L’ITL può imporre all’impresa di negoziare a livello aziendale un’indennità non prevista dal CCNL applicato

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Antonio Tarzia

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4969/2026 amplia la riflessione sui poteri dispositivi dell’ITL e sulla possibilità di riconoscere un’indennità ai lavoratori esposti al freddo intenso. La decisione riapre il confronto tra giusta retribuzione, tutela della salute e sicurezza, misure organizzative e adeguata valutazione del rischio microclimatico.

Premessa la difficoltà di stabilire se siamo in presenza di una sentenza innovativa, o creativa, o più semplicemente allineata a quanto già stabilito dallo stesso Giudice Amministrativo nella sentenza n.2778/2024, indubbio interesse – e discussione – sta suscitando la decisione del Consiglio di Stato n. 4969 del 22 giugno 2026 che, riformando la sentenza del TAR Veneto n.1661 del 28 giugno 2024, ha accolto il ricorso dell’ITL il quale, con provvedimento di disposizione ex art.14 dlgs 124/2004,  ha intimato ad una società che svolge il commercio di prodotti surgelati di negoziare un contratto aziendale che riconosca, a favore di alcuni lavoratori che svolgono attività lavorativa che comporta un prolungato contatto con le celle frigorifere, un’indennità a titolo di “adeguamento retributivo, contributivo e previdenzialecome  “compenso che indennizzi il disagio subito”.

Si premette altresì che la questione non verte sulla competenza del Giudice Amministrativo al quale l’impresa si è rivolta dopo aver infruttuosamente impugnato il verbale con ricorso gerarchico al direttore dell’ITL Veneto, ma sui poteri dispositivi dell’ITL, ampliati a seguito della novella all’art.14 del d.lgs. 124/2004, introdotta dall’art.12 bis del d.l.76/2020, convertito nella L. 120/2020.

Nella precedente versione, l’art.14 così testualmente stabiliva: “le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive”.

Con la novella è stata introdotta la facoltà del personale ispettivo dell’ITL di “adottare, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”.  

Secondo il Consiglio di Stato, “costituiscono irregolarità e possono formare oggetto del provvedimento di disposizione ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro non direttamente sanzionate, che si pongono in contrasto con i principi generali dell’Ordinamento.

Non sono dunque oggetto di contestazione l’autonomia negoziale delle parti e la libertà sindacale del datore di lavoro, quanto il limite dell’utilità sociale ed il principio del giusto salario, che hanno indotto il Giudice Amministrativo “a ritenere esente da vizi l’operato dell’Ispettorato, consistito nell’intimazione alla società ispezionata della stipula di un accordo aziendale in cui inserire un’indennità volta a garantire l’adeguatezza della remunerazione per le mansioni svolte dai lavoratori impegnati prevalentemente in attività a contatto con il freddo,  assumendo come parametro, in chiave equitativa, e non in applicazione analogica, il CCNL Alimentari [..…] “anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati”.

A maggior chiarimento dei fatti, nel verbale redatto dall’ITL, estrapolato da alcuni commenti sulla vicenda reperiti in rete, si legge che gli otto dipendenti interessati “lavorano per circa 8 ore giornaliere esposti a temperature che variano dai – 20° ai – 24°, come confermato anche dai giudizi di idoneità alla mansione che prevedono, tra i fattori di rischio specifico, con il richiamo al d.lgs. n. 81/08, titolo VIII, capo I, il microclima”. E si aggiunge: “nel DVR, tra gli agenti fisici, il microclima di ambienti severi […..], è classificato tra i fattori “ad alto rischio”, che giustifica “un trattamento economico adeguato all’attività svolta, stanti i potenziali rischi per la salute cui sono esposti a causa della stessa”.

Si può convenire o meno sull’interpretazione dell’art.14 e con la decisione del Giudice Amministrativo. Anche se, che nel caso specifico, non sembra condivisibile parlare di irregolarità sanzionabile per il fatto che il contratto collettivo applicato dall’impresa non preveda questa forma di indennità. La stessa sentenza infatti, al punto 8 -1°cpv, afferma non essere in discussione l’applicazione del CCNL Commercio da parte della Società appellata.

Sembrano pur tuttavia opportune alcune precisazioni, rimaste assorbite, se non del tutto estromesse, dalla dialettica delle parti in conflitto.

