Quanto il nuovo “Progetto di vita” incide sulle attività dei servizi competenti per il collocamento mirato?

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Luigi Oliveri

La riforma introdotta dal d.lgs 62/2024 non modifica direttamente il collocamento mirato, ma ridefinisce l’approccio ai sostegni per le persone con disabilità. Al centro vi sono il progetto di vita, la valutazione multidimensionale e gli accomodamenti ragionevoli, strumenti che possono rafforzare l’inclusione lavorativa e rendere più efficace l’incontro tra competenze, servizi pubblici e fabbisogni delle imprese.

L’applicazione del d.lgs 62/2024 costituisce una sfida di non poco conto per il potenziamento dei servizi riferiti alle persone con specifica necessità di sostegno all’inserimento socio-lavorativo. Ed infatti, l’attuale letteratura si sofferma molto soprattutto su sgomente analisi dei problemi operativi ancora aperti, riguardanti rischi di sottodimensionamento delle strutture, disparità nelle prassi e nei finanziamenti, difficoltà nella conciliazione di gestioni proprie del passato regime con i nuovi sistemi.

Oggetto di questo approfondimento non è, però, l’applicazione complessiva ed in tutte le sue sfumature della riforma, bensì le ricadute riguardante i servizi pubblici per il lavoro e segnatamente quelli competenti al collocamento mirato.

Quanto e come il d.lgs 62/2024 incide, quindi, sulla disciplina della legge 68/1999 e, conseguentemente, sull’azione dei servizi competenti?
Ai molti dubbi sulla portata della riforma sembrano corrispondere anche entusiasmi fiduciosi di effetti di rilevante portata sull’applicazione della legge 68/1999.
Occorre, probabilmente, maggiore cautela e capacità di prendere atto dei limiti applicativi della norma alla specifica materia del collocamento mirato, per introdurre con adeguata gradualità gli effetti eventualmente prodotti, anche allo scopo di non causare confusione operativa e delle competenze dei soggetti chiamati in causa.

Da una lettura attenta del d.lgs 62/2024 emerge con adeguata chiarezza un elemento: la riforma degli interventi nei confronti delle persone in condizione di validità considera l’inserimento lavorativo un tassello ovviamente importante, ma in ogni caso accessorio.

Molto è lasciato infatti alla consapevole iniziativa della persona, che matura anche con la “valutazione multidimensionale” incentrata sui suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, così da definire gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita che essa ha la facoltà di attivare. L’inserimento lavorativo può eventualmente essere uno degli obiettivi da perseguire.

I servizi competenti per il collocamento mirato sono, quindi, da intendere come componenti del “budget di progetto”, costituito come “insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita”.

Insomma, il d.lgs 62/2024 non è una riforma “del collocamento mirato”, ma dell’approccio ai sostegni sociali alle persone con disabilità. Sicchè l’incidenza sull’attività dei servizi competenti, almeno alla luce dell’attuale normativa, appare indiretta e tangente.

Vero è che l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 è uno degli elementi della “valutazione di base”. La riforma intende tale valutazione come procedimento unitario, allo scopo di indurre sempre gli organi addetti a tale valutazione dall’analisi delle capacità della persona a fini lavorativi, così da produrre comunque una scheda completa anche di questo elemento, per permettere alla persona di attivarsi se e quando lo ritenga.

Ma, questo aspetto, incide certamente sulla legge 68/1999, senza tuttavia toccarla. Il d.lgs 62/2024, del resto, si rivolge appunto direttamente solo agli organi di valutazione, cioè all’Inps e non ai servizi competenti.

Non sfugga che ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera g), del d.lgs 62/2024 l’unità di valutazione multidimensionale della persona si integra con “un rappresentante dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge” ma “ove necessario”. Per quanto appaia opportuno che le unità si coordinino quanto più possibile con i servizi competenti, l’accessorietà della loro funzione e del sistema del collocamento mirato alla riforma è pienamente dimostrata dall’eventualità conclamata della presenza di detti servizi. Il che è perfettamente comprensibile: il “progetto di vita” potrebbe anche, almeno per alcune fasi, non considerare come obiettivo specifico ed attuale l’inserimento lavorativo.

E, ancora, ai sensi del successivo articolo 26, comma 3, il progetto individua interventi nell’area del lavoro (e della formazione) comunque “nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita”. La ricerca di lavoro, come gli altri aspetti del progetto, sono rimessi, dunque, alla consapevole volontà ed iniziativa della persona.

Sul piano dell’operatività dei servizi competenti al collocamento mirato non cambia molto. Anche prima della riforma, infatti, l’iscrizione nelle liste era atto volontario della persona disabile.

