Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/301 – CCNL Mobilità/TPL: modifiche economiche e garanzie pubbliche per l’attuazione del rinnovo

Interventi ADAPT, Relazioni industriali

| di Linda Fiengo

Bollettino ADAPT 12 gennaio 2026, n. 1

Contesto del rinnovo 

Il 20 marzo 2025, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni datoriali Agens, Anav, Asstra e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Fna hanno sciolto la riserva apposta all’intesa preliminare per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità/TPL) (Codice CNEL I022). 

L’accordo costituisce l’esito di un percorso negoziale particolarmente articolato, avviato con due incontri preliminari: il primo, svoltosi l’11 dicembre 2024, ha consentito di definire un’intesa sui contenuti economici e normativi del rinnovo; il secondo, tenutosi il 18 dicembre 2024, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato dedicato alla formalizzazione dei contenuti già concordati e alla presentazione del costo annuo complessivo derivante dal rinnovo contrattuale, al fine di verificarne la sostenibilità economica. Le risorse sono state successivamente rese disponibili a seguito dell’approvazione del decreto legislativo n. 43/2025 (cosiddetto “decreto accise”), avvenuta lo scorso 13 marzo, e di cui si dà atto nell’intesa del 20 marzo 2025. 

Il nuovo CCNL Mobilità/TPL decorre dal 1° gennaio 2024 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026, confermando l’applicazione dell’intera disciplina collettiva nazionale previgente, salvo le disposizioni espressamente innovate, abrogate o modificate. Secondo i dati di flusso UNIEMENS (2024), il CCNL interessa circa 1.661 aziende e trova applicazione per oltre 113.130 lavoratori che svolgono servizi di trasporto pubblico e, in parte, di merci via terra o per vie d’acque interne, oltre che alle attività infrastrutturali e complementari.

Parte economica 

Il rinnovo contrattuale interviene sul Trattamento Economico Complessivo, facendo leva su tre misure principali: l’incremento delle retribuzioni tabellari, l’introduzione di un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) e l’attribuzione di un trattamento integrativo.

L’aumento delle retribuzioni tabellari ammonta complessivamente a 160 euro lordi sul parametro 175 (corrispondente a un incremento del 13,4% rispetto al minimo fissato dal precedente accordo di maggio 2022), da riparametrare secondo la scala vigente (100‑250). L’incremento è articolato in due tranche: 60 euro con la retribuzione di marzo 2025 e 100 euro con quella di agosto 2026. Si precisa che per effetto di tali aumenti, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente gli istituti nazionali relativi al lavoro straordinario, festivo, notturno e al Trattamento di Fine Rapporto.

A decorrere da marzo 2025 viene istituito un Elemento Distinto della Retribuzione pari a 40 euro lordi mensili sul parametro 175, anch’esso da riproporzionare secondo la scala vigente.  L’importo, erogato per 14 mensilità, è escluso dalla nozione di retribuzione normale, comprende l’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non rileva ai fini del TFR né della contribuzione al Fondo Priamo.

Concorre altresì al Trattamento Economico Complessivo, un ulteriore importo di 40 euro lordi mensili subordinato alla stipula, entro sei mesi dal rinnovo, di accordi aziendali finalizzati alla revisione della disciplina dell’orario di lavoro, in un’ottica di contemperamento tra esigenze produttive e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In caso di mancata sottoscrizione degli accordi, dal 1° gennaio 2026 è previsto il riconoscimento del 50% dell’importo (pari quindi a 20 euro mensili) convertibile – su facoltà delle parti a livello aziendale – in due giornate di permesso retribuito. L’importo, erogato per 12 mensilità, è parimenti escluso dalla retribuzione normale, comprende l’incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del TFR e della contribuzione al Fondo Priamo.

È inoltre previsto un importo una tantum destinato al personale in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, volto a coprire integralmente il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024. L’importo, pari a 500 euro lordi sul parametro 175 e parametrabile nella scala 100‑250, è corrisposto con la retribuzione di febbraio 2025, ovvero con quella di ottobre 2025 per il personale dei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione delle specificità del settore. La somma è proporzionata ai mesi di effettiva prestazione, inclusi i rapporti a tempo determinato, e all’orario individuale. Anche tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR e dalla contribuzione al Fondo Priamo.

Parte normativa  

Il suddetto accordo non definisce compiutamente la disciplina della parte normativa. Le parti, tuttavia, convengono sulla necessità di predisporre, a partire dal 7 gennaio 2025 ed entro la scadenza del presente rinnovo, uno o più addendum contrattuali in materia di relazioni industriali e mercato del lavoro, che costituiranno parte integrante dell’intesa stessa. Tali interventi dovranno riguardare la rimodulazione dell’orario giornaliero di lavoro previsto dall’art. 4/C del CCNL del 23 luglio 1976 e successive modificazioni, al fine di favorire una più adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; la revisione dell’inquadramento del personale, con l’obiettivo di aggiornare e modernizzare la disciplina, anche mediante l’introduzione di nuovi profili professionali e la soppressione di quelli non più attuali; l’introduzione e l’aggiornamento del sistema della bilateralità, con particolare riferimento alla formazione professionale.

Valutazione d’insieme 

Il rinnovo del CCNL Mobilità/TPL si colloca al termine di un percorso negoziale di particolare complessità. Come evidenzia una ricostruzione fornita dalla Filt-Cgil l’intesa del 20 marzo 2025 rappresenta, infatti, l’esito di un processo articolato caratterizzato dall’alternarsi di fasi di confronto tecnico, momenti di stallo, attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione, nonché azioni di sciopero nazionale. In tale contesto, come illustrato precedentemente, un ruolo determinante è stato senz’altro svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che a seguito all’approvazione del decreto accise si è impegnato a riconoscere a tutte le aziende del settore lo stanziamento delle risorse economiche necessarie all’applicazione del rinnovo contrattuale. Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate al decreto accise dalla legge di bilancio 2026, le associazioni datoriali hanno recentemente sollevato preoccupazioni per la copertura integrale del contratto nazionale.

Quest’ultimo mostra ad oggi una configurazione scandita in due fasi. Da un lato, l’accordo interviene nell’immediato sulla struttura retributiva, assicurando altresì un recupero salariale mediante la corresponsione di un importo una tantum riferito al periodo di vacanza contrattuale; dall’altro, rinvia ad una fase successiva il percorso di revisione e aggiornamento dell’impianto normativo del CCNL, ritenuto indispensabile per adeguare la disciplina collettiva alle trasformazioni organizzative e funzionali del settore.

Linda Fiengo

ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti

X@FiengoLinda

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it