A proposito dell’efficacia giuridica delle ipotesi di accordo di rinnovo dei contratti collettivi
Nell’ambito del monitoraggio istituzionale sulle retribuzioni contrattuali, ISTAT comunica che, alla data del 31 dicembre 2025, sono 2,7 milioni i lavoratori del settore privato in attesa di rinnovo. Un dato meno eclatante rispetto a quello degli anni passati e che, tuttavia, solleva qualche fondata perplessità in chi segue le dinamiche contrattuali e, segnatamente, i rinnovi dei contratti nazionali.
La spiegazione del dato si trova nella stessa nota ISTAT su retribuzioni contrattuali e contratti collettivi: non sono state prese in considerazione le ipotesi di rinnovo della metalmeccanica e del gomma-plastica sul presupposto che, alla data del 29 gennaio 2026, non risultano ancora completate da parte delle rispettive OO.SS. stipulanti le procedure di consultazione dei lavoratori. Con il che torna allora di attualità, accanto al nodo della corretta comunicazione dei rinnovi contrattuali alle istituzioni pubbliche da parte degli attori del nostro sistema di relazioni industriali, il tema della efficacia giuridica delle ipotesi di accordo visto che il rinnovo della metalmeccanica è del 22 novembre 2025 e quello del gomma-plastica è addirittura pervenuto prima della scadenza naturale del contratto prevista per fine dicembre 2025 (in tema vedi G. Piglialarmi, Consultare i lavoratori: quali effetti giuridici? Brevi appunti a margine di una lezione, in Bollettino ADAPT, 2021, n. 3).
In materia la Cassazione ha più volte avuto modo di affermare che, nella prassi sindacale delle relazioni industriali, «le cosiddette “ipotesi di accordo” possono non rappresentare la mera documentazione dello stato finale raggiunto dalle trattative, ma costituire espressione di un’effettiva volontà contrattuale, trovando giustificazione, in tale caso, l’adozione del termine “ipotesi” nel fatto che viene fatta salva una fase di ratifica della conclusa stipulazione negoziale, soprattutto nell’interesse della parte che rappresenta i lavoratori». Spetta pertanto al giudice del merito «accertare quale natura possa in concreto attribuirsi ad una “ipotesi di accordo”, sulla base della volontà delle parti, che può anche essere implicita e desumibile da prassi – aziendali, settoriali ed eventualmente anche nazionali – sufficientemente concludenti» (così Cass. 10 luglio 2018, n. 18154 che a sua volta richiama Cass. 6 aprile 2004, n. 7115 e Cass. 19 giugno 2004, n. 11464). Qualora l’intesa raggiunta abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento contrattuale definitivo «non è configurabile un impegno con funzione preparatoria (…) se si è già formata la volontà attuale» (Cass. 7 aprile 2004, n. 6871).
I rari pronunciamenti di segno contrario si riferiscono a ipotesi di accordi collettivi in cui ancora mancava una precisa volontà delle parti nel senso di ritenere definita l’intesa negoziale limitandosi le parti a tracciare una semplice puntuazione o, piuttosto, un contratto preliminare o atti meramente preparatori adottati in vista di una successiva stipulazione (così Cass. 12 agosto 1986, n. 5034 e Cass. 17 ottobre 1992, n. 11429).
Vero anche che il ricorso alla espressione «ipotesi di accordo» non è un dato irrilevante, sebbene non esista un istituto analogo nella contrattazione di diritto comune, posto che comunque è indicativo di una volontà delle parti (così E. Gragnoli, La nozione di «ipotesi di accordo» e la volontà degli stipulanti, in Mass. Giur. Lav., 2005, p. 520) che tuttavia, nel sistema di relazioni industriali, può pacificamente assumere una mera rilevanza politica senza privare di effetti il testo contrattuale ancorché designato con il termine “ipotesi”.
Il punto, dunque, resta quello di una classica questione di interpretazione della volontà delle parti contrattuali da risolvere ai sensi degli articoli 1362 e ss. (cfr. Cass. 22 agosto 1997, n. 7857, sempre in tema di puntuazione degli elementi qualificanti di una intesa contrattuale cui adde E. Gragnoli, Profili di interpretazione dei contratti collettivi, Giuffrè, 2000) ma anche avendo riferimento alla prassi del sistema di relazioni industriali di riferimento.
Quel che è certo è che anche l’ipotesi di accordo può dunque ben considerarsi un atto giuridico completo e perfezionato rispetto al quale la clausola della ratifica assumerebbe, caso per caso, il ruolo di un mero impegno politico privo di valenza giuridica o anche la veste di condizione implicita apposta dagli stipulanti a un regolamento negoziale perfetto (vedi la ricostruzione proposta da N. Ghirardi, Sulla controversa natura delle ipotesi di accordo sindacali, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2005, p. 73). Ratifica che, secondo la Cassazione, è destinata «in genere ad avere efficacia retroattiva», operando a tutti gli effetti come una condizione sospensiva del contratto ai sensi dell’art 1360 del Codice Civile per il quale gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto (Cass. 19 giugno 2004, n. 11464).