Partendo da una prima, semplice considerazione: tutti i locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande dispongono di celle frigorifere, generalmente poste in locali separati, alle quali accede il personale addetto al deposito delle merci ed al rifornimento dei banchi, saltuariamente o ripetutamente, prima, dopo e durante il turno di servizio. La scriminante che legittimerebbe il provvedimento dispositivo dell’ITL – il condizionale è d’obbligo per quanto appresso si dirà – sarebbe dunque l’esposizione prolungata al freddo, indicato dall’ITL in 8 ore al giorno, pari quindi, se non oltre, l’orario dell’intera giornata lavorativa.

Il dato temporale viene contestato dalla Società controricorrente, sia perché “privo di supporto probatorio”, sia in quanto “i dipendenti individuati dal verbale di ispezione non sono qualificabili come cellisti, perché non operano tutto il tempo all’interno delle celle, bensì vi entrano solo per pochi minuti e nemmeno tutti i giorni, per prelevare e riporre prodotti”.

Circostanza, quest’ultima, ritenuta “ininfluente” dal Giudice Amministrativo, che tuttavia, al punto 8 – 2° cpv della sentenza, riduce lo spettro di durata dell’esposizione al freddo a “diverse ore giornaliere”, pur confermando che la sua “sussistenza e rischiosità risultano pacifiche”.

Secondo il Collegio Giudicante “l’ammontare di ore effettivamente trascorse dai dipendenti nelle celle frigorifere non incide ai fini della specifica questione controversa, essendo acclarata per tabulas dal DVR aziendale l’esposizione (continuativa) di tali soggetti al disagio del freddo”.

Su quest’ultima affermazione si concentra, ad avviso di chi scrive, il punto nodale della vicenda. Che necessita quindi alcune precisazioni.

Anzitutto, in un’attività di vendita di surgelati, come del resto in tutti i reparti e laboratori dei prodotti freschi di ogni supermercato, la temperatura d’ambiente viene costantemente mantenuta bassa per evidenti questioni igienico sanitarie. Tuttavia una temperatura compresa tra i -20° ed i -24° può trovarsi solo all’interno delle celle frigorifere dei prodotti congelati e surgelati. Il ché rende obbiettivamente dubbia l’esposizione a detta temperatura per la durata di 8 ore al giorno, anche alla luce di quanto previsto dalla norma DIN 33403-5 “clima sul posto di lavoro e nell’ambiente circostante”, che ne parametra la durata in un range compreso tra i 20 ed i 150 minuti, alternati a pause di recupero in aree riscaldate. Nel caso specifico, per le temperature negative comprese tra -18° e -30°, la norma indica la durata massima di permanenza in 90 min e la pausa di riscaldamento in 30 minuti.

Va precisato, sempre per chiarezza espositiva, che i dati su riportati si ricavano dalla letteratura scientifica richiamata dai professionisti del settore [Ex multis: https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/documenti-sicurezza/documenti-riservati-sicurezza/celle-frigorifere-e-locali-a-basse-t-tempi-di-permanenza-e-pause] e non direttamente dal d.lgs. 81/2008 il quale, oltre all’elenco degli agenti fisici elencati agli artt.180 e seguenti, si limita a raccomandare per il rischio microclimatico, all’Allegato 4, punto 1.9 – “l’adozione di misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

Ciò detto, se alle 8 ore lavorative si sottraggono le 2 ore di obbligatoria permanenza al caldo e 1 ora di pause fisiologiche e pranzo, l’esposizione continuativa alla temperatura indicata dall’ITL scenderebbe comunque a 5 ore. Che sono sempre tante, ma obbiettivamente non provate, soprattutto se si considera che nei locali di vendita, ed annessi laboratori, la dimensione delle celle, nella maggioranza dei casi, non consente l’accesso al loro interno, ma solo l’accostamento dall’esterno da parte del personale.

Si rileva infine che l’ITL non ha ritenuto opportuno disporre, o quantomeno suggerire, una riorganizzazione interna per ridurre i tempi di esposizione al freddo, ad esempio attraverso la rotazione dei lavoratori ovvero implementando il periodo di riscaldamento, o ancora agendo sulle riduzioni di orario (c.d. ROL) e/o la banca delle ore.

