Garanzia Giovani: al via il bonus per le assunzioni, ma non per tutti

Con un duplice intervento Ministero del lavoro-Inps i bonus per le assunzioni dei ragazzi iscritti a Garanzia Giovani sono stati finalmente sbloccati. La pubblicazione il 2 ottobre scorso sul portale del dicastero di Via Veneto del relativo decreto direttoriale e, il giorno successivo, sul sito dell’Inps della circolare n. 118/2014 farebbero pensare ad una azione rapida e coordinata. Ma le cose non  stanno del tutto così. Il decreto direttoriale porta la data dell’8 agosto. Ci sono voluti, quindi, quasi due mesi per la sua pubblicazione. Un ritardo non privo di conseguenze sul sistema incentivante. Questo, infatti, si potrà applicare unicamente alle assunzioni avvenute a partire dal giorno successivo della pubblicazione del provvedimento ovvero a partire dal 3 ottobre. A discapito di quelle aziende che si sono mosse in tempi rapidi.

 

Il budget a disposizione per questo tipo di intervento ammonta a oltre 188 milioni di euro. L’accesso ai fondi, però, rischia di essere alquanto complesso per via delle difficoltà che l’attuazione di Garanzia Giovani sta avendo in Italia. Il nodo, ancora una volta, è il sistema di intermediazione costituito dai centri per l’impiego o dalle agenzie per il lavoro che hanno il compito di prendere in carica il giovane che si è registrato sul portale nazionale o su uno dei portali regionali. Il valore del bonus riconosciuto alle aziende dipende da due macro fattori: da un lato la tipologia contrattuale con cui il giovane viene assunto; dall’altro la sua fascia di difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Il primo è identificabile in modo relativamente semplice. Il decreto del Ministero, infatti, precisa che sono incentivabili i contratti a tempo indeterminato,  i contratti a tempo determinato di durata di almeno sei mesi o più, i contratti a tempo parziale con orario pari al 60% dell’orario normale di lavoro. Sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato possono, poi, essere finalizzati alla somministrazione. Il secondo fattore, invece, dipende dall’attività di profilazione compiuta dai servizi per l’impiego pubblici o privati. È loro compito prendere in carico i giovani iscritti alla Garanzia e dopo un colloquio conoscitivo descrivere il loro profilo di intervento personalizzato dal quale risulta il grado di difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Il Ministero nel suo ultimo report di monitoraggio informa che degli oltre 220.000 iscritti alla Garanzia Giovani, solo circa 70.000 sono stati chiamati per il primo colloquio e tra questi solo 50.000 sono stati profilizzati. Tanto più il sistema nel suo complesso è lento tanto più si rischia che i bonus all’assunzione rimangano fermi.

 

Tabella 1 – Importi incentivi assunzione

 

Classe di profilazione del giovane
BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA
Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi 1.500 euro 2.000 euro
Assunzione a tempo determinato (anche a sopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi . 3.000 euro 4.000 euro
Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) 1.500 euro 3.000 euro 4.500 euro 6.000 euro

 

Fonte: Decreto direttoriale, 8 agosto 2014

 

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro, nella consapevolezza del rischio di un simile stallo, contiene un escamotage. Se al momento della presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo il giovane non è stato ancora preso in carico dai servizi per l’impiego, il Ministero sollecita direttamente la Regione la quale ha 15 giorni di tempo per procedere alla profilazione del ragazzo. Trascorso invano questo periodo sarà il Ministero stesso a profilare il giovane “mediante autodichiarazione” della persona interessata.  Un simile intervento dall’“alto” da parte del dicastero di Via Veneto ha sicuramente il pregio – se sarà effettivo – di rendere più snello il sistema, ma sarebbe la (ennesima) conferma della farraginosità dell’intero meccanismo di attuazione della Garanzia Giovani a livello italiano.

 

La lettura combinata del decreto direttoriale e della circolare dell’Inps fa sorgere ulteriori perplessità. L’articolo 7, comma 3 del provvedimento del Ministero di Via Veneto chiarisce che l’incentivo non è cumulabile con “altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva”. La circolare operativa dell’Istituto nazionale di previdenza sociale precisa ulteriormente tale aspetto. Il risultato finale è che se sussistono contestualmente i presupposti per l’accesso ai bonus di Garanzia giovani e agli sgravi contributivi in senso stretto – per l’assunzione di disoccupati di almeno 24 mesi o per l’assunzione di lavoratori i mobilità – si applicano questi ultimi. Mentre nel caso di altri sgravi contributivi, come quelli del Pacchetto Lavoro “Letta-Giovannini” – d.l. 76/2013 – sarà il datore di lavoro a scegliere per cosa optare. È assai presumibile quindi che viste la complessità dell’accesso ai fondi di Garanzia Giovani le imprese sceglieranno la fonte di finanziamento più agevole da ottenere. Quella del Pacchetto Letta, appunto. Non solo. Un confronto tra quest’ultimo incentivo e quello offerto dalla Garanzia Giovani pone in evidenza come il primo sia economicamente molto più favorevole del secondo. Il d.l. 76/2013 prevede per le assunzioni a tempo indeterminato – compreso l’apprendistato – effettuate dal 7 agosto 2013 fino al 30 giugno 2015 un incentivo pari a un terzo della retribuzione lorda mensile, per un periodo di 18 mesi con un tetto massimo di 650 euro mensili. Tale contributo è erogato per 12 mensilità nel caso in cui si proceda alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