Per di più giova ricordare che le parti negoziali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono financo disattendere l’eventuale esito negativo della consultazione dei lavoratori posto che il dissenso rileverebbe unicamente sotto il profilo della responsabilità “politica” della associazione sindacale stipulante: «il rigetto dell’ipotesi sottoposta al giudizio dei lavoratori assume un semplice rilievo volitivo ed indicativo per le successive determinazioni del sindacato» (così Pretura di Livorno 10 novembre 1989. In dottrina: M. Mariani, Sulla successione nel tempo di contratti collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., II, 1990, pp. 548 ss.). Ed in effetti, come autorevolmente sostenuto, «l’esito negativo [di un referendum] non ha mai influito sull’efficacia dell’accordo collettivo […] presentando solo una valenza politica» (T. Treu, F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, Diritto del lavoro. Il diritto sindacale, UTET, 2016).
Proprio i recenti rinnovi della metalmeccanica e del gomma-plastica del sistema Confindustria ci aiutano a chiarire meglio la questione alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati.
Nella «Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti» (sui cui vedi I. Armaroli, M. Menegotto, G. Impellizzieri, M. Tiraboschi, CCNL industria metalmeccanica (codice Cnel C011). Primo commento al rinnovo del 22 novembre 2025) si legge testualmente, all’articolo 2, che, «salve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente Contratto decorre dal 22 novembre 2025 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2028. Il presente Contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal T.U. 10 gennaio 2014». Quantomeno ai fini della comunicazione politica e sindacale (e conseguentemente nella comunicazione pubblica e istituzionale) è pacifico che alla data del 31 dicembre 2025 il contratto di Federmeccanica sia stato rinnovato e non è più all’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il rinnovo del contratto del settore gomma-plastica, invece, si legge testualmente che «l’efficacia della presente ipotesi di Accordo, le cui norme costituiscono complesso inscindibile, è sospesa fino all’avvenuta comunicazione di approvazione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie» le quali, entro il 30 gennaio 2026, si impegnano a sottoporre l’intesa ai lavoratori e alle lavoratrici. In questo caso, la formulazione adottata dalle parti sociali del settore è univoca nel sospendere l’efficacia giuridica dell’ipotesi fino all’avvenuta ratifica dei lavoratori, pur rimanendo il dato politico e sindacale di una intesa politicamente definitiva e definita da parte degli attori della rappresentanza, anche prima della scadenza dell’accordo previgente (vedi in tema M. Tiraboschi, M. Menegotto, Il rinnovo del contratto gomma-plastica: una firma in anticipo frutto di un solido sistema di relazioni industriali, in Bollettino ADAPT, 2025, n. 44).
In materia va anche ricordato quanto dispone il Testo unico sulla rappresentanza del 2014 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil in materia di «titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva» (parte III) e cioè che i contratti collettivi nazionali di lavoro acquistano efficacia «previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori» e che solo tramite il rispetto di tali procedure, liberamente definite da ciascuna categoria, gli accordi di rinnovo «sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa». In questo caso tuttavia, in conformità agli orientamenti sopra richiamati di giurisprudenza e dottrina, la previsione di cui alla parte III del testo unico ha un valore politico e di rilevanza prettamente intersindacale (peraltro dentro il solo perimetro del sistema Confindustria) posto che la sospensione o meno della efficacia giuridica della intesa è questione interpretativa che si può e deve desumere dalle dichiarazioni e da quanto espressamente contenuto nel singolo testo contrattuale dalle parti direttamente interessate.
In definitiva, il tema dell’efficacia giuridica delle ipotesi di accordo non può essere affrontato esclusivamente sul terreno, pur rilevante, delle categorie civilistiche e dell’interpretazione della volontà delle parti. Se è vero che tali profili restano decisivi ai fini della qualificazione dell’atto negoziale e della gestione dei rapporti individuali di lavoro, è altrettanto vero che, sul piano della comunicazione pubblica e istituzionale, l’attenzione non dovrebbe soffermarsi su tecnicismi che appartengono prevalentemente alla dialettica interna al sistema di relazioni industriali. Le istituzioni chiamate a monitorare l’andamento della contrattazione collettiva sono piuttosto tenute a rappresentare in modo trasparente lo stato effettivo dei processi negoziali, dando rilievo al dato politico-istituzionale della conclusione delle trattative e alla funzione economica e sociale che gli accordi collettivi sono chiamati a svolgere, indipendentemente dalle modalità procedurali di validazione giuridica adottate dalle parti stipulanti. Una comunicazione istituzionale che si arresti al tecnicismo rischia, infatti, di restituire una fotografia parziale o distorta della realtà contrattuale, indebolendo la comprensione pubblica delle dinamiche salariali e, più in generale, il ruolo stesso della contrattazione collettiva nel governo del mercato del lavoro.
Bollettino ADAPT 2 febbraio 2026, n. 4
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Professore Ordinario di diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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