La decisione lascia dunque sullo sfondo il rapporto tra compensazione economica del disagio e misure organizzative, non prese in sufficiente considerazione nel corso dell’intervento ispettivo.

Peraltro, anche volendo accedere al ragionamento del Giudice Amministrativo, ed ammesso che l’obiettivo sia stato quello di adeguare la giusta retribuzione ai canoni indicati dall’art.36 della Costituzione, ci si potrebbe chiedere perché non sia stata presa in considerazione l’applicazione ai lavoratori interessati del complessivo trattamento economico spettante ai cellisti dal CCNL dell’industria alimentare, più volte richiamato in sentenza, riconoscendo ad essi una retribuzione più alta di quella del CCNL Commercio, e la predetta indennità.

In tal caso, l’intervento ispettivo sarebbe risultato coerente al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la giusta retribuzione in base alle mansioni effettivamente svolte, anche se più correttamente rappresentate da un CCNL diverso da quello applicato dall’impresa. E ciò “indipendentemente dall’iniziativa civilistica dei lavoratori interessati”.  

Il CCNL delle Industrie Alimentari, nel testo vigente per il periodo marzo 2024/marzo 2027, prevede infatti una retribuzione di € 1853,19 mensili al 5°livello, cui si aggiunge l’indennità del 12%, a fronte di una retribuzione lorda mensile di € 1660,08 prevista al medesimo 5° livello dal CCNL Terziario – Confcommercio, al quale viene generalmente inquadrato il magazziniere comune al quale non sia richiesta una specifica esperienza o professionalità.

Vi sarebbe quindi un tema di coerenza e dei limiti de parametro comparativo utilizzato. Infatti, facendo un semplice conto, l’indennità aggiuntiva non andrà a coprire la differenza retributiva.

Ma pur prescindendo dalla ratio su cui fonda la sua decisione il Consiglio di Stato, va considerato che il rischio alto microclimatico deriva anche da fattori che ne influenzano la pericolosità. Che riguardano: il rischio di intrappolamento in ambiente confinato a causa del blocco delle porte o di malfunzionamenti; il rischio lavoro isolato, con difficoltà a chiedere aiuto in caso di malore o infortunio all’interno della cella; il rischio di asfissia nelle celle in cui l’ossigeno viene ridotto artificialmente, il rischio di scivolamento e caduta per la potenziale presenza di ghiaccio o condensa sulla pavimentazione, ed il rischio chimico per fuga di gas refrigeranti.  Rischi se vogliamo aggiuntivi, che concorrono ad alzarne la pericolosità, ma che possono essere sensibilmente ridotti adottando adeguate misure tecniche ed organizzative.

Quanto infine all’assoggettamento a contribuzione assicurativa e previdenziale dell’indennità, sarebbe utile affrontare il tema de iure condendo su un piano normativo e non solo contrattuale. Altra natura hanno, ad esempio,  l’indennità di funzione o per maneggio del denaro – che attengono alla responsabilità contrattuale connessa alla mansione – altra natura ha l’indennità da esposizione continuativa ad agenti fisici nel corso della stessa giornata lavorativa, che rappresenta, ad avviso di chi scrive, una forma di risarcimento del danno alla salute, non solo potenziale ma oggettivamente presente in un’attività che nella stessa giornata lavorativa espone il lavoratore a continue oscillazioni microclimatiche di elevata entità.

In conclusione, e indipendentemente dai contrasti dialettici sull’interpretazione della norma, sul concetto di irregolarità e sulla libera iniziativa delle parti in materia di contrattazione, sarebbe necessario una più puntuale identificazione del rischio microclimatico ed una maggiore attenzione alle misure organizzative da adottare per ridurlo, partendo ovviamente da una corretta misurazione degli effettivi tempi di esposizione continuativa al freddo intenso, che cambia sensibilmente tra aziende commerciali e industriali.

Anche per evitare, nel seguito che verrà, l’accendersi di un potenziale contenzioso, più o meno giustificato o giustificabile.

Elementi concreti, che costituiscono il tema rimasto assorbito dalla controversia giurisprudenziale.

Bollettino ADAPT 14 settembre 2026, n. 32

Antonio Tarzia

Avvocato

ADAPT Professional Fellow