La differenza consiste in una maggiore consapevolezza: un lavoro realmente multidimensionale delle equipe competenti, capace di coinvolgere i servizi competenti fin dalla definizione dei bisogni della persona e dalla formulazione di un suo progetto complessivo, permette potenzialmente di innescare le politiche del lavoro con tempi, modi e modalità cadenzate ed adeguate alle potenzialità che il sistema sarà in grado di evidenziare, superando la concezione delle “residue capacità lavorative”, per valorizzare le competenze e gli strumenti cui la persona ha diritto per esplicarle in pieno in tutti i contesti, compresi quelli lavorativi.

Un progetto di vita realizzato con queste coordinate può delineare un percorso di politiche attive graduale, che parta dall’istruzione, passi per la formazione aziendale, per la consapevole valutazione delle potenzialità offerte dal mercato del territorio, perché la persona provi a mirare verso figure professionali prima di tutto ricercate e per le quali rendersi spendibile.

Il d.lgs 62/2024, allora, potenzialmente rende l’azione dei servizi competenti per il collocamento mirato più di largo respiro e fondata sul medio o anche lungo termine. L’inserimento lavorativo non deve essere visto come un’emergenza o peggio un’ultima ratio in assenza di una rete di sostegni; sarà, invece, uno dei fili di quella rete, da attivare possibilmente in tempi concordati ed adeguati e come punto di arrivo di un processo formativo al lavoro.

Pur senza incidere sulle procedure e sulle modalità di attuazione della legge 68/1999, quindi, la riforma contribuisce a rendere il collocamento maggiormente “mirato” sulle capacità della persona.

Nella normativa manca del tutto ogni riferimento diretto, però, ai datori di lavoro. Se sono chiari i fini, sebbene ancora opachi i modi attuativi, della riforma nei riguardi delle persone, non è trattato il tema del ruolo che il datore deve svolgere nell’ambito del progetto di vita.

V’è, però, un aspetto che indirettamente coinvolge sia la persona, sia i servizi competenti, sia i datori di lavoro: la regolazione finalmente maggiormente chiara (per quanto non del tutto esaustiva) degli accomodamenti ragionevoli.

La valutazione compartecipata dalla persona che ne è, dunque, al tempo stesso oggetto e soggetto, le permetterà di ragionare non in termini di capacità “residue” bensì di capacità da valorizzare, anche sulla base della consapevolezza delle misure possibili da chiedere ai datori, perché tali capacità siano effettivamente espresse.

Per l’accomodamento ragionevole talora basta poco: un intervento sull’organizzazione (turni, orari, flessibilità), sulla presenza (per le mansioni compatibili, il lavoro agile o da remoto è una risorsa fondamentale), talora un semplice sgabello, un dispositivo di ingrandimento, l’avvicinamento alla postazione di strumenti di lavoro.

L’articolo 17 del d.lgs 62/2024 attribuisce alla persona con disabilità (o all l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, al tutore ovvero all’amministratore di sostegno se dotato dei poteri) la facoltà di richiedere l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta, alla luce delle consapevolezze date dalla valutazione, partecipando direttamente col destinatario della richiesta all’individuazione dell’accomodamento più opportuno, che risulti adeguato, pertinente e appropriato rispetto all’entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto.

Dunque, può essere l’accomodamento ragionevole un elemento di indiretto aggancio tra riforma e legge 68/1999. I servizi competenti dovranno relazionarsi con le persone con disabilità evincendo dialogando con esse il fabbisogno degli accomodamenti necessari, così da poterlo considerare ed evidenziare alle aziende scoperte, allo scopo di rendere da subito trasparente ed efficace il possibile inserimento lavorativo.

Evidenziare le potenzialità e gli accomodamenti che la valorizzano mettono subito i datori nelle condizioni di preconoscere quali accorgimenti adottare per un inserimento lavorativo di successo.

Questa appare la ricaduta attualmente di maggior rilievo per i servizi competenti, che, per esempio, potranno nelle convenzioni di programma introdurre specifiche obbligazioni a carico dei datori, di impegnarsi ad attuare gli accomodamenti richiesti dalla persona e facenti parte del proprio bagaglio, assicurando un’azione di mediazione. In ogni caso, il nuovo sistema porta a ridurre a situazioni residuali dichiarazioni di “inidoneità” dei lavoratori, superabili appunto valorizzando il patrimonio della persona in condizioni di disabilità, del quale l’accomodamento ragionevole dovrà essere una parte integrante.

Bollettino ADAPT 22 giugno 2026, n. 24 

Luigi Oliveri

ADAPT Professional Fellow
@Rilievoaiace1