia, parla di differenze nel costo del lavoro che arrivano al 35% in più rispetto ai concorrenti. Anche per Contini, il recepimento della direttiva europea potrebbe essere l’occasione giusta per instaurare meccanismi di competizione equi. (fonte)

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro

Per comprendere la vicenda è necessario soffermarsi sul quadro giuridico di riferimento. Il nodo centrale resta la qualificazione del rapporto di lavoro. Infatti, analogamente a quanto accaduto in altri Paesi, proprio sulla questione della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro si è innestato il filone giurisprudenziale che, a partire dal contenzioso conclusosi con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, e a fasi alterne, ha portato la questione delle condizioni lavorative dei rider al centro del dibattito pubblico. 

In ragione della asserita libertà di “loggarsi” o meno e di accettare o meno le consegne assegnate della piattaforma digitale senza alcun vincolo orario, i rider sono prevalentemente ingaggiati dai gestori delle piattaforme di delivery tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o altre volte tramite contratti di lavoro autonomo occasionale o a partita IVA. 

Queste tipologie contrattuali sono tutte riconducibili nell’alveo dell’autonomia, dunque fuori da quello statuto protettivo del lavoro subordinato che garantisce ai lavoratori tutele come il diritto a ferie retribuite, limiti all’orario di lavoro e maggiorazioni in caso di lavoro straordinario, ecc. 

Tuttavia, il legislatore ha introdotto nel tempo alcuni strumenti per prevenire l’utilizzo abusivo di tali forme di lavoro e arginare i casi di falso lavoro autonomo. Anzitutto, l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 prevede che, se nell’ambito di una collaborazione di tipo continuativo, non c’è un mero coordinamento tra le parti ma la prestazione lavorativa è organizzata unilateralmente dal committente (in questo caso il titolare della piattaforma digitale), al rapporto in questione, che rimane di natura autonoma, si applica la disciplina del lavoro subordinato, a meno che le parti contrattuali non applichino al rapporto un accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che ne disciplini gli aspetti normativi ed economici. 

Si tratta di una misura che viene applicata in fase giudiziale per estendere a categorie attigue alla subordinazione tutele altrimenti assenti. Ma non è la sola. Infatti, nel 2019, il legislatore ha introdotto, all’interno del d. lgs. n. 81/2015, il capo V-bis, che individua misure di tutela minima dei c.d. ciclofattorini del delivery con specifico riferimento a obblighi informativi, compenso, divieto di discriminazione, profili assicurativi e di salute e sicurezza sul lavoro. Anche quest’ultima previsione legislativa apre alla contrattazione collettiva “qualificata” con riferimento alle modalità di determinazione del compenso (art. 47-quater), invitandola a definire criteri che tutelino il rider. 

Proprio la determinazione del compenso appare dirimente nel caso Glovo, dal momento che il prolungato orario di lavoro seguito dai rider era anche una conseguenza della scarsa remuneratività del lavoro svolto. Centrale, nell’analisi di questo modello organizzativo, è inoltre il funzionamento dell’algoritmo, dietro al quale, come ha appurato la giurisprudenza, possono talvolta celarsi le prerogative del datore di lavoro. 

La direttiva europea tra aspettative e conflitti

Proprio in considerazione di questa nuova dinamica nei rapporti di lavoro, è stata varata la direttiva 2024/2831 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che si prefigge, tra i diversi obiettivi, anche quello di dettare le condizioni per l’utilizzo di algoritmi nel mercato del lavoro (capo III).  

Nel dibattito sul caso Glovo, come abbiamo visto, la direttiva non è richiamata in modo neutro. Per una parte del fronte sindacale e politico, essa rappresenta l’occasione per superare definitivamente il modello fondato sul lavoro autonomo e rafforzare le tutele, intervenendo sulla qualificazione del rapporto. Per altri, come emerge da alcune prese di posizione editoriali, la direttiva è invece invocata come alternativa all’intervento della magistratura.

La direttiva europea diventa così un punto di convergenza solo apparente: ciascun attore la richiama a sostegno della propria lettura del caso Glovo e della soluzione ritenuta preferibile. La vicenda si colloca dunque all’intersezione tra diritto del lavoro, contrattazione collettiva e regolazione sovranazionale, ma anche al centro di un conflitto interpretativo su quale debba essere il modello di governance del lavoro tramite piattaforme digitali.

Bollettino ADAPT 23 febbraio 2026, n. 7

Federica Capponi

Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – ADAPT Senior Fellow

XFedericaCapponi

Maria Carlotta Filipozzi

ADAPT Junior Fellow

X@MCFilipozzi