 

Il confronto tra le due misure mette in evidenza come un datore di lavoro, se opta per l’incentivo del Pacchetto Letta-Giovannini, può ottenere un importo massimo pari a 11.700 euro. Mentre se sceglie i finanziamenti di Garanzia Giovani l’importo massimo che può ricevere è di 6.000 euro. La metà. È bene ricordare che un simile importo è ottenibile solo nel caso di una difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro del giovane giudicata “molto alta” dai servizi per l’impiego che l’hanno preso in carico. Per gli altri soggetti l’importo varia dai 1.500 ai 4.500 euro, molto al di sotto, quindi, di quanto messo a disposizione con il d.l. 76/2013.

 

Tabella 2 – Raffronto incentivi Garanzia Giovani–Pacchetto Letta Giovannini

 

Garanzia GiovaniIncentivo per assunzioni a tempo indeterminato (Fascia bassa) Garanzia GiovaniIncentivo per assunzioni a tempo indeterminato (Fascia media) Garanzia GiovaniIncentivo per assunzioni a tempo indeterminato (Fascia alta) Garanzia GiovaniIncentivo per assunzioni a tempo indeterminato (Fascia molto alta) Pacchetto Letta-GiovanniniIncentivo massimo per assunzioni a tempo indeterminato
1.500 euro 3.000 euro 4.500 euro 6.000 euro 11.700 euro

 

Fonte: analisi dati ADAPT

 

Tra i contratti non incentivati vi è quello di apprendistato. Una simile scelta da parte del Ministero sembra dettata dal fatto che l’apprendistato, così come i tirocini, è oggetto di un apposito canale di finanziamento pari a 2.000 o 3.000 euro per l’apprendistato di primo livello e fino ai 6.000 euro per l’apprendistato di terzo livello. Per simili incentivi manca, allo stato attuale, una disciplina ad hoc che, invece, risulta essere particolarmente necessaria essendo tale contratto menzionato esplicitamente dalla Raccomandazione europea di lancio della Garanzia Giovani. Sul punto dunque sarebbe doveroso un intervento in tempi rapidi in modo da rispettare quanto richiesto dall’Europa. Sarebbe, poi, opportuno che la futura disciplina sugli incentivi all’assunzione di apprendisti consentisse la cumulabilità con altre forme di incentivo come quelli erogati da Italia Lavoro. In caso contrario, si agirebbe, ancora una volta in modo scoordinato e disomogeneo.

 

Ultimo elemento da evidenziare è che l’incentivo non riguarda tutti i territori regionali. Dall’elenco allegato al documento risultano essere assenti Piemonte, Valle d’Aosta e Campania. Non solo. Nelle Regioni come l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia-Giulia e la Puglia i bonus verranno riconosciuti solo per assunzioni a tempo indeterminato e non anche per assunzioni a termine. Si rischia così l’ennesimo effetto a macchia di leopardo che invece di dare certezza al sistema lo rende ancora più complesso. Questo nonostante il decreto direttoriale contenga alcuni elementi interessanti, in materia. L’articolo 3, comma 1, infatti, prevede che le risorse stanziate siano quelle della Regione dove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione “indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere”. L’articolo 8, comma 2, invece, statuisce che in caso di assunzione di un giovane residente in una Regione diversa dalla sede di lavoro sarà il Ministero del lavoro a farsi carico delle operazioni di compensazione.

 

La sensazione finale che si ottiene dalla lettura dei due provvedimenti è che nonostante gli sforzi di snellimento e semplificazione, l’attuazione di Garanzia Giovani in Italia è ancora lontana dall’evitare un aumento esponenziale di burocrazia e passaggi formali che rischiano di fatto di neutralizzare l’effettività dell’iniziativa comunitaria.

 

Umberto Buratti

Assegnista di ricerca Università di Bergamo

ADAPT Senior Research Fellow

@U_Buratti

 

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